esclusi i danni da piante (poco convinto)
I danni alle piante secondo me e da escludere, da quello che dice:
Art. 892. Distanze per gli alberi.
Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite
dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono,
devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano
alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza
notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli
olmi, i pioppi, i platani e simili;
I tre metri sono stati rispettati.