uva

Membro Storico
Proprietario Casa
io invece presento la dichiarazione IMU su modello ministeriale
Mi risulta che, come ha scritto @Nemesis nel post n. #60, non si debba presentare la Dichiarazione IMU ministeriale per usufruire soltanto dello "sconto statale". Ossia pagare l'IMU calcolata con l'aliquota comunale ordinaria ridotta del 25%.

Io presento la Comunicazione di destinazione d'uso al mio Comune perché esso ha deliberato un'aliquota IMU agevolata per gli immobili locati con contratto concordato nei seguenti casi:
  1. Cosa devo fare per comunicare che il mio alloggio è locato con contratto convenzionato ai sensi della Legge 431/98 art. 2 comma 3 ad "inquilini residenti nell'immobile" o art. 5 comma 2 "studenti universitari fuori sede"?
    Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello nel quale è stato stipulato il contratto deve presentare la Comunicazione di destinazione d'uso allegando obbligatoriamente la copia certificazione di congruità dei parametri applicati.
(Tratto dalle FAQ del Comune)

Quell'aliquota comunale agevolata è ulteriormente ridotta del 25% (sconto statale).
 
Ultima modifica:

gattaccia

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ho ricontrollato, il mio Comune anche per quest'anno nel regolamento IMU scrive:

Il contribuente è obbligato a presentare dichiarazione IMU entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo all’anno d’imposta nel quale è applicata l’agevolazione.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Il contribuente è obbligato a presentare dichiarazione IMU
Ok, però quel Comune dovrebbe elencare i casi concreti in cui si deve presentare la Dichiarazione IMU.

Copio e incollo quanto specifica il Comune di Torino:

In quali casi presentare dichiarazione IMU ministeriale

La dichiarazione va presentata solo quando le modifiche che determinano un diverso importo dell'imposta dovuta, non sono immediatamente acquisibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
Pertanto la dichiarazione deve essere presentata:

  1. per gli immobili che godono di una riduzione/esenzione dell'imposta;
    • fabbricati di interesse storico o artistico;
    • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (vedere condizioni di inagibilità art. 9 e 10 del Regolamento IMU n. 393);
    • unità immobiliare, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse, con contratto registrato, in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste all'art. 1 comma 747 lettera c) Legge 160/2019;
    • i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti beni-merce;
    • l'immobile ha perso oppure ha acquistato durante l'anno di riferimento il diritto all'esenzione dall'IMU;
    • per gli immobili posseduti da appartenenti alle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) alle Forze di Polizia (Polizia di Stato, penitenziaria e forestale) ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco e alla Prefettura, per dichiarare l'assimilazione all'abitazione principale pur non essendo richiesto il requisito di dimora e residenza anagrafica (Legge 147/2013 art. 1 comma 707) e purchè non siano censiti nelle categorie A/1, A/8, A/9 (D.L. 102/2013 convertito L. 124/2013).
      Nella dichiarazione si dovrà barrare il campo 15 "esenzione" e nelle annotazioni scrivere: "l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lettera d) comma 2, art. 13 D.L. 201/2011";
  2. nei casi in cui il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria;
    • l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
    • l'atto ha riguardato un'area fabbricabile, a meno che il valore in comune commercio dell'area alienata non sia mutato rispetto a quello dichiarato in precedenza;
    • l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
    • il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
    • l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
    • l'immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R 24 luglio 1977, n. 616;
    • gli immobili esenti, ai sensi della lett. c), del comma 759 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, vale a dire i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
    • i terreni agricoli, posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, di cui all'art. 1 del D.Lgs.n. 99 del 2004, iscitti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
    • il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
    • è intervenuta, relativamente all'immobile, una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto o un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
    • le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile;
    • l'immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D.Lgs 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà);
    • l'immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
    • si è verificato l'acquisto o la cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge (ad esempio l'usufrutto legale dei genitori)
In questo lungo elenco non c'è il caso di immobile abitativo locato con contratto concordato, per il quale invece è prevista la presentazione della Comunicazione di destinazione d'uso (post n. #61).
 

gattaccia

Membro Assiduo
Proprietario Casa
@uva, ecco qua
nella nostra contea :) c'è l'obbligo a quanto pare:

