Nemesis

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nel caso dovesse capitare un incidente ad un lavoratore non regolare in un cantiere, il committente sarebbe responsabile
In caso di infortuni subiti dal dipendente dell’appaltatore durante l’esecuzione dei lavori, sussiste la responsabilità del committente solo se lo stesso si è ingerito nell’esecuzione delle opere rendendosi così garante della sicurezza dei dipendenti dell’appaltatore. La responsabilità per violazione dell’obbligo di adozione di misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro è applicabile anche nei confronti del committente, se pur non condizionatamente – atteso che non sussiste alcuna norma che prevede direttamente la responsabilità del committente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro – ma laddove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico organizzativi dell’opera da eseguire.
Il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l’idoneità tecnico – professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati. La violazione di tale disposizione configura a carico del committente un’ipotesi di responsabilità per culpa in eligendo.
 
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griz

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TITOLO IV -CANTIERI TEMPORANEI O MOBILID.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81CAPO I -MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresao ad un lavoratore autonomo:
a)verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precedesi considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomidel certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva86, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII;
b)chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denuncedei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precedesi considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c)trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a)e b).10. In assenza del piano

Il committente non deve provvedere in modo diretto alla sicurezza, normalmente non sarebbe nemmeno in grado di farlo ma ha degli adempimenti precisi. Non è esplicitamente scritto che sia responsabile ma in caso di un incidente serio nel cantiere dovrà dimostrare di avere adempiuto a tutto quanto previsto e nel caso si dovesse evidenziare impresa o mano d'opera non regolare, potrebbe essere citato in giudizio
 

griz

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Il punto che cerco di evidenziare non è la responsabilità in caso di infortunio in generale ma l'eventualità che emerga lo stato irregolare di un lavoratore a causa dell'infortunio
 

Luigi Criscuolo

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Le persone autorizzate a frequentare un cantiere sono
a) per il Committente: il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
b) per l'impresa affidataria e per l'impresa sub-appaltante: il Direttore della Commessa/Datore di Lavoro; il Capo Cantiere, il Preposto per la sicurezza, il Responsabile della Sicurezza, della prevenzione e della Protezione, i dipendenti iscritti nel registro di ogni singola azienda, tenuto nel cantiere;
c) gli artigiani, i lavoratori autonomi riportati nell'elenco presente in cantiere.
d) i consulenti tecnici, sia per il Committente che per l'Impresa, previa autorizzazione del CSE
e) i manutentori/riparatori di attrezzature e macchine operatrici previa autorizzazione del CSE
f) i venditori tecnico commerciali di materiali/attrezzature/macchine operatrici per fare dimostrazioni scopo vendita, previa autorizzazione del Capo Cantiere e del CSE
g) le scolaresche di geometri o tirocinanti universitari previa autorizzazione del Capo CAntiere e del CSE.
h) il committente, tramite accordi Capo Cantiere-CSE.
Con questa premessa, se l'impresa invia un operaio che non rientra tra le figure che possono accedere al cantiere senza autorizzazione, che non è registrato presso l'Inail e presso l' Inps; che non risulta sul libro paga della azienda, e questo si infortuna, o muore, a seguito di un incidente, la responsabilità ricade prima di tutto all'interno della datore di lavoro che ha inviato questa persona in cantiere. Quindi in solido tutti i soggetti nelle cui mansioni rientrano attività di controllo sui sottomessi e sui soggetti che hanno compiti di istruzione nei confronti dei lavoratori. Poi ci può essere una responsabilità del CSE anche se ci sono state sentenze della Cassazione che hanno assolto questo professionista dalla "culpa in vigilando" , in quanto non è richiesta la sua presenza in cantiere in maniera continua. Mentre ci può essere più responsabilità del CSP se l'incidente è causato da una sottovalutazione dei rischi e non sono state impartite le giuste direttive di prevenzione e protezione.
Quindi il Committente, quando è estromesso dal cantiere, non ha alcuna responsabilità.
 
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uva

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Puoi cortesemente specificare cosa significa e chi sono il CSE e il CSP? Grazie.

Comunque per piccoli lavori non particolarmente pericolosi (per i quali non vengono nominati il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza) in futuro chiederò all'impresa il DURC e una visura camerale recente.
Se poi l'impresa utilizza lavoratori in nero, mi pare sia molto difficile coinvolgermi nelle responsabilità per mancato versamento dei contributi Inps ed eventuali infortuni.
 

Luigi Criscuolo

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Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione Lavoro (CSE)
Per piccoli lavori dovresti fare un contratto nel quale, oltre alla descrizione dei lavori con il loro importo, dovrai inserire la richiesta del DURC (anche per le imprese individuali/artigiane e per i professionisti vale il principio della regolarità contributiva) ed una dichiarazione del datore di lavoro che tutti i collaboratori presenti sul cantiere di casa tua sono regolarmente assunti, professionalmente preparati ed informati dei rischi connessi con le attività che svolgono, e sono dotati dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
 

griz

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Quindi il Committente, quando è estromesso dal cantiere, non ha alcuna responsabilità.
infatti ma qui si sta trattando di lavori potenzialmente affidati in nero quindi le vari enomine non esisterebbero
Puoi cortesemente specificare cosa significa e chi sono il CSE e il CSP? Grazie.
CSE Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
CSP Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
il secondo interviene in fase di progettazione e redige il PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento
Il primo interviene in vase successiva, di esecuzione dei lavori, tiene aggiornato il PSC e ne controlla il rispetto delle prescrizioni
 

uva

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qui si sta trattando di lavori potenzialmente affidati in nero
Negli ultimi post (n. #25 e n. #40) abbiamo anche ipotizzato che il committente sia in buona fede. Cioè affidi i lavori ad una ditta sulla cui carta intestata sono indicati partita IVA e iscrizione CCIAA, e paghi i lavori dietro presentazione di regolare fattura.

Se si tratta di piccoli lavori (per i quali non vengono nominati DL, CSE, CSP) il committente richiede alla ditta ciò che ha elencato @Luigi Criscuolo nel post n. #46. E non è tenuto a vigilare chi e come lavora nell'immobile di sua proprietà: se sono operai assunti o in nero.
 

Luigi Criscuolo

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Il primo interviene in vase successiva, di esecuzione dei lavori, tiene aggiornato il PSC e ne controlla il rispetto delle prescrizioni
non è proprio così il CSP redige sulla scorta delle indicazioni progettuali un primo PSC che verrà utilizzato per la redazione del CApitolato d'Appalto, che verrà distribuito alla aziende che presenteranno la loro offerta e sulla base del PSC redigeranno il loro POS. Con il POS della azienda incaricata di eseguire il lavoro il CSE redigerà un secondo PSC con cronoprogramma lavori.
 

Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
E non è tenuto a vigilare chi e come lavora nell'immobile di sua proprietà: se sono operai assunti o in nero.
il committente di piccoli lavori (e anche di grandi lavori) non può sostituirsi all' Ispettore del Lavoro, della ASL e ai VV.UU dell' Ufficio Edilizia. Solo queste persone hanno il diritto di identificare le persone che lavorano in un cantiere.
 

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