Scusate se insisto ma secondo l'art. 1117 c.c. il portone è parte comune dell'edificio. E non è detto che debba per forza essere utile a una proprietà singola. Il portone, come del resto le scale, non vengono usati da Ziggy, ma secondo giurisprudenza sono elementi indispensabili all'esistenza dell'edificio nel suo complesso e quindi tutti sono tenuti a partecipare alle spese di straordinaria manutenzione, anche le unità immobiliari comprese nell'edificio che abbiano un diverso accesso alle stesse.. Poco conta che Ziggy non abbia millesimi nella tabella scale. In caso di straordinaria manutenzione e/o ricostruzione la spesa, se non diversamente previsto dal regolamento condominiale, va ripartita secondo la tabella di proprietà.
Giurisprudenza:
Corte di Appello di Milano, decreto del 3-07-1993
Tribunale di Roma 7/4/1990
Trib. Palermo, 9 aprile 1990.
La Cassazione ha ritenuto esenti dalla compartecipazione alle spese solo le unità immobiliari che pur facendo parte di un condominio sorgevano in un corpo di fabbrica separato dall'edificio principale (ad es. dei box costruiti anche in aderenza all'edificio principale ma dotati di una loro struttura - facciate, tetto ecc.)