Nemesis

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Speriamo rimanga inalterato l'art. 7 con quella semplificazione
Il testo del decreto-legge n. 73/2022 approvato dalla Camera dei deputati il 27 luglio 2022 e trasmesso il giorno successivo al Senato della Repubblica per la seconda lettura contiene le seguenti modificazioni all'articolo 7:
al comma 1, le parole: « può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce » sono sostituite dalle seguenti:
« può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce ».
 

uva

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aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata,
Molto interessante.

Se interpreto bene, significa che il contratto successivo a quello per il quale fu rilasciata l'asseverazione del Sindacato deve prevedere lo stesso canone di locazione.

In tal caso viene smentita la mia ipotesi circa la fascia di oscillazione:
Forse non si deve chiedere una nuova asseverazione perché il nuovo canone rientra nella fascia di oscillazione prevista dall'Accordo Territoriale.
 

uva

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Per "contenuto" si intende
Penso si intenda soprattutto il "contenuto" economico, ossia il canone di locazione.
Gli oneri accessori (spese condominiali), che non costituiscono reddito per il locatore, possono variare in base ai consuntivi del Condominio. Quindi le rate di acconto, sempre salvo conguaglio, secondo me possono essere differenti.

Il contenuto normativo è abbastanza stabile, in quanto i contratti concordati devono essere redatti in conformità ai modelli ministeriali.
 

uva

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Mi trovo, in questi giorni, a dover preparare un contratto di locazione agevolato per un immobile la cui rispondenza era già stata accertata dal Sindacato
Hai poi inserito quella clausola?

Considerato l'aggiornamento riportato da @Nemesis nel post n. #41, potrebbe andare bene solo se nel contratto di luglio hai mantenuto lo stesso canone di quello precedente.
 

casanostra

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Salve uva no ancora non ho preparato il contratto anche perché mi è stato proposto un conduttore, per me non affidabile. Preferisco aspettare, nel mentre aspetto la conversione in legge del decreto.
Si confermo uva, il nuovo contratto lo farò allo stesso canone di locazione del vecchio, cosa che ho scritto nella formula che vorrei inserire.
 

uva

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Preferisco aspettare, nel mentre aspetto la conversione in legge del decreto.
Concordo, anch'io aspetterei.

Quando il DL sarà convertito in legge forse è meglio informarsi presso l'Ufficio tributi comunale per quanto riguarda l'IMU.
A Torino, ad esempio, per avere diritto all'aliquota IMU agevolata deliberata dal Comune bisogna inviare anche l'attestazione dei parametri vidimata dal Sindacato.
L'Ufficio tributi dovrà chiarire se si deve reinviare l'attestazione del contratto precedente, oppure un'autocertificazione che il contenuto del contratto concordato è il medesimo; o cosa bisogna fare.
 

basty

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L'Ufficio tributi dovrà chiarire se si deve reinviare l'attestazione del contratto precedente, oppure un'autocertificazione che il contenuto del contratto concordato è il medesimo; o cosa bisogna fare.
Descrizione plastica della burocratizzazione della vita italiana: se una legge stabilisce la validità della certificazione precedente, non ci si dovrebbe nemmeno aspettare il chiarimento “soggettivo” del singolo Comune. Qualunque modalità da te descritta dovrebbe essere valida e accettata.
 

Nemesis

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Il testo del decreto-legge n. 73/2022 approvato dalla Camera dei deputati il 27 luglio 2022 e trasmesso il giorno successivo al Senato della Repubblica per la seconda lettura contiene le seguenti modificazioni all'articolo 7:
al comma 1, le parole: « può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce » sono sostituite dalle seguenti:
« può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce ».
Il disegno di legge di conversione in legge del D.L. n. 73/2002 è stato definitivamente approvato dal Senato lo scorso 2 agosto 2022. La modificazione all'art. 7 risulta pertanto confermata, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. (che non è ancora avvenuta).
 

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