Quanto ho affermato è coerente con sentenza recente di cui riprto stralci con apposite evidenziazioni:
Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 30 settembre 2013, n. 22313
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 15.4.2006 M.R. proponeva appello avverso la sentenza 3.12.2004 con cui il Giudice di Pace di Cava de’ Tirreni lo aveva condannato a restituire la somma di Euro 1.950,00, indebitamente trattenuta quale amministratore del Condominio, sito in (omissis) , a preteso compenso di pratiche svolte,per conto del condominio stesso, per l’esecuzione di lavori di manutenzione dello stabile e per la stipula del contratto di appalto regolarmente autorizzata dall’assemblea condominiale.
Si costituiva il Condominio appellato eccependo che l’assemblea dei condomini non aveva mai deliberato un compenso straordinario ed ulteriore in favore del M. cui era stato conferito solo l’incarico di sottoscrivere il contratto di appalto.
Con sentenza depositata il 18.5.2007 il Tribunale di Salerno, sez. dist. di Cava de’ Tirreni, rigettava l’appello condannando il M. al pagamento delle spese processali del grado. Osservava che il compenso reclamato dal M. non poteva essere riconosciuto, non essendo stato deliberato dall’assemblea dei condomini e non potendo operare la presunzione di onerosità del mandato, ex art. 1709 c.c., allorché sia stato già convenuto un corrispettivo, al momento del conferimento dell’incarico di amministratore, per tutta l’attività di amministrazione del condominio. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso M.R. con un unico, articolato motivo.
Resiste con controricorso il Condominio (omissis) , con sede in (omissis) .
Il ricorrente deduce:
il compenso pattuito per l’amministratore condominiale riguardava, nella specie, unicamente le prestazioni professionali da questi svolte nell’ambito dei suoi compiti istituzionali e non l’attività esulante dall’ordinaria amministrazione, quale la redazione del contratto di appalto e le attività connesse; era, quindi, dovuto il compenso aggiuntivo per detta opera professionale, essendo altrimenti configurabile un ingiustificato arricchimento del Condominio ai danni dell’amministratore,stante l’applicabilità dell’art. 1709 c.c. sulla presunzione di onerosità del mandato e dell’art. 2233 c.c. in materia di opera professionale e di compenso aggiuntivo per lo svolgimento di attività suppletiva.
Il ricorso è infondato.
Il motivo di ricorso attiene a questione decisa dalla Corte di merito sulla base di principi aderenti alla giurisprudenza di questa Corte. Va, infatti, ribadito che in tema di condominio, l’attività dell’amministratore, connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali deve ritenersi compresa, quanto al suo compenso, nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell’incarico per tutta l’attività amministrativa di durata annuale e non deve, pertanto, essere retribuita a parte (Cass. n. 3596/2003; n. 122047210).
Peraltro, come già affermato con la sentenza impugnata, non opera, ai fini del riconoscimento di un compenso suppletivo, in mancanza di una specifica delibera condominiale, la presunta onerosità del mandato allorché, come nel caso in esame, è stabilito un compenso forfettario a favore dell’amministratore, spettando comunque all’assemblea condominiale il compito generale di valutare l’opportunità delle spese sostenute dall’amministratore che, quindi, non può esigere neppure il rimborso di spese da lui anticipate non potendo il relativo credito considerarsi liquido ed esigibile senza un preventivo controllo da parte dell’assemblea (Cass. n. 14197/2011).
Mi pare che sia riscontrabile:
1-il comprendere ogni attività amministrativa in un compenso forfettario approvato
2-la facoltà di compenso supplettivo solo con specifica delibera condominiale