sì
@uva, ecco qua
nella nostra contea
c'è l'obbligo a quanto pare:
CASI DI RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE O DELL’IMPOSTA FABBRICATI STORICI O INAGIBILI - La base imponibile è ridotta del 50% sui fabbricati di interesse storico o artistico (art. 10 D.Lgs. 42/2004), per i fabbricati inagibili o inabitabili (per informazioni consultare e il regolamento comunale disciplinante la IUC) COMODATO - La base imponibile è ridotta del 50% sulle unità immobiliari concesse in comodato, e sulle sue pertinenze C2/C6/C7 (nel limite di una pertinenza per ciascuna categoria) dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che: il comodante (PROPRIETARIO) ed il comodatario (CHI UTILIZZA l’immobile) siano parenti in linea retta entro il primo grado, quindi il comodato è possibile solo tra genitori e Þgli e/o tra Þgli e genitori; l’abitazione concessa in comodato non sia classiÞcata nelle categorie catastali A1/A8/A9; il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraÞcamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneÞcio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classiÞcate nelle categorie catastali A1/A8/A9; il parente comodatario sia residente anagraÞcamente, abbia dimora abituale ed utilizzi l’unità in comodato come abitazione principale; il contratto sia registrato; l’agevolazione può essere goduta al massimo per una unità immobiliare e relative pertinenze; obbligo di dichiarazione IMU entro i termini di legge. PENSIONATI NON RESIDENTI- prevista la riduzione d'imposta al 62,5 per cento per una sola unità' immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà' o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO - Per le unità abitative locate a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, Legge n. 431/1998, e per le unità abitative oggetto di contratti tipo di locazione a uso abitativo per studenti universitari ai sensi dell'art. 5, comma 2, Legge 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota del 10 per mille, è ridotta del 25 per cento; per le unità abitative locate a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, Legge n. 431/1998, l’applicazione dell’aliquota del 10 per mille è subordinata alla residenza dell’inquilino, oltre che alla presentazione della dichiarazione.
Il contribuente è obbligato a presentare dichiarazione IMU entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo all’anno d’imposta nel quale è applicata l’agevolazione