Dimaraz

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secondo me vi siete dimenticati

Non mi sono "dimenticato" davo per assodato che tal compenso aggiuntivo fosse per qualcosa che andava ben oltre la mera ripartizione contabile di una spesa straordinaria.

Qaunto al 770 ...non vedo proprio perchè una Legge dovrebbe prevederne l'obbligo o meno di considerarla fra le mansioni ordinarie di un amministratore.

Fare l'amministrato significa saper e dover svolgere qualsiasi attività burocratica amministrativa.

Solo il specificarla come "esclusa" o approvare delibera di "appalto" esterno renderebbe esente il mandatario.
 

Daniele 78

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secondo me vi siete dimenticati di un aspetto importante l'Amministratore è il Responsabile dei Lavori: in caso di incidente è coinvolto in primis con il condominio nella responsabilità dell' accaduto. Il 3%, o qualsiasi altra percentuale richiesta, va considerata in questa ottica: cioé l'assunzione della responsabilità non certo la gestione amministrativa del lavoro di straordinaria manutenzione.
Se il condominio contesta questa parcella aggiuntiva, l'amministratore declina la posizione di R.L. e si limiterà alla gestione amministrativa: raccolta delle quote, pagamento dell'impresa secondo gli accordi stipulati nel contratto di affidamento dei lavori. Il condominio dovrà nominare un R.L. può darsi che possa trovare una persona che lo fa gratis ma se si affida ad un professionista dovrà di certo pagarlo.
Gli oneri di legge degli amministratori dovrebbero essere (come per tutti i lavoratori autonomi ed i professionisti) la percentuale del fondo pensionistico a carico del committente (cioé il Condominio) e l'IVA.
Il problema può sorgere sul compenso perché alcuni amministratori aggiungono al prezzo pattuito l'Elaborazione ed Invia del 770, del F24 fornitori, gli adempimentiL.220/12; il passaggio di consegne: questo a causa della mancanza di specifiche del legislatore quando ha preparato la riforma del condominio.
Ok, Ti chiedo ma l'Amministratore anche senza nomina (obbligatoria per legge) di R.L. viene sempre considerato come Responsabile Lavori?

Te lo chiedo perchè su questo caso non ne conosco fino in fondo i compiti e le responsabilità (non essendo tale= non sono amministratore)
In caso di R.L la richiesta ci può sicuramente stare viste le responsabilità del Responsabile Lavori e delle multe a cui è sottoposto (più sul risvolto sicurezza a cui è soggetto): qui avevo aperto proprio un bel post che riassumeva obblighi e sanzioni: IL COSTRUTTORE EDILE: giugno 2015

Questo altro articolo riguardante anche la nomina dello stesso (la nomina viene fatta in forma scritta) :Il ruolo del responsabile dei lavori nel cantiere edile
 
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Daniele 78

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Non mi sono "dimenticato" davo per assodato che tal compenso aggiuntivo fosse per qualcosa che andava ben oltre la mera ripartizione contabile di una spesa straordinaria.

Qaunto al 770 ...non vedo proprio perchè una Legge dovrebbe prevederne l'obbligo o meno di considerarla fra le mansioni ordinarie di un amministratore.

Fare l'amministrato significa saper e dover svolgere qualsiasi attività burocratica amministrativa.

Solo il specificarla come "esclusa" o approvare delibera di "appalto" esterno renderebbe esente il mandatario.
Il Responsabile Lavori (se leggi ciò che ho postato) va ben oltre alla mansione ORDINARIA dell'amministratore.
Io non avevo considerato (mea culpa) il Responsabile Lavori.

La domanda rimane: "deve essere fatto gratuito? Se ci sono problemi sul cantiere, CHI si prende la Responsabilità'"

Occhio perchè sulle Responsabilità (ASL e Direzione Provinciale del Lavoro) ci marciano e bastonano...e le multe sono MOLTO elevate! ho postato un articolo ripreso dal Testo unico della sicurezza con le sanzioni...praticamente da sole coprono quasi per intero quell'importo!
 

Dimaraz

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Quanto ho affermato è coerente con sentenza recente di cui riprto stralci con apposite evidenziazioni:

Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 30 settembre 2013, n. 22313

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 15.4.2006 M.R. proponeva appello avverso la sentenza 3.12.2004 con cui il Giudice di Pace di Cava de’ Tirreni lo aveva condannato a restituire la somma di Euro 1.950,00, indebitamente trattenuta quale amministratore del Condominio, sito in (omissis) , a preteso compenso di pratiche svolte,per conto del condominio stesso, per l’esecuzione di lavori di manutenzione dello stabile e per la stipula del contratto di appalto regolarmente autorizzata dall’assemblea condominiale.

Si costituiva il Condominio appellato eccependo che l’assemblea dei condomini non aveva mai deliberato un compenso straordinario ed ulteriore in favore del M. cui era stato conferito solo l’incarico di sottoscrivere il contratto di appalto.

Con sentenza depositata il 18.5.2007 il Tribunale di Salerno, sez. dist. di Cava de’ Tirreni, rigettava l’appello condannando il M. al pagamento delle spese processali del grado. Osservava che il compenso reclamato dal M. non poteva essere riconosciuto, non essendo stato deliberato dall’assemblea dei condomini e non potendo operare la presunzione di onerosità del mandato, ex art. 1709 c.c., allorché sia stato già convenuto un corrispettivo, al momento del conferimento dell’incarico di amministratore, per tutta l’attività di amministrazione del condominio. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso M.R. con un unico, articolato motivo.
Resiste con controricorso il Condominio (omissis) , con sede in (omissis) .
Il ricorrente deduce:
il compenso pattuito per l’amministratore condominiale riguardava, nella specie, unicamente le prestazioni professionali da questi svolte nell’ambito dei suoi compiti istituzionali e non l’attività esulante dall’ordinaria amministrazione, quale la redazione del contratto di appalto e le attività connesse; era, quindi, dovuto il compenso aggiuntivo per detta opera professionale, essendo altrimenti configurabile un ingiustificato arricchimento del Condominio ai danni dell’amministratore,stante l’applicabilità dell’art. 1709 c.c. sulla presunzione di onerosità del mandato e dell’art. 2233 c.c. in materia di opera professionale e di compenso aggiuntivo per lo svolgimento di attività suppletiva.
Il ricorso è infondato.
Il motivo di ricorso attiene a questione decisa dalla Corte di merito sulla base di principi aderenti alla giurisprudenza di questa Corte. Va, infatti, ribadito che in tema di condominio, l’attività dell’amministratore, connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali deve ritenersi compresa, quanto al suo compenso, nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell’incarico per tutta l’attività amministrativa di durata annuale e non deve, pertanto, essere retribuita a parte (Cass. n. 3596/2003; n. 122047210).
Peraltro, come già affermato con la sentenza impugnata, non opera, ai fini del riconoscimento di un compenso suppletivo, in mancanza di una specifica delibera condominiale, la presunta onerosità del mandato allorché, come nel caso in esame, è stabilito un compenso forfettario a favore dell’amministratore, spettando comunque all’assemblea condominiale il compito generale di valutare l’opportunità delle spese sostenute dall’amministratore che, quindi, non può esigere neppure il rimborso di spese da lui anticipate non potendo il relativo credito considerarsi liquido ed esigibile senza un preventivo controllo da parte dell’assemblea (Cass. n. 14197/2011).

Mi pare che sia riscontrabile:
1-il comprendere ogni attività amministrativa in un compenso forfettario approvato

2-la facoltà di compenso supplettivo solo con specifica delibera condominiale
 

Daniele 78

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Altra domanda che faccio, :"Siccome Il Responsabile Lavori è di fatto il "paravento" del Committente, l'Amministratore in questione è in grado di assolvere a tale funzione?"

Si sta parlando di una figura TECNICA, che ha le capacità tecniche sul cantiere ed un minimo di autonomia di spesa. Ovviamente in caso di sanzioni (anche penali) ci rimette lui e non il Committente!
Questo è un chiarimento dei compiti e delle capacità di un R.L dal Ministero del Lavoro.

Vista la sua importanza credo giusto avere idea delle capacità che deve avere: La nomina del responsabile dei lavori
 

Dimaraz

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La domanda rimane: "deve essere fatto gratuito? Se ci sono problemi sul cantiere, CHI si prende la Responsabilità'"

Come spiegato...se non specificatamente "escluso" in sede di nomina o delibera di approvazione và da se che le responsabilità sarebbero a carico del "malcapitato" amministratore.

Egli è un "mandatario" che deve svolgere un ruolo con competenze che altrimenti sarebbero a carico di tutti i partecipanti del Condominio.
 

Daniele 78

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Quanto ho affermato è coerente con sentenza recente di cui riprto stralci con apposite evidenziazioni:

Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 30 settembre 2013, n. 22313

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 15.4.2006 M.R. proponeva appello avverso la sentenza 3.12.2004 con cui il Giudice di Pace di Cava de’ Tirreni lo aveva condannato a restituire la somma di Euro 1.950,00, indebitamente trattenuta quale amministratore del Condominio, sito in (omissis) , a preteso compenso di pratiche svolte,per conto del condominio stesso, per l’esecuzione di lavori di manutenzione dello stabile e per la stipula del contratto di appalto regolarmente autorizzata dall’assemblea condominiale.

Si costituiva il Condominio appellato eccependo che l’assemblea dei condomini non aveva mai deliberato un compenso straordinario ed ulteriore in favore del M. cui era stato conferito solo l’incarico di sottoscrivere il contratto di appalto.