CASI DI RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE O DELL’IMPOSTA  FABBRICATI STORICI O INAGIBILI - La base imponibile è ridotta del 50% sui fabbricati di interesse storico o artistico (art. 10 D.Lgs. 42/2004), per i fabbricati inagibili o inabitabili (per informazioni consultare e il regolamento comunale disciplinante la IUC)  COMODATO - La base imponibile è ridotta del 50% sulle unità immobiliari concesse in comodato, e sulle sue pertinenze C2/C6/C7 (nel limite di una pertinenza per ciascuna categoria) dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:  il comodante (PROPRIETARIO) ed il comodatario (CHI UTILIZZA l’immobile) siano parenti in linea retta entro il primo grado, quindi il comodato è possibile solo tra genitori e Þgli e/o tra Þgli e genitori;  l’abitazione concessa in comodato non sia classiÞcata nelle categorie catastali A1/A8/A9;  il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraÞcamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneÞcio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classiÞcate nelle categorie catastali A1/A8/A9;  il parente comodatario sia residente anagraÞcamente, abbia dimora abituale ed utilizzi l’unità in comodato come abitazione principale;  il contratto sia registrato;  l’agevolazione può essere goduta al massimo per una unità immobiliare e relative pertinenze;  obbligo di dichiarazione IMU entro i termini di legge.  PENSIONATI NON RESIDENTI- prevista la riduzione d'imposta al 62,5 per cento per una sola unità' immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà' o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.  LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO - Per le unità abitative locate a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, Legge n. 431/1998, e per le unità abitative oggetto di contratti tipo di locazione a uso abitativo per studenti universitari ai sensi dell'art. 5, comma 2, Legge 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota del 10 per mille, è ridotta del 25 per cento; per le unità abitative locate a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, Legge n. 431/1998, l’applicazione dell’aliquota del 10 per mille è subordinata alla residenza dell’inquilino, oltre che alla presentazione della dichiarazione.
Il contribuente è obbligato a presentare dichiarazione IMU entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo all’anno d’imposta nel quale è applicata l’agevolazione
 

gattaccia

Membro Assiduo
Proprietario Casa

Resta da capire cosa significhi la possibilità di evitare l’attestazione in presenza dello «stesso contenuto». Di sicuro, il contenuto è diverso quando cambia il canone, la durata o un’altra pattuizione. «A rigore», ha precisato Confedilizia ai propri associati, il contenuto cambia anche quando variano le parti (si pensi ai contratti in cui l’inquilino dev’essere uno studente).

«In effetti – aggiunge Chiappelli – si può pensare di tenere la stessa attestazione solo in casi limite, ad esempio quando le parti, anziché fare la proroga, scelgono di stipulare un nuovo contratto “3+2” con lo stesso inquilino, che continua ad abitare la stessa casa alle stesse condizioni ed in vigenza dello stesso accordo locale».


io ne ho registrati due con stesso contenuto di quelli precedenti ma inquilini nuovi, cosa potrei fare? devo pagare due attestazioni in ritardo?
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
A rigore la interpretazione di Confedilizia non è priva di senso: ma è pur sempre una interpretazione di parte.
Se i due contratti sono già registrati, io non farei nulla: in fondo a parte i soggetti non hai cambiato nulla
 

gattaccia

Membro Assiduo
Proprietario Casa
A rigore la interpretazione di Confedilizia non è priva di senso: ma è pur sempre una interpretazione di parte.
Se i due contratti sono già registrati, io non farei nulla: in fondo a parte i soggetti non hai cambiato nulla
temo di perdere l'agevolazione
potrei far fare attestazione tardiva uguale (salvo inquilino)? per dimostrare la buona fede...
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Se le condizioni economiche sono le stesse, l'appartamento è lo stesso e sono cambiati solo gli inquilini l'attestazione precedente deve ritenersi valida. Altrimenti perché avrebbero scritto quella norma ? L'interpretazione di Confedilizia mi sembra tendenziosa. Fare asseverazioni rende ai sindacati.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
potrei far fare attestazione tardiva uguale
Io non la farei.

L'interpretazione di Confedilizia è molto restrittiva.
Il "contenuto" di un contratto, a mio parere, è ciò che stabiliscono le parti per regolare i loro interessi, ovviamente nel rispetto delle norme vigenti.
Le parti (in questo caso locatore e conduttore) possono cambiare e stipulare un altro contratto mantenendo lo stesso contenuto, ossia gli stessi Articoli.

Potresti provare a chiedere consiglio all'Uppi.
 

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