Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
La regola non cambia, il principio è lo stesso.
un mio amico ha partecipato ad una cooperativa edilizia. Il progetto prevedeva 12 bifamiliari. Le abitazioni sono su 3 livelli; per avere l'abilità del piano terra che in origine doveva essere seminterrato, già che stavano sbancando un terreno accidentato, hanno pensato bene di abbassare ulteriormente di circa 1,5 m il piano di fondazione. A seguito dello scavo il terreno del vicino ha aumentato la sua acclività, sono incominciati a cadere dei massi, nel fondo inferiore. Scambio di lettere tra gli avvocati delle parti, poi la co0perativa, visto che c'era una impresa che stava lavorando in cantiere ha provveduto a fare un muro di sostegno, con blocchetti di tufo, di altezza equivalente all'abbassamento del piano campagna. Dopo una 20na di anni da questo evento il proprietario del fondo superiore ha lottizzato anche lui il suo terreno, che era stato lasciato diciamo a "pascolo". Secondo me il peso delle costruzioni ha contribuito in modo sostanziale a caricare sul muro di sostegno costruito a suo tempo, perché dopo la costruzione di alcune villette sul piano campagna superiore, ha incominciato a presentare delle crepe lungo tutta la sua lunghezza. Nonostante ciò, il condominio residenziale, che ha sostituito la cooperativa edilizia, che nel frattempo si è sciolta con la consegna delle abitazioni ai soci, è stato condannato a riparare ed irrobustire il muro costruito dalla cooperativa, perché ritenuto dal CTU non idoneo a contrastare la spinta del terreno.
Il problema è che i proprietari delle ville più lontane dal muro di sostegno non vogliono partecipare alla spesa perché ritengono che il muro serve le ville più vicine e non a loro che sono distanti una 70na di metri dal manufatto..
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
non ci sembra giusto che dobbiamo accollarcelo tutto noi, quando e la sua terra che sta spingendo il muro
la sua terra spinge perché scavando gli avete tolto il contrasto che avrebbe naturalmente. Poi la parte spingente non è tutta la massa ma solo la porzione che sta sopra all'angolo di natural declivio del terreno.
Se non capite che il muro di sostegno si è reso necessario perché voi avete alterato la naturale conformazione del terreno la discussione andrà avanti all'infinito.
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
La pronuncia della giustizia dipende da come intervengono o impostano la questione gli avvocato e.... dall'umore dei giudici che talvolta si contraddicono.

Concordo che spesso accada ...ma non banalizzerei nel caso attuale.
Avevo rmandato al link del Brocardi sull'Art. di legge del Codice Civile...sotto trovi riportata Giurisprudenza sulla maggiori pronunce di Cassazione.

Se leggi scoprirai l'univocità delle pronunce:
1-se è il proprietario del fondo inferiore a determinare il dislivello la spesa è a suo carico.
2-la manutenzione è a carico di chi ha realizzato il muro

al momento della costruzione del condominio si è scavato e creato il muro

E stato costruito a suo tempo da chi a costruito ilo condominio, e da quello che ho capito, prima era tutto in piano e hanno scavato per creare i box, la costruzione del confinante e stata costruita prima della nostra.

Chi è causa del suo mal pianga se stesso.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
La pronuncia della giustizia dipende da come intervengono o impostano la questione gli avvocato e.... dall'umore dei giudici che talvolta si contraddicono.
questo è senz'altro vero, tuttavia anche per te vale quello che ho scritto per il postante: chi ha generato il dislivello? La natura oppure il confinante?.
Qui c'è una sentenza della cassazione:
Cass. n. 8171/1998
In tema di limitazioni legali della proprietà di fondi cosiddetti «a dislivello», la norma codicistica di cui all'art. 887 non trova applicazione né quando la creazione di un dislivello ex novo — ovvero l'aumento dell'originario dislivello naturale — sia opera del proprietario del fondo inferiore (incombendo su quest'ultimo, in tal caso, l'onere della realizzazione e manutenzione del muro di sostegno della scarpata da lui stesso creata ovvero reso maggiormente soggetta a smottamenti), né qualora il muro sia stato costruito esclusivamente sul suolo di uno dei due fondi, superiore od inferiore (nel qual caso sussiste la proprietà esclusiva del muro in capo al proprietario del relativo fondo), né quando il muro sia stato, infine, costruito dal solo proprietario del fondo inferiore, di propria autonoma iniziativa, allo scopo di realizzare una struttura necessaria (o anche solo utile) per il proprio fondo (nel qual caso resta a suo carico, con l'onere della costruzione, anche quello della manutenzione del muro).
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Potrei essere d'accordo se il muro di sostegno fosse realizzato all'interno della proprietà inferiore, tal che sosterrebbe un tratto di terreno suo.
 

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