1.3. Il rilascio dell’attestato di prestazione energetica a partire dal 6 giugno 2013
L’art. 4 del d.lgs. 192/2005 (così come modificato dall’art. 4 del DL 4.6.2013 n. 63) stabilisce
che “con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, sono definite
le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo
delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I della direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione
energetica nell'edilizia […]”
Sostanzialmente l’attestato di prestazione energetica deve essere redatto in conformità alle
prescrizioni, in tema di calcolo della prestazione energetica, contenute nella direttiva comunitaria
2010/31/UE, e non più sulla base delle prescrizioni contenute nella precedente direttiva
2002/91/CE (recepite nel D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59, già emanato in attuazione del previgente art.
4 d.lgs. 192/2005 e sulla cui base dovevano essere redatti gli attestati di certificazione energetica
sino a tutto il 5 giugno 2013, ossia prima dell’entrata in vigore del DL. 63/2013).