Dimaraz

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Mi verrebbe da scrivere...e lo scrivo: chissà perchè ci deve sempre essere qualcuno che ha urgenza di esternare i pensieri più strampalati e prima di digitare non si ferma a pensare.

Da dove nasce questa smania che seppur giustificabile per alcuni non è ammissibile da persona acculturata?

Nello specifico:
-da quando esiste un "diritto di servitù" su un contatore che non appartiene all'utente per quanto regolare intestatario di un contratto di fornitura ma resta in proprietà a chi eroga il servizio?

-da quando l'art 1062 CC viene applicato ad un contratto piuttosto che ad un "fondo" o ad impianto "personale"?

Al più l'unica servitù invocabile è quella di passaggio per il tubo di allaccio dell'edifico B che transita nel lotto di A...questione che @francesco.fracchia84 non ha neppure messo in discussione.


La norma fissa l'obbligo di dotarsi di contatori autonomi dell'acqua (vale in Condominio ma estensibile anche ai singoli privati)
Il D.P.C.M. 4 marzo 1996 - Disposizioni in materia di risorse idriche (In GU 14 marzo 1996, n. 62, S.O.)

Sesso degli angeli?...Fintanto che si sta al bar su certe cose si può anche scherzare...quando poi si va in Tribunale allora anche il "sesso" diventa fondamentale:

Cassazione civile sez. II 26 giugno 1987 n. 5636

Non è configurabile una servitù prediale quando l'utilità a favore del fondo dominante, anche se fornita attraverso il fondo servente, sia legata ad un facere del proprietario di questo fondo, sicché manca il carattere dell'obiettività come connotato duraturo e permanente di soggezione di un fondo all'altro. Non può, pertanto, ritenersi costituita per destinazione del padre di famiglia una servitù (di attingimento di acqua) a seguito della vendita di una porzione di un appartamento nel quale l'acqua potabile defluisca attraverso l'impianto rimasto collegato al contatore posto nell'altra porzione dell'appartamento stesso, essendo l'utilità subordinata alla conservazione di uno stato di fatto dipendente soltanto dalla libera determinazione del proprietario dell'immobile nel quale è allogato il contatore, esclusivo titolare dell'utenza.



Quindi nei fatti nessun obbligo compete a @francesco.fracchia84 che ben potrebbe chiudere anche immediatamente la "subfornitura".

No comment sull'ultima disquisizioni di quali siano le sua reali intenzioni....forse sono proprio caduto in letargo e mi risveglio in un Stato dove si fanno i processi alle intenzioni partendo dal presupposto che siano menzoniere.

Ad majora
 

basty

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Mi è di nuovo venuto voglia di scrivere ....

Una volta ho sentito un dotto costituzionalista che disquisiva tra costituzione formale e costituzione reale.

Io non ho pretese così alte, ma nella mia ormai non giovane età, ho ormai accertato che un conto sono le "grida manzoniane", altra è la realtà quotidiana.

La norma fissa l'obbligo di dotarsi di contatori autonomi dell'acqua (vale in Condominio ma estensibile anche ai singoli privati)
Il D.P.C.M. 4 marzo 1996 - Disposizioni in materia di risorse idriche (In GU 14 marzo 1996, n. 62, S.O.)
.... e comunque la stragrande maggioranza dei condominij esistenti ha una unica utenza contrattuale, allacciata ad unico contatore generale. E a nessuno (fuorchè a Dimaraz), viene in mente di contestare e sanzionare la cosa: elettori, tenetelo presente se per caso il ns amico si presentasse in qualche lista).

No comment sull'ultima disquisizioni di quali siano le sua reali intenzioni....forse sono proprio caduto in letargo e mi risveglio in un Stato dove si fanno i processi alle intenzioni partendo dal presupposto che siano menzoniere.

Quanto alle intenzioni, non si tratta di farne il processo: nessuno mette in dubbio la buona fede delle affermazioni fatte dal nostro OP; ma so per esperienza che le posizioni possono cambiare, quando si siano chiariti tutti i risvolti (costi) in gioco.

