ho constatato con estrema meraviglia che affermi quello che sostenevo io
io constato che continui a non afferrare l'argomento, ma la cosa non mi meraviglia affatto.
un piccolo riassunto di "quello che sostenevi tu":
B ha di fatto acquisito il diritto di usucapione, ma per consolidarlo (costituirlo) visto che dici è mancante di titolo, dovrà richiederlo al Giudice come dice l'art. 1032 cc,
ERRORE 1:
l'acquisto per usucapione non è nell'art. 1032 che citi, ma nel 1031...
(non riesci a leggere?)
ERRORE 2:
se B ha di fatto acquisito il diritto di usucapione non serve "costituire" un bel niente: la sentenza ne dichiara l'intervenuto acquisto, con efficacia ex tunc.
tuo cognato eventualmente portà opporsi dimostrando che B ha un'altra strada più comoda e carrabile.
ERRORE 3:
l'opposizione è ammissibile durante il giudizio iniziato dal proprietario del fondo dominante per conseguire la servitù coattiva, non durante quello iniziato per il riconoscimento dell'usucapione, durante il quale si potranno contestare solo i requisiti del possesso.
tuo cognato potrebbe esercitare un'azione possessoria (con titolo di proprietà) di quel tratto di viottolo dimostrando l'inutilità dello stesso.
ERRORE 4:
il venir meno dell'utilitas con l'azione possessoria non c'azzecca niente.
dopo aver esercitato il possesso 20ennale ha diritto di usucapire,
ERRORE 5:
il "diritto di usucapire", se lo vuoi chiamare così, lo ha già dal primo anno;
dopo aver esercitato il possesso 20ennale acquista invece - appunto per intervenuta usucapione - un diritto diverso (nel nostro caso di servitù)
la sentenza del giudice accerterà così che egli aveva già acquisito il diritto.
bisogna andare davanti al Giudice, come prescritto dall'art 1032 cc, altrimenti non si può regolarizzare un bel nulla, salvo accordi con il vicino, anche questo previsto dallo stesso articolo, tra l'altro il proprietario A, potrebbe opporsi all'esercizio della servitù, sempre dallo stesso art 1032 cc.
ERRORE 6:
nel giudizio di usucapione (art. 1031 !!!) non si procede ovviamente con l'accordo del vicino, ma anzi contro di lui.
il vicino non può opporsi valendosi dei rimedi che il codice (agli artt. 1032 e ss. -> Capo II) detta per le servitù coattive.
se non si procede in questa maniera agli atti (catasto e/o AdT) risulterà sempre la proprietà al 1°. e non a quello che ha diritto di usucapire e non ha ancora esercitato il suo diritto.
ERRORE 7:
dall'AdT dipendono il Catasto e la Conservatoria RR.II.: ma la servitù sarà trascritta al secondo ufficio, non volturata al primo....
chi avrà vinto la causa non si scapperà di sicuro l'aggiornamento all'Agenzia del Territorio
ERRORE 8:
l'AdT può aggiornare d'ufficio i dati catastali "scappati" alle richieste di voltura, ma non esegue formalità ai RR.II. se non fosse presentata una nota di trascrizione.
è l'art. 1032 cc che cita i modi per costituire la servitù, non ce ne sono altri, tutti quelli che sono stati citati in questo (e l'altro Topic) devono essere dimostrati davanti al giudice in forza di quell'art. (1032) con l'assistenza di un legale, ripeto la Legge fai da te NON esiste.
ERRORE 9:
i modi di costituzione generali, tra cui l'usucapione, sono elencati al 1031 e non al 1032, il quale si occupa invece di disciplinare le sole servitù coattive!
(notare che - e questo diventa ERRORE 10 - solo per queste è previsto il pagamento dell'indennità, e non per le altre di cui all'articolo 1031;
Questo lo affermi solo tu, e non corrisponde a verità, anche io ho citato articoli del Codice Civile ...
per citare citi anche troppo: solo che citi male...