Il principio è confermato, non prevede deroghe.Una soluzione, visto che secondo me si tratta di un muretto alto non più di 1,20 m potrebbe essere questa, che consentirebbe anche di caricare il terreno di monte e che allego.
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Il principio è confermato, non prevede deroghe.Una soluzione, visto che secondo me si tratta di un muretto alto non più di 1,20 m potrebbe essere questa, che consentirebbe anche di caricare il terreno di monte e che allego.
un mio amico ha partecipato ad una cooperativa edilizia. Il progetto prevedeva 12 bifamiliari. Le abitazioni sono su 3 livelli; per avere l'abilità del piano terra che in origine doveva essere seminterrato, già che stavano sbancando un terreno accidentato, hanno pensato bene di abbassare ulteriormente di circa 1,5 m il piano di fondazione. A seguito dello scavo il terreno del vicino ha aumentato la sua acclività, sono incominciati a cadere dei massi, nel fondo inferiore. Scambio di lettere tra gli avvocati delle parti, poi la co0perativa, visto che c'era una impresa che stava lavorando in cantiere ha provveduto a fare un muro di sostegno, con blocchetti di tufo, di altezza equivalente all'abbassamento del piano campagna. Dopo una 20na di anni da questo evento il proprietario del fondo superiore ha lottizzato anche lui il suo terreno, che era stato lasciato diciamo a "pascolo". Secondo me il peso delle costruzioni ha contribuito in modo sostanziale a caricare sul muro di sostegno costruito a suo tempo, perché dopo la costruzione di alcune villette sul piano campagna superiore, ha incominciato a presentare delle crepe lungo tutta la sua lunghezza. Nonostante ciò, il condominio residenziale, che ha sostituito la cooperativa edilizia, che nel frattempo si è sciolta con la consegna delle abitazioni ai soci, è stato condannato a riparare ed irrobustire il muro costruito dalla cooperativa, perché ritenuto dal CTU non idoneo a contrastare la spinta del terreno.La regola non cambia, il principio è lo stesso.
Non avertene ma sbagli...come dimostrato dalla sentenza descritta da @Luigi Criscuolo.La regola non cambia, il principio è lo stesso.
Poi il nostro @Creatt67 non ha specificato l'altezza del muro esistente
la sua terra spinge perché scavando gli avete tolto il contrasto che avrebbe naturalmente. Poi la parte spingente non è tutta la massa ma solo la porzione che sta sopra all'angolo di natural declivio del terreno.non ci sembra giusto che dobbiamo accollarcelo tutto noi, quando e la sua terra che sta spingendo il muro
Il muro di sostegno era presente al momento in cui il vicino ha acquistato?Noi però non e che non vogliamo contribuire, non ci sembra giusto che dobbiamo accollarcelo tutto noi, quando e la sua terra che sta spingendo il muro.
La pronuncia della giustizia dipende da come intervengono o impostano la questione gli avvocato e.... dall'umore dei giudici che talvolta si contraddicono.Non avertene ma sbagli...come dimostrato dalla sentenza descritta da @Luigi Criscuolo.
La pronuncia della giustizia dipende da come intervengono o impostano la questione gli avvocato e.... dall'umore dei giudici che talvolta si contraddicono.
al momento della costruzione del condominio si è scavato e creato il muro
E stato costruito a suo tempo da chi a costruito ilo condominio, e da quello che ho capito, prima era tutto in piano e hanno scavato per creare i box, la costruzione del confinante e stata costruita prima della nostra.
questo è senz'altro vero, tuttavia anche per te vale quello che ho scritto per il postante: chi ha generato il dislivello? La natura oppure il confinante?.La pronuncia della giustizia dipende da come intervengono o impostano la questione gli avvocato e.... dall'umore dei giudici che talvolta si contraddicono.
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