franz371

Membro Attivo
Scusate, fatemi capire in conclusione: l'obbligo di redazione dell'ape con annesse eventuali sanzioni, se mai si viene "scoperti", è per i nuovi contratti redatti e registrati a partire del 4 giugno 2013, giusto?

Nel caso di un contratto redatto e registrato a febbraio 2013 del quale per motivi tecnici è stata effettuata una modifica nella sola data di partenza dell'attività al 21 giugno 2013 e tale data di partenza è stata modificata in data diciamo 19/20 giugno 2013 con scrittura opportunamente registrata in Agenzia delle Entrate:
scrittura in cui si stabiliva rifacendosi al contratto registrato a febbraio che la data di partenza dell'attività da maggio come indicato in contratto era spostata al 21 giugno, rimanendo inalterati, tutti gli altri elementi del contratto.

A mio opinione tale contratto è esonerato dall'obbligo visto che il contratto principale è comunque del febbraio.
Intendo bene?


( poi alle fine rimane il dubbio se la data è del 4 giugno 2013 o agosto 2013)

Saluti.
 
J

JERRY48

Ospite
Se @Nemesis dice Agosto 2013, è Agosto 2013: data di entrata in vigore e non di emanazione.


Sei in: CasaNoiGlossario immobiliareL' Attestato di Prestazione Energetica (APE)
L'Attestato di Prestazione Energetica (APE)
Cos'è l'attestato di prestazione energetica. Dall'ACE all'APE. Obbligo dell’APE anche per gli affitti. Annunci di vendita o affitto: i dati obbligatori. Le sanzioni.
01 GENNAIO 2014

Cos'è l'attestato di prestazione energetica?
Il Decreto Legge N.63 del 4 giugno 2013 - in vigore dal 5 giugno 2013 e più noto per aver esteso fino al dicembre 2013 i cosiddetti Ecobonus in merito alle ristrutturazioni (agevolazione del 50%) e riqualificazioni energetiche (agevolazione del 65%) - ha deliberato anche in merito alla costruzione di edifici a energia quasi zero (adeguamento entro il 2018 per edifici pubblici e il 2020 per edilizia privata).
Inoltre, il decreto, in base alla direttiva europea 2010/31/UE, presenta nuove disposizioni per lacertificazione energetica degli edifici.
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Dunque cari Guaglioni,
Nemesis e Jerry,

Avete torto entrambi:
Il Decreto Legge è stato emanato il 4 giugno 2013, Pubblicato il 5 giugno 2013, ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.

........................6 GIUGNO 2013..............

Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 giugno 2013
NAPOLITANO

--------------------------------
DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale. (13G00107) (GU Serie Generale n.130 del 5-6-2013)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 (in G.U. 03/08/2013, n. 181).
 
Ultima modifica:
J

JERRY48

Ospite
@MATADOR @alberto bianchi
risposta mia in tempi anteriori...a data odierna.
Ti va??? E che io ho sempre sostenuto!!!


L’obbligo sussiste solo se si è in presenza di una nuova locazione e non di un rinnovo, proroga o reiterazione di un precedente rapporto di locazione. Resta esonerato, quindi, dall’obbligo il proprietario che rinnova un contratto di locazione stipulato prima del 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del DL 63/2013).

Come sbagliano anche gli...esperti!!!! (in internet)
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
@MATADOR @alberto bianchi
risposta mia in tempi anteriori...a data odierna.
Ti va??? E che io ho sempre sostenuto!!!




Come sbagliano anche gli...esperti!!!! (in internet)
La fretta fa nascere i gattini ciechi. Sono d'accordo sul non obbligo in caso di modifica a contratto firmato in data anteriore all'entrata in vigore della nuova disposizione.
E immui andu arreu.
E per aperitivo una Cerveza Ichnusa :birra::birra:, anzi due.
 
J

JERRY48

Ospite
E immui andu arreu.
E per aperitivo una Cerveza Ichnusa , anzi due.
Barcollando!!!
Dopo due
upload_2014-4-14_18-35-21.jpeg
 

franz371

Membro Attivo
Capito, quindi la data è il 6 giugno 2013, ma riguardo il resto, della mia precedente:

Scusate, fatemi capire in conclusione: l'obbligo di redazione dell'ape con annesse eventuali sanzioni, se mai si viene "scoperti", è per i nuovi contratti redatti e registrati a partire del 4 giugno 2013, giusto?

Nel caso di un contratto redatto e registrato a febbraio 2013 del quale per motivi tecnici è stata effettuata una modifica nella sola data di partenza dell'attività al 21 giugno 2013 e tale data di partenza è stata modificata in data diciamo 19/20 giugno 2013 con scrittura opportunamente registrata in Agenzia delle Entrate:
scrittura in cui si stabiliva rifacendosi al contratto registrato a febbraio che la data di partenza dell'attività da maggio come indicato in contratto era spostata al 21 giugno, rimanendo inalterati, tutti gli altri elementi del contratto.

A mio opinione tale contratto è esonerato dall'obbligo visto che il contratto principale è comunque del febbraio.
Intendo bene?

Ancora Saluti.
[DOUBLEPOST=1397494437,1397494233][/DOUBLEPOST]
La fretta fa nascere i gattini ciechi. Sono d'accordo sul non obbligo in caso di modifica a contratto firmato in data anteriore all'entrata in vigore della nuova disposizione.
E immui andu arreu.
E per aperitivo una Cerveza Ichnusa :birra::birra:, anzi due.


quindi non sarei obbligato nel mio specifico:

contratto registrato a febbraio 2013 e solo modificato sulla data di partenza attività al 21 giugno, registrato 19/20 giugno (non ricordo bene) :)
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto