Tutto giusto? Forse... Tutti concordi? Forse si, forse no.
Proporrei di valutare la stessa in base ai mq. rapportandoli alle unità che "soggiaciono" la verticale del lastrico che saranno coinvolte per millesimi.
Se ho inteso correttamente la risposta di
@Dimaraz, direi che "conferma" la linea di pensiero che porterebbe a calcolare sempre solo la quota in mq che soggiace alla verticale del lastrico.
Se così fosse, e potrebbe così essere, ci troveremmo di fronte ad un caso in cui un generico amministratore non ha elementi e competenze per operare la corretta ripartizione. Sarebbe indispensabile interpellare un "geometra" (in senso etimologico) per calcolare l'esatta superficie sottostante il terrazzo, sia parte comune, sia esclusiva, non rilevando a questo punto i dati millesimali, ma gli esatti rapporti superficiari.
Se invece ci appelliamo questa volta alla esauriente risposta al #2 fornita da
@Ollj, ed alle immagini allegate, mi sembrerebbe lecita una diversa conclusione.
1) l'androne, considerato essere parte comune, sottostante il terrazzo, non permetterà di escludere alcun condòmino (credo Ollj intendesse questo con la sua chiusa: quindi anche
@anma dovrà partecipare alla ripartizione dei 2/3 di spesa, pro quota. Quale quota?
Io risponderei millesimi, senza ulteriore attributa.
Altri pro quota mq di terrazzo moltiplicati per il coefficiente correttivo usato per il calcolo millesimi diviso per i millesimi attribuiti al suo appartamento ...(?!)
1bis) Analogamente farei di questi 2/3 nei confronti di tutti gli altri: per millesimi o in proporzione alle superfici?
Mi pare chiaro io propenda per considerare solo i millesimi, ma potrebbe essere solo una considerazione approssimata foriera di guai...
Vorrei però riallaccciarmi agli allegati forniti sempre al post #2: la Corte giustiifica la sua conclusione, non tanto riferendosi alla situazione dei "terzi condomini": ma al caso del tutto singolare di un appartamento su "due livelli" con il secondo in corrispondenza conil terrazzo ad uso esclusivo.
caso molto particolare (estensibile in via analogica ad altre situazioni?, dubito) dove è giocoforza prendere in considerazione il fatto che il secondo livello non trae utilità dalla copertura del terrazzo, mentre il primo livello si, al pari delle unità sottostanti.
Qui convengo che per la quota assunta per la ripartizione dei 2/3 incida solo una porzione di alloggio (per il secondo livello.). Nulla si dice al riguardo per il 1/3, che compete al 100% all'usuario del terrazzo, comunque sia disposto l'alloggio.