Il problema potrebbe essere che oltre all'amministratore responsabile lavori,
ve ne sia un altro: quello dell'impresa eseguitrice, con un professionista terzo...per cui se ne conseguono due responsabili con due responsabilità...E chiedo:
come per gli avvocati che sguazzano felici nel groviglio con eventuali consulenze
tutte diverse in proporzione alle stesse, ti risulta tale anomalia anche per altre
professioni comprese quelle squisitamente tecniche??? Non è che fra i due possano
insorgere dei contrasti tali da provocare un cortocircuito??? Oppure le due competenze possano essere equamente diversificate per una delimitazione netta per una opportuna scindibilità delle due responsabilità??? Quasi, quasi, mi bevo
un lambrusco dove convivono in perfetto equilibrio il dolcetto e l'agretto (n.c.z.)
Prosit! qpq.
Il Responsabile dei Lavori è nominato direttamente dal Committente (singolo o condominio).
Al Responsabile lavori stanno oneri ed onori per il controllo dei requisiti, professionali di:
-Direzione lavori= Di solito il progettista quello che firma in Comune e che materialmente segue i lavori viene nominato dal Responsabile Lavori
- Coordinatore dei lavori = Nomina . verifica dei requisiti e controllo del suo operato
- imprese esecutrici = controlla sia sotto l'aspetto tecnico (lavoro, sfruttando anche la D.L) ma anche tutti i requisiti
n.B Tutte le volte che c'è un impresa a lavorare si deve fare una notifica (all'ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro) ed è il Responsabile lavori che la fa a SUO NOME per conto del condominio .... o per conto del privato... .
Solo una mancata notifica delle imprese in cantiere all'ASL e Direzione Provinciale del lavoro può costare anche la sospensione dei lavori oltre ad un multa: Scheda cantieri 001 .
Tutte le grane ricadono sul Responsabile, però sulla sua lettera di nomina bisogna specificare bene quali responsabilità.
Nel link "scheda cantieri 001" è tutto ben specificato!