Con sentenza depositata il 18.5.2007 il Tribunale di Salerno, sez. dist. di Cava de’ Tirreni, rigettava l’appello condannando il M. al pagamento delle spese processali del grado. Osservava che il compenso reclamato dal M. non poteva essere riconosciuto, non essendo stato deliberato dall’assemblea dei condomini e non potendo operare la presunzione di onerosità del mandato, ex art. 1709 c.c., allorché sia stato già convenuto un corrispettivo, al momento del conferimento dell’incarico di amministratore, per tutta l’attività di amministrazione del condominio. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso M.R. con un unico, articolato motivo.
Resiste con controricorso il Condominio (omissis) , con sede in (omissis) .
Il ricorrente deduce:
il compenso pattuito per l’amministratore condominiale riguardava, nella specie, unicamente le prestazioni professionali da questi svolte nell’ambito dei suoi compiti istituzionali e non l’attività esulante dall’ordinaria amministrazione, quale la redazione del contratto di appalto e le attività connesse; era, quindi, dovuto il compenso aggiuntivo per detta opera professionale, essendo altrimenti configurabile un ingiustificato arricchimento del Condominio ai danni dell’amministratore,stante l’applicabilità dell’art. 1709 c.c. sulla presunzione di onerosità del mandato e dell’art. 2233 c.c. in materia di opera professionale e di compenso aggiuntivo per lo svolgimento di attività suppletiva.
Il ricorso è infondato.
Il motivo di ricorso attiene a questione decisa dalla Corte di merito sulla base di principi aderenti alla giurisprudenza di questa Corte. Va, infatti, ribadito che in tema di condominio, l’attività dell’amministratore, connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali deve ritenersi compresa, quanto al suo compenso, nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell’incarico per tutta l’attività amministrativa di durata annuale e non deve, pertanto, essere retribuita a parte (Cass. n. 3596/2003; n. 122047210).
Peraltro, come già affermato con la sentenza impugnata, non opera, ai fini del riconoscimento di un compenso suppletivo, in mancanza di una specifica delibera condominiale, la presunta onerosità del mandato allorché, come nel caso in esame, è stabilito un compenso forfettario a favore dell’amministratore, spettando comunque all’assemblea condominiale il compito generale di valutare l’opportunità delle spese sostenute dall’amministratore che, quindi, non può esigere neppure il rimborso di spese da lui anticipate non potendo il relativo credito considerarsi liquido ed esigibile senza un preventivo controllo da parte dell’assemblea (Cass. n. 14197/2011).

Mi pare che sia riscontrabile:
1-il comprendere ogni attività amministrativa in un compenso forfettario approvato

2-la facoltà di compenso supplettivo solo con specifica delibera condominiale
La domanda rimane." Chi si prende una Responsabilità tanto grande senza un compenso economico'?

La sanzione in caso d'inosservanza delle norme arriva tranquillamente a quella cifra richiesta dall'Amministratore in questione.

TU ti prenderesti sul tuo groppone, una responsabiltà tanto grande (anche PENALE) tutto aggrattisse?
Io NO di sicuro se lo fossi!

queste sono le sanzioni per un R.L così sappiamo delle cifre di cui sto parlando (sempre ammesso che non ci siano incidenti per la sicurezza):

SANZIONI
Per la violazione dell'art. 90 comma 3, 4 e 5: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 a 7.014€ (vedi art. 157 co 1 lett a)
Per la violazione dell'art. 90 comma 9 lett 1: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096 a 5.280€ (Art.157 comma 1 lettera 1)
 

Daniele 78

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Di solito così perchè l'R.L è un tecnico che ben sa muoversi in cantiere; da non confondere con la D.L (la Direzione Lavori) sono due figure diverse.

Quello che sta sopra a tutti è l'R.L (nominato in vece del Committente) e nomina i vari Direttore dei Lavori, Coordinatore/i sicurezza e ne controlla tutti i requisiti e le capacità, la D.L controlla l'esecuzione tecnica dei lavori.

Solo dalla Responsabilità di cui è investito la R.L (ossia controllo dei requisiti formali ed informali di tutti nel cantiere) si deduce che deve essere una figura con qualità NOTEVOLI altrimenti come fa a controllare tutti i suoi sottoposti?

Se non fosse l'Amministratore, dovrebbe essere nominato un tecnico esterno competente e capace (e pagato per farlo). Qui non si scherza, ed entra in gioco sia l'esecuzione che la sicurezza dei lavori oltre che tutti i requisiti delle aziende.
 

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hai comprato casa? Mi spieghi perché in questo post: Posso affittare a mia nome casa di mia sorella? dicevi di essere nell'appartamento dei tuoi genitori intestato a tua sorella ma dato a te perché ne hai più bisogno, ora come fai a dire di aver comprato casa? se la casa NON è tua?
Qualcosa non mi torna!

Non ho capito cosa non ti torna, io non ho una lira, mi sembra ovvio che quando dico ho comprato casa mi riferisco alla casa intestata a mia sorella in cui vivo io e le spese di condominio le pago io
 

Daniele 78

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Non ho capito cosa non ti torna, io non ho una lira, mi sembra ovvio che quando dico ho comprato casa mi riferisco alla casa intestata a mia sorella in cui vivo io e le spese di condominio le pago io
Ecco perchè non mi tornava, la casa NON è tua, le spese di condominio vengono così suddivise tra proprietario e conduttore (di norma): Ripartizione Spese Proprietario e Inquilino Tabella Confedilizia Sunia-Sicet-Uniat 2014 Una parte al proprietario l'altra al conduttore!
 

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