TITOLO IV -CANTIERI TEMPORANEI O MOBILID.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81CAPO I -MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresao ad un lavoratore autonomo:
a)verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precedesi considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomidel certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva86, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII;
b)chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denuncedei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precedesi considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c)trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a)e b).10. In assenza del piano
Il committente non deve provvedere in modo diretto alla sicurezza, normalmente non sarebbe nemmeno in grado di farlo ma ha degli adempimenti precisi. Non è esplicitamente scritto che sia responsabile ma in caso di un incidente serio nel cantiere dovrà dimostrare di avere adempiuto a tutto quanto previsto e nel caso si dovesse evidenziare impresa o mano d'opera non regolare, potrebbe essere citato in giudizio