alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Ma a cosa serve questa legge se non ad estorcere dei soldi allo già spremuto cittadino ?
Ma dopo che i contraenti avranno rispettato tutte le regole, presentato questo "pezzo di carta", cambia la "status" dell'abitazione ? Dal giorno dopo la consegna al Notaio o all'Agenzia delle Entrate del "papiello" la casa sarà forse più calda, meno umida, consumerà meno energia, meno metano ? Nesuno obbligo di adeguare l'abitazione a dei parametri. Questo è lo sfascio dello Stato Italiano, in mano a dei politici incapaci e ladri.
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
Ma a cosa serve questa legge se non ad estorcere dei soldi allo già spremuto cittadino ?
Ma dopo che i contraenti avranno rispettato tutte le regole, presentato questo "pezzo di carta", cambia la "status" dell'abitazione ? Dal giorno dopo la casa sarà più calda, meno umida, consumerà meno energia, meno metano ? Nesuno obbligo di adeguare l'abitazione a dei parametri. Questo è lo sfascio dello Stato Italiano !
Da quello che conosco io l'obbiettivo è inizialmente conoscitivo (fare una sorta di catasto energetico a livello nazionale, già ben presente comunque in alcune Regioni vedi Lombardia ad esempio) per capire quali sono quelle messe peggio sotto questo aspetto, e temo che alla fine degli incentivi energetici (partendo proprio dall'APE) si passi all'obbligo dell'adeguamento partendo dai peggiori. Inoltre un'altro obbiettivo (per altro già presente in molte realtà) è vincolare una parte del valore commerciale dell'immobile alla classe energetica di appartenenza. Almeno era quello che avevo sentito al corso da Certificatore anni fa, che poi non ho mai sfruttato.
 

Elisabetta48

Membro Senior
Proprietario Casa
250/300+ IVA dell'APE.
In realtà si trova a parecchio in meno. Basta farsi fare un po' di preventivi.
Mi danno fastidio le incongruenze: ti dicono che devi allegarla, poi la risoluzione dice che però da nessuna parte è scritto che c'è l'obbligo di registrarla, ora all'Agenzia delle Entrate affibbiano il ruolo di controllori delle inadempienze. Il tutto quando il famoso Statuto del Contribuente dice che l'Amministrazione deve essere amichevole verso il contribuente ed assisterlo perchè faccia le cose per bene...
Invece l'attuale messaggio è: è lo stesso se non la registri, quindi l'Agenzia delle Entrate lì per lì non controlla se c'è o non c'è. Però poi deve snidarti e farti pagare salato. Capisco male?
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
In realtà si trova a parecchio in meno. Basta farsi fare un po' di preventivi.
Mi danno fastidio le incongruenze: ti dicono che devi allegarla, poi la risoluzione dice che però da nessuna parte è scritto che c'è l'obbligo di registrarla, ora all'Agenzia delle Entrate affibbiano il ruolo di controllori delle inadempienze. Il tutto quando il famoso Statuto del Contribuente dice che l'Amministrazione deve essere amichevole verso il contribuente ed assisterlo perchè faccia le cose per bene...
Invece l'attuale messaggio è: è lo stesso se non la registri, quindi l'Agenzia delle Entrate lì per lì non controlla se c'è o non c'è. Però poi deve snidarti e farti pagare salato. Capisco male?
Si lo so che si trova a meno, bisogna sempre vedere come viene fatta, la persona a cui mi appoggio (che me le fa) è estremamente scrupoloso e mi sta benissimo così. Non tanto tempo fa qui in Piemonte avevo beccato un Certificatore Energetico che aveva prezzi si tipo groupon o poco più però c'era anche un motivo. Faceva tutte certificazioni 'identiche' i tutti gli immobili (a telefono e senza sopralluogo). L'hanno beccato dopo aver certificato più di cento unità immobiliari, multato con circa 30.000€...non so se l'hanno pure radiato dall'albo, penso di si. Altri prendono magari dai 150/180€ e quando fanno il sopralluogo ti chiedono in che classe energetica vuoi (ovviamente "taroccando" i valori immessi nei programmi ). Ne ho sentite un po' di tutti i colori, sul tema. Essendo ora "atto pubblico" l'APE ti mette di fronte ad una grandissima responsabilità (parlo sia come professionista che come proprietà) di fronte a fatto compiuto. Vuoi sapere perché c'è anche chi tarocca i dati per far salire i dati delle case?? Perché più alta è la classe maggiori sono i contributi che arrivano (come già successo dal Ministero dello Sviluppo Economico) succederà ancora con i nuovi contributi della Cassa Depositi e Prestiti. Danno si i contributi per le varie classi energetiche ma differiscono in base alla classe di appartenenza. Saluti
 
