Ho questo dove parla delle norme e mettendo le sentenze, che pero non riesco a trovare, sul sito della Cassazione le trovo fino al 2012, qualcuno sa come fare per recuperarle.
Se e esatto, il muro di contenimento e a carico del confinante superiore se è un dislivello naturale, costruzione, manutenzione ecc.
A carico del confinante inferiore se non è naturale, come nel caso del mio condominio, creato per costruire, fino all'altezza del terreno superiore, oltre tale altezza aspetta a tutte e due.
C'è un pero, a secondo dove e costruito il muro, deve essere costruito a meta dei due confini, al contrario sarà a carico della parte di dove sorge il muro, sempre fino all'altezza del terreno.
Credo sia giusto, ho letto la stessa cosa su più siti.
E questo:
Il comma 2 dell'articolo 887 del c.c. (Fondi a dislivello negli abitati) dice che il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore. Se il muro è costruito interamente sul terreno del fondo INFERIORE come vanno ripartite le spese di costruzione e conservazione del muro?
RISPOSTA
Il riferimento normativo della questione in oggetto è l’art. 887 c.c. il quale stabilisce, al comma 1, che se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l’altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all’altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza.
Il comma 2, poi, precisa che il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore.
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Non potendo, il legislatore, disciplinare tutte le disparate situazioni che possono venire a crearsi in merito alla questione del muro costruito tra due fondi a dislivello confinanti, come sempre accade è stata la giurisprudenza ad intervenire per interpretare la norma, “plasmandola” in modo da renderla idonea a definire esaustivamente tutti i possibili motivi di controversia in materia.
Secondo un costante orientamento della corte di Cassazione (1) la disciplina in tema di regime delle spese relative al muro di confine e sostegno, contenuta all’art. 887 c.c., non trova applicazione nelle seguenti situazioni:
1.quando la creazione di un dislivello ex novo (ovvero l’aumento dell’originario dislivello naturale) sia opera del proprietario del fondo inferiore. In questo caso incombe esclusivamente su questo proprietario l’onere della realizzazione e della successiva manutenzione del muro di sostegno della scarpata da lui stesso creata (oppure da lui stesso resa maggiormente soggetta a smottamenti)
2.quando il muro sia stato costruito esclusivamente sul suolo di uno dei due fondi, sia esso quello inferiore, sia esso quello superiore. In questo caso sussiste la proprietà esclusiva del muro in capo al proprietario del fondo su cui esso sorge, il quale sarà onerato di tutte le spese;
3.quando il muro sia stato costruito dal solo proprietario del fondo inferiore di sua autonoma iniziativa, allo scopo di realizzare una struttura necessaria, o quantomeno utile, per il proprio fondo. Anche in questo ultimo caso la costruzione e la manutenzione del muro con le relative spese sono interamente a suo carico.
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Sia dalle pronunce della Corte di Cassazione, sia dall’interpretazione letterale del 2° comma dell’art. 887 c.c., si desume chiaramente che la costruzione del muro per metà su entrambi i fondi, a cavallo del loro confine, rappresenta una condizione imprescindibile per l’applicazione dell’art. 887 c.c. Da ciò ne deriva che, laddove tale condizione non venga rispettata, non troverà attuazione il regime di separazione delle spese di costruzione e conservazione del muro di sostegno prevista dalla norma in questione.
Quindi, per rispondere al quesito, se il muro è costruito interamente sul terreno del fondo inferiore è da considerare, in virtù del principio di accessione sancito dall’art. 934 c.c., di proprietà esclusiva del proprietario di tale fondo inferiore. Conseguentemente le spese per la sua costruzione e manutenzione non devono essere ripartite tra i proprietari dei due fondi a dislivello confinanti secondo quanto previsto dall’art. 887 c.c., bensì sono interamente a carico del proprietario del fondo inferiore.
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(1) cfr. Cassazione civile, sez. III, 11 giugno 2007, n. 13685 in Guida al diritto, 2007, 35 (solo massima) Cassazione civile, sez. III, 29 ottobre 2001, n. 13406 in Giust. civ., Mass., 2001, 1813; Cassazione civile, sez. II, 25 maggio 2001, n. 7131 in Giust. civ., Mass., 2001, 1057; Cassazione civile, sez. II, 18 agosto 1998, n. 8171 in Giust. civ., Mass., 1998, 1729.
Come dicevo sopra vorrei trovare le varie sentenze, qualcuno riesce a darmi una mano.