Nemesis

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Proprietario Casa
Quindi confermi che l'ape per contratti registrati in data antecedente il 6 giugno 2013 non é obbligatorio o sanzionabile.
Era stato già scritto, ma evidentemente occorre ribadirlo.
La norma (comma 3-bis dell'articolo 6 del D.L. 4 giugno 2013 n. 63) che prevede che "L’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti" è entrata in vigore il 4 agosto 2013.
Quindi si applica ai contratti stipulati dal 4 agosto 2013 in poi.
 

Daniele 78

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@Nemesis già con l'ACE eri obbligato (prima della data da te esposta) allegarlo sia alle compravendite che alle locazioni, l'APE in questo caso non ha introdotto nulla di nuovo; tra l'altro già un comma del 192/2005 (quello scritto da Jerry48) prevedeva ciò; ma come spesso accade da noi, alcune norme entrano in funzione più tardi.
 

Daniele 78

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Professionista
Non serve discuterne, se si continua a confondere l'obbligo di dotarsi di un'attestazione con l'obbligo di allegare quell'attestazione ai contratti.
Il primo di quegli obblighi ha una decorrenza. Il secondo di quegli obblighi ne ha un'altra.
Infatti da un po' che c'è l'obbligo non solo di dotarsi ma di allegare il contratto alla compravendita molto prima dell'APE.
 

Nemesis

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Proprietario Casa
Infatti da un po' che c'è l'obbligo non solo di dotarsi ma di allegare il contratto alla compravendita molto prima dell'APE.
Infatti. Ex comma 3 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 192/2005. Però l'argomento della discussione non riguarda la compravendita, ma la locazione. L'obbligo di allegare l'attestazione a quel tipo di contratto è stato introdotto dal successivo comma 3-bis. Quindi è in vigore solo dal 4 agosto 2013.
 
J

JERRY48

Ospite
1.3. Il rilascio dell’attestato di prestazione energetica a partire dal 6 giugno 2013
L’art. 4 del d.lgs. 192/2005 (così come modificato dall’art. 4 del DL 4.6.2013 n. 63) stabilisce
che “con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, sono definite
le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo
delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I della direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione
energetica nell'edilizia […]”
Sostanzialmente l’attestato di prestazione energetica deve essere redatto in conformità alle
prescrizioni, in tema di calcolo della prestazione energetica, contenute nella direttiva comunitaria
2010/31/UE, e non più sulla base delle prescrizioni contenute nella precedente direttiva
2002/91/CE (recepite nel D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59, già emanato in attuazione del previgente art.

4 d.lgs. 192/2005 e sulla cui base dovevano essere redatti gli attestati di certificazione energetica
sino a tutto il 5 giugno 2013, ossia prima dell’entrata in vigore del DL. 63/2013).
 

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