J

JERRY48

Ospite
Ripetiamo ancora una volta. La sanzione di nullità dei contratti per la mancata allegazione dell'APE è stata introdotta solo dal 4 agosto 2013.

Copia e incolla!!!
Il contratto d’affitto senza rilascio della certificazione energetica è nullo. A partire dal 6 giugno 2013 il decreto legge 63 dello scorso 4 giugno, poi convertito - con modifiche - nella legge 90 del 3 agosto 2013, ha introdotto l’obbligo, sia in caso di locazione che di comodato gratuito, di riportare nei contratti d’affitto un’apposita clausola con la quale venga fatto presente che il conduttore ha ricevuto una copia dell’attestazione energetica dell’immobile, essendo al tempo stesso informato sul suo contenuto. Non solo, ma sempre dal 6 giugno 2013 vi è anche l’obbligo di allegare tale attestazione al contratto stesso, pena la sua nullità. È questa una delle novità normative introdotte l’estate scorsa dal cosiddetto Decreto “Energia”, lo stesso che ha innalzato e prorogato l’eco-bonus del 65% per i lavori di riqualifica energetica effettuati su singoli edifici privati o sulle parti comuni condominiali, e che ha introdotto l’extra bonus su mobili d’arredo ed elettrodomestici. Scopo della norma è quello di allineare l’Italia alle più recenti direttive europee, mai davvero recepite, in tema di consumo dei fabbricati, aggiornando i criteri di calcolo relativi alla loro prestazione energetica. Ad oggi la direttiva comunitaria più avanzata è la 2010/31 Ue, che però in Italia è rimasta lettera morta. A questa direttiva si è dunque ispirato il Dl “Energia” 63/2013, convertito nella legge 90/2013, anche se di fatto, prima che il Ministero dello Sviluppo Economico intervenga con appositi decreti attuativi per rendere utilizzabili i nuovi criteri di calcolo, i parametri in vigore resteranno quelli contenuti nel Dpr 59 del 2 aprile 2009, facente riferimento a una precedente direttiva europea (la 91 del 2002).

Comunque Ennio Alessandro Rossi ha integrato!:stretta_di_mano::festa:
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Non solo, ma sempre dal 6 giugno 2013 vi è anche l’obbligo di allegare tale attestazione al contratto stesso, pena la sua nullità
Aridaje con i "copia e incolla" di informazioni sbagliate! L'obbligo di allegare l'attestazione al contratto pena la sua nullità esiste solo dal 4 agosto 2013. Dato che il comma 3-bis dell'art. 6 del D.L. n. 63/2013, che prevede ciò, è stato introdotto dalla sua legge di conversione (n. 90/2013), e non era contenuto nel decreto-legge originario. Quel comma è dunque entrato in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge n. 90/2013 sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 3 agosto 2013.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Novità in vigore da oggi, in merito all'obbligo di allegare l'APE ai contratti.
Art. 1, comma 7 del D.L. n. 145/2013:
"All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:
«3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà.
L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»".
Art. 1, comma 8 del D.L. n. 145/2013:
"Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 si applica altresì ai richiedenti, in luogo di quella della nullità del contratto anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma 3-bis dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato".
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
non mi è chiara la parte di TRANNE CHE NEI CASI DI LOCAZIONE DI SINGOLE UNITA' IMMOBILIARI, perchè queste unità non necessitano?????
 

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