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Ollj

Ospite
Qui potrei dissentire? Qui sotto si legge cosa a prima vista diversa:
Se mi si chiede un confronto tra norme a livello di ratio, il sottoscritto risponde a tema ed un raffronto tra ipotesi diverse ho operato; non ho scritto trattarsi di condominio parziale, bensì:
ciò in conformità a quanto avviene in ipotesi di condominio parziale; avesse lei un immobile in un condominio con una pluralità di tetti, e il suo si trovasse per il 50% sotto ciascun diverso tetto, vuol forse asserire che lei contribuirebbe per la totalità dei suoi millesimi alla spesa di ciascun dei due tetti distinti?
Questo per dimostrarle come, pur in ipotesi diverse, vi è una logica di sistema e principi giuridici sottostanti (al contrario dell'incongruità da lei segnalata)
 

anma

Membro Attivo
Proprietario Casa
Intanto rispondo a Dimaraz: in effetti c'è stato qualche mugugno e qualche perplessità. E' stata indetta un'assemblea straordinaria sull'argomento e si è convenuto di contribuire con una cifra forfettaria, che però ora l'amministratore ha suddiviso in un modo che ritengo non chiaro e secondo me non giusto. Per questo volevo delle ragioni solide da opporgli.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Questo per dimostrarle come,
... mi permetto ancora di ripetere che mi dichiaro non soddisfatto dalle sue dimostrazioni ...
la Suprema Corte non ha giudicato a "casaccio", anzi! E lo motivò anche adeguatamente.
Lo motivò. Quanto adeguatamente è materia del contendere. Non sarebbe la prima volta che altri giudici contestano le motivazioni dei colleghi: oltre tutto investiti di una giurisdizione che qui nessuno ha in esclusiva.

Euclide dimostrava le proprie tesi sulla base di postulati ed ipotesi ben definite.

Non credo si possa attribuire altrettanto rigore alle dimostrazioni processuali: non si spiegherebbero le innumerevoli sentenze contraddittorie.

Grazie comunque, ed alla prossima.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Intanto rispondo a Dimaraz: in effetti c'è stato qualche mugugno e qualche perplessità. E' stata indetta un'assemblea straordinaria sull'argomento e si è convenuto di contribuire con una cifra forfettaria, che però ora l'amministratore ha suddiviso in un modo che ritengo non chiaro e secondo me non giusto. Per questo volevo delle ragioni solide da opporgli.
Con te mi scuso per l'inciso. Non inutile credo. Soprattutto per insinuarti una certa dose di dubbio: tutti vorremmo ragioni solide da opporre. Mica facile individuarle..

Come diceva un vecchio adagio veneziano, per sostenere una causa:
- occorre aver rasòn
- trovar chi gliela daga...
- dispor di danari....
ecc.
 
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anma

Membro Attivo
Proprietario Casa
Quindi vediamo se ho capito bene: il calcolo va fatto non in base al piano ma in base ai millesimi degli appartamenti sotto la verticale del lastrico (lastrico che nel mio caso per fortuna è esattamente soprastante alla colonna degli appartamenti su quel lato del palazzo). Inoltre nel calcolo va compreso anche l'androne che per l'appunto si trova sotto questa colonna. Giusto così?
Grazie a tutti per i loro interventi. Le discussioni possono sempre essere utili e stimolanti quando si mantengono nei limiti della correttezza e dell'educazione!
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
E' stata indetta un'assemblea straordinaria sull'argomento e si è convenuto di contribuire con una cifra forfettaria

L'assemblea vincola ancor più di quel che pareva un successivo accordo verbale ottenuto vis a vis con ciascun condominio.
Se tutti hanno assentito a sostenere carico della spesa (i 2/3)...potrebbe persino cadere l'ipotasi "verticale"
A questo punto sarebbe necessario anche cosa sia stato effettivamente deliberato.

il calcolo va fatto non in base al piano ma in base ai millesimi degli appartamenti sotto la verticale del lastrico

Tutto giusto...senonchè vi è da determinare la quota da attribuire all'androne (proprietà di tutti) di cui ben difficilmente ci sarà una valutatazione in "millesimi".

Proporrei di valutare la stessa in base ai mq. rapportandoli alle unità che "soggiaciono" la verticale del lastrico che saranno coinvolte per millesimi.
 
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O

Ollj

Ospite
E l'androne va calcolato - e la spesa quindi suddivisa fra tutti i condomini?
A tal proposito faccia presente anche ciò (applicazione art.1126): Condominio con terrazzo a livello ad uso esclusivo del primo ed ultimo piano; sulla verticale al pian terreno c'è solo l'appartamento del custode (di proprietà comune al Condominio tutto); i 2/3 saranno suddivisi tra tutti
 
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Ollj

Ospite
Ma allora da dove scaturisce la licenza di introdurre come discriminante del nostro terrazzo a livello, l'univoco criterio della discriminante " sulla verticale" operata dal giudice di Cassazione 1451/2014?
Erra nell'attribuire a Cassazione 1451/2014 tal discriminante. È la legge, ex art.1126, che così dispone e da sempre Cassazione vi si è uniformata (diversamente dal 1123 dove il concetto di verticale non viene svolto)
Cassazione 1451/2014 introduce invece altro: l'elemento dell'onere della spesa in proporzione a quanto sotto la verticale (quando in precedenza si onerava tutto l'immobile, anche per la sua componente non sotto la verticale)
 
O

Ollj

Ospite
mi permetto ancora di ripetere che mi dichiaro non soddisfatto dalle sue dimostrazioni ...
Se non si ritiene soddisfatto, abbia almeno la premura d'ndicare i presupposti normativi e/o giurisprudenziali a sostegno della sua posizione; ad ora non ne ha adotto alcuno...
 
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