U

User_51822

Ospite
Ok, per ora vi ringrazio, a Gennaio abbiamo l'assemblea e spero che la stessa deliberi di dare l'incarico al geometra e che si riesca a fare luce.

Vi aggiorno, grazie a tutti.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Non è un problema che riguarda al condominio ed ancor meno lo stesso deve incaricare un tecnico per risolvere un problema privato.
 
U

User_51822

Ospite
Scusami, sono in confusione.
Secondo te il problema lo deve risolvere il confinante, perchè il muro serve per tenere su la sua terra.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Dopo avere visto le foto, prima inaccessibili, il muro di sostegno non può che essere del proprietario superiore.

Invece foto e resoconto aggiornato mi portano ad avere opinione contraria.

perciò prima era tutto in piano, al momento della costruzione del condominio si è scavato e creato il muro, muro non idoneo perchè i bolognini sono solo appoggiata senza fondamenta,

Se questo corrisponde al vero allora ha ragione @Luigi Criscuolo il muro non serve a contenere un terrapieno "naturale" bensì uno creato dal costruttore del Condominio per "logistica" costruttiva (suppongo un piano semiinterrato o comunque sotto il nromale livello stadale) dove si sono ricavati box auto o vani simili.

A questo punto diventa fondamentale stabilire la proprietà specie alla luce di questa precisazione:

Si la sua costruzione c'era prime della nostra, anzi se non sbaglio era di proprietà sua, perciò prima era tutto in piano,

ove significasse che l'intera suprfice apparteneva al vicino, poi divisa e/o alienata al costruttore del Condominio.

Stabilita la "proprietà" e fatti esclusi i danni da piante (poco convinto) si determina a chi competono le spese.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
se fossi stato il vostro vicino avrei preteso che il muro di sostegno come ogni altro manufatto fosse posizionato a 1,5 m di distanza dal confine: così il muro era tutto vostro e non ci sarebbero state discussioni.

Qusta vorrei capirla: se scavano e mettono il muro a 1,5 metri di distanza dal confine "cosa" avrebbe retto la spinta del terreno del vicino?

Nulla osta a che scavino ed erigano muro di contenimento (tutto all'interno della linea di confine della proprietà...e si facciano carico di tutta la manutenzione.
 

griz

Membro Storico
Professionista
Rimane il fatto che noi gli teniamo su la terra, sarebbe stato più logico che lui avrebbe costruito un suo muro dove appoggiare la sua terra
riguardando le foto, salvo che mi sbagli, sembra evidente che il dislivello sia stato creato per lasciare un camminamento attorno al condominio, più basso di quella che tecnicamente si definisce "piano di campagna" cioè la quota naturale del terreno. Se così è, il muro sostiene il terreno superiore ma serve al condominio per gestire gli spazi di transito quindi è a servizio ed a carico di chi è a quota inferiore cioè del condominio
 
U

User_51822

Ospite
esclusi i danni da piante (poco convinto)

I danni alle piante secondo me e da escludere, da quello che dice:
Art. 892. Distanze per gli alberi.
Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite
dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono,
devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano
alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza
notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli
olmi, i pioppi, i platani e simili;

I tre metri sono stati rispettati.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Invece foto e resoconto aggiornato mi portano ad avere opinione contraria.
Art. 887 codice civile - Fondi a dislivello negli abitati - Brocardi.it
www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-ii/sezione-vi/art887.html
Il muro che, tra fondi a dislivello, assolve la duplice funzione di sostegno del fondo superiore (con la sua parte bassa) e di divisione tra i due immobili (con la sua parte più alta) si presume di proprietà esclusiva del titolare del fondo superiore, dalle fondamenta sino al livello del piano di campagna di tale fondo, e di proprietà ...
 

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