Chiedo invece venia riguardo alla mia ignoranza riguardo alle servitù: non mi è sfuggita in questa occasione la tua cortesia nel considerarmi una persona acculturata; purtroppo non mi sono mai ritenuto onnisciente e quanto agli aspetti giuridici devo ben essere in buona (si fa per dire) compagnia, se per dirimere il caso, parrebbe molto simile a quello qui discusso, sia dovuta intervenire la Cassazione: sarei curioso di conoscere l'esito dei due giudizi precedenti.

Nessuno ha parlato di proprietà del contatore: In buona sostanza, il difetto sta nel manico, non nel ... contatore.
In situazione di normali rapporti, la soluzione doveva essere impostata fin dal frazionamento iniziale, come ricordava @Franci63 : nel momento in cui si è venuto a creare un condominio, si doveva decidere come intestare le utenze comuni, e fare un subentro intestando appunto al condominio la fornitura di acqua. Il non averlo evidenziato a suo tempo, non è stata una bella cosa da parte di entrambi i contendenti. (che per ora non "contendono" ancora nulla)


Dato che considero i tribunali la extrema ratio, tendo (giuridicamente errando) a risolvere le questioni con buonsenso campagnolo: nella speranza di vivere più sereno, con me stesso e con il prossimo..
 
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queenalexa

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Nell'esame della questione inserirei un piccolo punto interrogativo. L'Ente fornitore è disponibile a mettere un nuovo contatore? Per chiarire: qui a Roma ACEA non mette contatori singoli salvo sia un edifico A1 uniproprietario, non accetta di mettere contatori a numeri civici derivati (es.10a, 10b) etc). Per cui la prima cosa da chiedersi è vedere le regole di fornitura e poi i costi.
Sono inoltre d'accordo con Basty: trattandosi di una servitu di cui ci si vuole liberare, tutti i costi li deve sostenere chi vuole liberarsi della servitù e la proposta deve essere accettata dal fondo dominante (cioè il cugino del nostro interrogante).
La servitù è di fornitura e non di contatore. Se il contatore è nel fondo servente anche quei 10 cm di tubo che escono dal contatore e portano acqua al fondo dominante è servitù
Gli artt. 1067 e 1068 vietano al fondo dominante di ridurre in qualche modo l'esercizio (in questo caso "attingimento" di acqua) o renderlo più gravoso.

L'art.1062 invece ha altro spirito. La destinazione del padre di famiglia illo tempore e in assenza di altre cartuccelle (successive alla divisione degli immobili) prova solamente che la servitù è consolidata cioè non c'è bisogno di alcuna altra prova testimoniale o documentale per verificarne l'esistenza o il tempo di esercizio a consolidamento.
Quindi tenuto conto che il Codice Civile tratta l'eliminazione della servitù per i soli casi di prescrizione (non utilizzo) e confusione (riunione dei due fondi) l'unica cosa, come dice Basty, è fare una proposta al cugino, sperare che l'accetti e accollarsi le spese.
Altrimenti il cugino avrà tutte le ragioni per intasare il Tribunale

In quanto alle sentenze di Cassazione è buona regola riportare anche il "fatto" che le sentenze sinteticamente richiamano all'inizio della pronuncia. Altrimenti, come per i numeri, alle frasi avulse posso far dire tutto e il contrario di tutto.
 

basty

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Mi pare di aver allegato sentenza a riprova
Stante il fatto che non mi metto a contestare tale sentenza e che ho imparato, a seguito del tuo intervento, che giuridicamente sembra esistere solo un tipo di servitù, che riguarda solo i fondi (servitù prediale) , ..... gradirei un paio di chiarimenti. Se ne hai voglia.

A) Quale era stato l'esito dei due precedenti giudizi, nel caso risolto in cassazione da te sopra citato?

B) Perchè in altre discussioni riguardanti la presenza di condotte elettriche comuni/condominiali all'interno di una proprietà privata, si è accennato alla esistenza di una servitù, che se l'interessato voleva eliminare, doveva fare a sue spese? ( tra l'altro con le conseguenze del caso che ... in quel caso ... consistevano nel mettere fuori norma tutto l'impianto condominiale) ; Spero ricordi tale discussione: non so come recuperarla.
 

