erwan

Membro Assiduo
A potrebbe:
1) spingere lui per far costituire una servitù coattiva di B su A.
(e tutto quel che ne discende...)
ma come? direttamente non è possibile.
a meno di non iniziare un'azione negatoria della servitù e lasciare a lui la prima mossa: ma in questo caso non vedo perché non dovrebbe scegliere la via più vantaggiosa dell'usucapione;
e allora dimostrare la mera tolleranza è dura...

oppure: è possibile impedirgli materialmente il passaggio per almeno un anno?
se transitasse su A tanto raramente da non accorgersene avresti interrotto la continuità del suo possesso e gli lasceresti solo la strada della coattiva, che - a parte la possibilità di contestarla a posteriori - quasi sicuramente non verrebbe neppure concessa dalla vostra parte.

purtroppo tutte queste possibilità sono poco sicure...

L'autorità giudiziaria può anche disporre che la servitù sia trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta, purché l'esercizio di essa riesca egualmente agevole al proprietario del fondo dominante.
Ma perchè un terzo (C), per di più parente di B, dovrebbe acconsentire ad accollarsi una servitù ?
a maggior ragione se, come adesso ho capito, il proprietario del fondo B è anche - pro quota? * - proprietario del C...
:triste:

(*) se fosse per l'intero in un colpo solo cesserebbe l'interclusione e si estinguerebbe per confusione anche ogni servitù del fondo B sul C.
 

lexsdlex

Nuovo Iscritto
erwan ha scritto:
se fosse per l'intero in un colpo solo cesserebbe l'interclusione e si estinguerebbe per confusione anche ogni servitù del fondo B sul C.

ma rimarrebbe la facoltà di B di imporre ad A la servitù per usucapione ...
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
a qualcuno sembra lo stesso concetto? :shock:
Se leggi bene è lo stesso concetto, basta conoscere i tempi grammaticali;
- avrebbe dovuto consolidare (costituire) = "passato" cioè quando non aveva ancora la 2° servitù
- quindi il 1° servente *A potrebbe ("presente") chiedere la chiusura, visto che la 2° per B è più agevole e carrabile -- ora può chiedere la chiusura perchè B, ha una servitù più agevole e carrabile

p.s. ma poi mi domando, perchè devo darti sempre delle spiegazioni se non ci arrivi da solo?
 

erwan

Membro Assiduo
Se leggi bene è lo stesso concetto, basta conoscere i tempi grammaticali;
ma certo, basterebbe conoscere il diritto e la lingua italiana per non inguaiarsi così....

- avrebbe dovuto consolidare (costituire) = "passato" cioè quando non aveva ancora la 2° servitù
tu avevi scritto (PASSATO: nel PRESENTE hai cambiato gusti...) di "costituire" la servitù per "usucapione" ex articolo "1032":
è due volte SBAGLIATO, comunque la metti.

- quindi il 1° servente *A potrebbe ("presente") chiedere la chiusura, visto che la 2° per B è più agevole e carrabile -- ora può chiedere la chiusura perchè B, ha una servitù più agevole e carrabile
abbiamo già detto in tutte le salse che non esiste una possibilità del genere quando la prima servitù non sia costituita coattivamente: e abbiamo anche detto che per ottenere una sentenza oggi B chiederebbe quasi sicuramente l'accertamento dell'usucapione.

l'unica possibilità starebbe nel 1068, ma da subito ho espresso serie perplessità sulla possibilità di percorrere questa via...

NOTA: resta ancora da far luce sulla tua proposta di "esercitare un'azione possessoria con titolo di proprietà";
 

lexsdlex

Nuovo Iscritto
Questa sentenza mi sembra metta la parola "fine" alle speranze di mio cognato:

La servitù di passaggio sul fondo confinante acquistata per usucapione, ancorché tale acquisto sia avvenuto in presenza delle condizioni che avrebbero legittimato il proprietario del fondo intercluso ad ottenere la costituzione della servitù coattiva, ha natura di servitù volontaria, che non si estingue con la cessazione dello stato d'interclusione, non essendo ad essa applicabile la norma dell'art. 1055 c. c. dettata per la servitù coattiva di passaggio, il cui acquisto, come quello delle altre servitù coattive specificamente indicate dalla legge, non può avvenire per usucapione.

Cass. civ. Sez. II, 29-05-1991, n. 6063


Comunque, grazie a tutti voi per gli ottimi spunti ed interventi
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Questa sentenza mi sembra metta la parola "fine" alle speranze di mio cognato:

La servitù di passaggio sul fondo confinante acquistata per usucapione, ancorché tale acquisto sia avvenuto in presenza delle condizioni che avrebbero legittimato il proprietario del fondo intercluso ad ottenere la costituzione della servitù coattiva, ha natura di servitù volontaria, che non si estingue con la cessazione dello stato d'interclusione, non essendo ad essa applicabile la norma dell'art. 1055 c. c. dettata per la servitù coattiva di passaggio, il cui acquisto, come quello delle altre servitù coattive specificamente indicate dalla legge, non può avvenire per usucapione.

Cass. civ. Sez. II, 29-05-1991, n. 6063


Comunque, grazie a tutti voi per gli ottimi spunti ed interventi
Tutto giusto, però la servitù deve essere acquistata o acquisita, cioè con sentenza Giudiziale o negli altri modi previsti.
 

erwan

Membro Assiduo
Tutto giusto, però la servitù deve essere acquistata o acquisita, cioè con sentenza Giudiziale o negli altri modi previsti.

il vicino già possiede la servitù, e se non ha voglia di ottenere una sentenza se ne frega, continuerà ad esercitare il passaggio senza titolo;

passaggio che non gli si può negare né in via petitoria (negatoria) né in via possessoria per le ragioni già abbondantemente esposte.

la sentenza riportata ribadisce NATURALMENTE quello che vado spiegando dall'inizio del topic: che le servitù sorte per usucapione sono disciplinate diversamente da quelle coattive (in base alla benedetta distinzione tra 1031 e 1032 e seguenti....)
 

maidealista

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E chi ti da l'autorità di commentare e dire che è sbagliato quello che affermo?

Mi sembra che entrambi rispettiate pienamente il :
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che ben si coniuga con l’Art. 21 della Costituzione
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. …omissis
la Costituzione
:daccordo:
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
oh santa cleopatra...

il vicino già possiede la servitù, e se non ha voglia di ottenere una sentenza se ne frega, continuerà ad esercitare il passaggio senza titolo;
Dato che posso esprimere il mio punto di vista, la costituzione della servitù si acquisisce solamente con l'applicazione dell'art. 1032 cc a prescindere dalle condizioni in cui si arriva a questa conclusione.
Ovvero se uno ha tollerato il passaggio, oppure in amicizia l'ha concesso, non è detto che l'altro possa usucapire legalmente senza aver ottenuto una sentenza a suo favore oppure un contratto scritto con il vicino.
 

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