condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
era un caso simile a questo?
se sì sulla base di cosa ha deciso il giudice?
non è stato provato il possesso ad usucapionem?
Quello che avevo accennato io nell'altro Topic era molto simile a questo, ed il mio amico (fondo servente) ha vinto la causa perchè l'altro (dominante) aveva un'altra uscita più agevole.
p.s. per chiarire, la causa era iniziata dal proprietario dominante per mantenere la servitù, ossia voleva mantenere due servitù ed il Giudice gli ha negato la possibilità.
 

erwan

Membro Assiduo
il mio amico (fondo servente) ha vinto la causa perchè l'altro (dominante) aveva un'altra uscita più agevole.
servitù costituite come?

la causa era iniziata dal proprietario dominante per mantenere la servitù, ossia voleva mantenere due servitù ed il Giudice gli ha negato la possibilità.
puoi spiegare meglio qual'era il contenuto dell'azione? così non ha molto senso...
 
J

JERRY48

Ospite
dal punto di vista di B quale accesso è più agevole e può essere concesso a minor danno?

e comunque non ci hai ancora detto su quale base giuridica è esercitato il passaggio lato C...

Dal fatto che non sta più utilizzando il fondo A ma il C, reputato più agevole.

La base giuridica verrà accertata con la domanda giudiziale.
saluti
jerry48
 

erwan

Membro Assiduo
La base giuridica verrà accertata con la domanda giudiziale.
ora mi perdo io: finora abbiamo parlato della servitù di B su A (fondo del cognato);
ma se la nuova servitù su C è stata già costituita contrattualmente o altro non ricordo: era stato detto?

Il caso era molto simile a questo, tanto ti basta, perchè se te lo racconto, lo contesteresti, per cui se mi credi va bene altrimenti, va bene lo stesso.
perdonami ma alla luce dei precedenti non dai molto affidamento quanto a capacità di inquadrare correttamente una fattispecie giuridica!

comunque se non riveli il contenuto di quella decisione il riferimento diventa del tutto inutile alla discussione.

se a lexsdlex interessa allora i dettagli te li chiederà lui...
per me senz'altro fa lo stesso!
 
J

JERRY48

Ospite
ora mi perdo io: finora abbiamo parlato della servitù di B su A (fondo del cognato);
ma se la nuova servitù su C è stata già costituita contrattualmente o altro non ricordo: era stato detto?

B fondo dominante, A fondo servente.

Dal punto di vista di B considerato che utilizza il C è considerata più agevole.

La nuova servitù (ipotetica) non è stata costituita, almeno ufficialmente non è acclarata. E ancora, non se era parlato.
Ma volendo (ripeto), il cognato con domanda giudiziale può promuovere l'intervento del Giudice.
E' potrebbe concedere al cognato l'annullamento della servitù, considerati i nuovi presupposti.
saluti
jerry48
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
B fondo dominante, A fondo servente.

Dal punto di vista di B considerato che utilizza il C è considerata più agevole.

La nuova servitù (ipotetica) non è stata costituita, almeno ufficialmente non è acclarata. E ancora, non se era parlato.
Ma volendo (ripeto), il cognato con domanda giudiziale può promuovere l'intervento del Giudice.
E' potrebbe concedere al cognato l'annullamento della servitù, considerati i nuovi presupposti.
saluti
jerry48
Infatti, però lexsdlex dice nel suo 1° post che neppure la 1° (pedonale) non era costituita legalmente (mancanza di titolo) e dismessa nel 1990, o poco utilizzata, perchè ne era stata aperta un altra sul fondo C appartenente allo stesso asse ereditario di B, quindi il 1° servente A potrebbe chiedere la chiusura, visto che la 2° per B è più agevole e carrabile (ripeto lo stesso concetto che ho espresso nella mia prima risposta)
Comunque sarà il Giudice a stabilirlo.
 

erwan

Membro Assiduo
.... la 1° (pedonale) non era costituita legalmente (mancanza di titolo)*
in "mancanza di titolo" non significa proprio "non costituita legalmente" eh? ;)

quindi il 1° servente *A potrebbe chiedere la chiusura, visto che la 2° per B è più agevole e carrabile
(ripeto lo stesso concetto che ho espresso nella mia prima risposta)

:shock: :shock: :shock:

1) qui dici che "il servente *A potrebbe chiedere la chiusura".

(con il 1068 che ti ho suggerito io I suppose?) :fico:

2) ma secondo la tua prima (anzi: seconda..) risposta B (dominante) avrebbe dovuto consolidare (costituire) il proprio diritto di usucapione mediante una richiesta ex 1032; (?!?)
il 1° servente *A (cioé il cognato) avrebbe potuto invece esercitare un'azione possessoria con titolo di proprietà (chissà poi che vuol dire questa frase...).

a qualcuno sembra lo stesso concetto? :shock:

è una presa in giro?
è un nuovo gioco di cui non si conoscono le regole?
è il caldo?
 

lexsdlex

Nuovo Iscritto
erwan ha scritto:
,,non ci hai ancora detto su quale base giuridica è esercitato il passaggio lato C...

Ho chiamato mio cognato per farmi dare altri dettagli, ma la sostanza non è cambiata.
Riepilogo generale.

I fatti
Fin dal 1965 B era intercluso e passava per A, che lo faceva passare per i rapporti di vicinato, sapendo che B non aveva alternative.
Non ci sono servitù "formalizzate" tra A e B.
Dal 1990 B ha iniziato ad utilizzare un passaggio su C (che nel 1965 non c'era), più comodo , ma qualche volta usa anche A.
Quale titolo permette a B di passare su C non è noto: si sa solo che C apparteneva a parenti di B.
Al momento C potrebbe essere proprietà di B oppure dei parenti di B.

erwan ha scritto:
dal punto di vista di B quale accesso è più agevole e può essere concesso a minor danno?
Sicuramente quello su C: è carrabile, mentre quello su A è pedonale. Però a B potrebbe convenire agire per mantenere entrambi gli accessi: imporre una servitù su A e continuare ad utilizzare C per "atto di tolleranza" dei parenti.

Le osservazioni
B, se intercluso, potrebbe chiedere di costituire una servitù coattiva su A, che sarebbe concessa ma che potrebbe essere rimossa nel momento in cui B acquisisse C.
Se invece B chiede di acquisire la servitù per usucapione ultraventennale, anche questa potrebbe essere concessa e la storia finirebbe li.

Per opporsi a questa seconda possibilità, A potrebbe:
1) spingere lui per far costituire una servitù coattiva di B su A.
2) cercare di dimostrare che il passaggio avveniva per "atto di tolleranza" tra vicini;

Per la (1) mi è stato suggerito l'art. 1068, comma 4:
L'autorità giudiziaria può anche disporre che la servitù sia trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta, purché l'esercizio di essa riesca egualmente agevole al proprietario del fondo dominante.

Ma perchè un terzo (C), per di più parente di B, dovrebbe acconsentire ad accollarsi una servitù ?

Per la (2), come riportavo in un precedente post, non mi sembra ci siano molte possibilità. Alcuni elementi che caratterizzano gli atti di tolleranza ci sono (il peso non eccessivo della servitù, il suo uso non frequente, i rapporti di vicinato). Però c'e' il problema della durata molto lunga dell'attività (anche se non capisco: per parlare di usucapione ci vogliono 20 anni, quindi i tempi sono almeno così lunghi, altrimenti non si potrebbe usucapire).
Insomma, un vicolo chiuso.

Se avete qualche idea, vi prego di segnalarmela, altrimenti dico a mio cognato di mettersi l'animo in pace.
 

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