Dimaraz

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Non ho trovato questa sentenza di cassazione.

Non ho verificato con altri...ma il più comune motore di ricerca fornisce riscontro fin dal primo link.

Irrilevanti le risultanze dei precedenti gradi di Giudizio.

Ripeto per la terza ed ultima volta: le servitù di elettrodotto/acquedotto o qualsivoglia diritto di passaggio per accesso ad un fondo intercluso sono e restano rispondenti alle norme di Legge.
Tale disposizione non è invocabile per il preteso uso di un "contatore" perchè non "appartiene" al fondo servente e perchè un contratto di fornitura non può essere oggetto di servitù.
 

queenalexa

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Infatti il primo link porta a vari stralci di sentenze sull'art. 1030 C.C. tra cui quella citata. L'articolo del CC recita "il proprietario del fondo servente non è tenuto a compiere alcun atto per rendere possibile l'esercizio della servitù da parte del titolare". L'articolo quindi riguarda i comportamenti dei proprietari dei due fondi in relazione all'esistenza della servitù e nel mentre dell'esercizio di questa servitù.
In sostanza il nostro postante (fondo servente) non deve fare nulla perché il cugino abbia la fornitura d'acqua così come è allo stato dei fatti.
Ma il nostro postante vuole liberarsi di questa servitù cioè vuole modificare lo stato dei fatti.
E nel caso ci siano determinate condizioni, il Codice Civile lo permette.

Quello che chiedevo era la sentenza. Apro una parentesi:
le sentenze di Cassazione hanno una struttura ben definita. Si aprono con una descrizione sintetica del fatto conflittuale all'origine della disputa. Brevissimo riassunto della sentenza di appello, l'elenco della "doglianze" presentate da entrambe le parti.
La Corte passa all'esame delle singole doglianze che può respingere o accogliere "motivandole". La Corte esprime cioè il motivo per cui inquadra le doglianze nell'una o nell'altra categoria (accolta/respinta) sempre riferendosi al quadro giuridico della disputa.
Di seguito la Corte emette il suo verdetto finale che raccoglie lo sviluppo del ragionamento in punta di diritto (in sostanza inquadra le doglianze accolte).
Quindi è rischioso fidarsi degli stralci riportati nei vari siti perché non è mai ben chiaro se sono stralci delle singole doglianze o della sentenza finale.
Uno stralcio della doglianza, peraltro, potrebbe essere utile magari su altra causa relativa ad un fatto diverso. Un patrocinatore serio si legge tutta la sentenza. Queste raccolte servono solo a dare un'idea ma poi bisogna lavorarci sopra.

Per questo motivo è più che valida la richiesta di Basty di conoscere le precedenti sentenze (Tribunale e Appello) e la mia di conoscere almeno la parte iniziale della sentenza di Cassazione cioè il fatto conflittuale
Francamente una condotta d'acqua che permette "attingimento" di acqua, argomento sviscerato negli articoli di Codice Civile nel capitolo delle servitù e che servitù non è...mi pare cosa nuova che desidero approfondire per interesse professionale.
Inoltre è un vero aiuto tecnico che possiamo dare al nostro postante
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Ma il nostro postante vuole liberarsi di questa servitù cioè vuole modificare lo stato dei fatti

Rileggi quanto ha scritto...non vuole liberarsi della servitù (passaggio del tubo "portante") ...ma della subfornitura di acqua.

Sono convinto assertore della necessità di leggere l'integrale di una sentenza...ma in questo caso c'è nulla che possa essere "ambiguo".

Poi pretendere che si forniscano gli integrali di sentenze così datate....chi li vuole si prepari a pagare obolo.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
A mio parere non è un problema di servitù, ma di allaccio.
L'attuale contatore è collegato direttamente sulla condotta adduttrice pubblica. Pertanto sarebbe sufficiente inserire una colonna montante che preveda almeno due uscite per allacciare i contatori relativi alle unità immobiliari interessate.
 

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