Mi verrebbe da scrivere...e lo scrivo: chissà perchè ci deve sempre essere qualcuno che ha urgenza di esternare i pensieri più strampalati e prima di digitare non si ferma a pensare.
Da dove nasce questa smania che seppur giustificabile per alcuni non è ammissibile da persona acculturata?
Nello specifico:
-da quando esiste un "diritto di servitù" su un contatore che non appartiene all'utente per quanto regolare intestatario di un contratto di fornitura ma resta in proprietà a chi eroga il servizio?
-da quando l'art 1062 CC viene applicato ad un contratto piuttosto che ad un "fondo" o ad impianto "personale"?
Al più l'unica servitù invocabile è quella di passaggio per il tubo di allaccio dell'edifico B che transita nel lotto di A...questione che @francesco.fracchia84 non ha neppure messo in discussione.
La norma fissa l'obbligo di dotarsi di contatori autonomi dell'acqua (vale in Condominio ma estensibile anche ai singoli privati)
Il D.P.C.M. 4 marzo 1996 - Disposizioni in materia di risorse idriche (In GU 14 marzo 1996, n. 62, S.O.)
Sesso degli angeli?...Fintanto che si sta al bar su certe cose si può anche scherzare...quando poi si va in Tribunale allora anche il "sesso" diventa fondamentale:
Cassazione civile sez. II 26 giugno 1987 n. 5636
Non è configurabile una servitù prediale quando l'utilità a favore del fondo dominante, anche se fornita attraverso il fondo servente, sia legata ad un facere del proprietario di questo fondo, sicché manca il carattere dell'obiettività come connotato duraturo e permanente di soggezione di un fondo all'altro. Non può, pertanto, ritenersi costituita per destinazione del padre di famiglia una servitù (di attingimento di acqua) a seguito della vendita di una porzione di un appartamento nel quale l'acqua potabile defluisca attraverso l'impianto rimasto collegato al contatore posto nell'altra porzione dell'appartamento stesso, essendo l'utilità subordinata alla conservazione di uno stato di fatto dipendente soltanto dalla libera determinazione del proprietario dell'immobile nel quale è allogato il contatore, esclusivo titolare dell'utenza.
Quindi nei fatti nessun obbligo compete a @francesco.fracchia84 che ben potrebbe chiudere anche immediatamente la "subfornitura".
No comment sull'ultima disquisizioni di quali siano le sua reali intenzioni....forse sono proprio caduto in letargo e mi risveglio in un Stato dove si fanno i processi alle intenzioni partendo dal presupposto che siano menzoniere.
Ad majora
Da dove nasce questa smania che seppur giustificabile per alcuni non è ammissibile da persona acculturata?
Nello specifico:
-da quando esiste un "diritto di servitù" su un contatore che non appartiene all'utente per quanto regolare intestatario di un contratto di fornitura ma resta in proprietà a chi eroga il servizio?
-da quando l'art 1062 CC viene applicato ad un contratto piuttosto che ad un "fondo" o ad impianto "personale"?
Al più l'unica servitù invocabile è quella di passaggio per il tubo di allaccio dell'edifico B che transita nel lotto di A...questione che @francesco.fracchia84 non ha neppure messo in discussione.
La norma fissa l'obbligo di dotarsi di contatori autonomi dell'acqua (vale in Condominio ma estensibile anche ai singoli privati)
Il D.P.C.M. 4 marzo 1996 - Disposizioni in materia di risorse idriche (In GU 14 marzo 1996, n. 62, S.O.)
Sesso degli angeli?...Fintanto che si sta al bar su certe cose si può anche scherzare...quando poi si va in Tribunale allora anche il "sesso" diventa fondamentale:
Cassazione civile sez. II 26 giugno 1987 n. 5636
Non è configurabile una servitù prediale quando l'utilità a favore del fondo dominante, anche se fornita attraverso il fondo servente, sia legata ad un facere del proprietario di questo fondo, sicché manca il carattere dell'obiettività come connotato duraturo e permanente di soggezione di un fondo all'altro. Non può, pertanto, ritenersi costituita per destinazione del padre di famiglia una servitù (di attingimento di acqua) a seguito della vendita di una porzione di un appartamento nel quale l'acqua potabile defluisca attraverso l'impianto rimasto collegato al contatore posto nell'altra porzione dell'appartamento stesso, essendo l'utilità subordinata alla conservazione di uno stato di fatto dipendente soltanto dalla libera determinazione del proprietario dell'immobile nel quale è allogato il contatore, esclusivo titolare dell'utenza.
Quindi nei fatti nessun obbligo compete a @francesco.fracchia84 che ben potrebbe chiudere anche immediatamente la "subfornitura".
No comment sull'ultima disquisizioni di quali siano le sua reali intenzioni....forse sono proprio caduto in letargo e mi risveglio in un Stato dove si fanno i processi alle intenzioni partendo dal presupposto che siano menzoniere.
Ad majora