Buon giorno,
@Dimaraz e
@Luigi Criscuolo hanno già anticipato dei validi elementi; dato per assodato che non vi sia alcun titolo contrario alla legge e per il quale ziggy debba corrispondere la propria quota, accertato anche che nell'androne scale non vi sia alcun manufatto ricollegabile alla proprietà di ziggy (si pensi ad un contatore enel, o a un lucernario comune da cui si possa accedere al tetto in caso di necessità), a mio avvviso:
1) applicabile l'art.1123 3° comma (e non il 2° comma), poichè stante la descrizione di
@ziggy, non si tratta di cose destinate a servire in misura diversa, bensì di beni destinati a servire
solo una parte dell'edificio; infatti il magazzino:
- ha il suo specifico accesso sul lato carrabile
- non comunica in alcun modo con l'androne scale
Ergo il portone a chiusura dell'androne/ingresso è
bene comune solo di una
parte dei condòmini (quelli che per accedere alle loro proprietà passano per l'androne)
2) Interessante la sottolineatura di Dimaraz; andrà però valutato sul campo se il precedente portone assumesse quella rilevanza estetica tale (vedi foto di Dimaraz) da far conseguire a tutto l'edificio un valore ulteriore; in mancanza di tal prova, nulla quaestio.
3) Problema della delibera e relativo ricorso; se ziggy ha già escluso l'intenzione di opporsi (stante la corretta valutazione benefici/costi), la delibera, come detto da Dimaraz, diverrà vincolante decorso il 30° gg; personalmente la riterrei addirittura nulla, avendo attribuito quota parte della spesa su di un bene di cui ziggy non è proprietaria (ma mi ritiro pacificamente e non intendo "forzare" troppo la mano su tal elemento che, nella discussione in oggetto, è quantomeno secondario)
Ziggy ha però colto il problema: vanno messi dei precisi e rigorosi "paletti", salvo non vedersi in futuro ulteriormente aggredita da pretese non legittime. Faccia la voce "grossa" in assemblea e metta tutti, amministratore compreso, in "riga"; per questa volta passi......