raflomb
Membro Assiduo
Lunadiluglio, nel ringraziarti per i complimenti fatti, intendo chiarire alcune cose relative ai tuoi precedenti posto, che riguardano la funzione delle sentenze della Suprema Corte, che della sentenza da te citata:
1) innanzitutto devo chiarire che nel nostro ordinamento la sentenza della Cassazione non fa legge, ma precedente autorevole, cosa diversa è nel sistema del common law, ovvero quello anglosassone, dove le sentenze della Corte Suprema vincolano il giudice di grado inferiore. Infatti, nel nostro sistema, talvota succede che gli stessi temi trattati da due diverse sezioni della Cassazione abbiano esiti divergenti tra loro; in questi casi, al fine di porre chiarezza interviene la Cassazione a sezioni riunite.
2) Dopo quanto premesso, prima di scrivere, ho cercato nel web la sentenza da te citata, al fine di leggerla per "esteso" e non limitarmi alla "massima", ma ho reperito, purrtroppo solo massime.
E' giustissimo il fatto che il mediatore, per le alte/esose percentuali richieste dovrebbe dare il massimo della professionalità, e, secondo il mio modesto parere, dovrebbe portarti fino dal notaio, e solo a rogito perfezionato essere pagato. Tutto questo dopo avere reso trasparenti e collaborato attivamente su tutto il percorso delle trattative, ma è anche vero che in riferimento alla massima da te citata mi sorgono delle riserve se applicata al tuo caso concreto, e cercherò di spiegarti il perchè:
- devi innanzitutto sapere che nel nostro sistema, purtroppo, il diritto alla provvigione del mediatore sorge con il perfezionarsi del preliminare, e talvolta anche prima a seconda come è formulata l'accettazione alla promessa d'acquito, detto questo se una delle parti successivamente a questo prematuro sorgere del firitto alla provvigione decide di tirarsi indietro, il mediatore ha comunque il diritto alla provvigione. Ora, se il venditore recede in qunto scopre successivamente al preliminare che l'immobile non è conforme a quanto dichiarato, e il mediatore doveva conoscere questo dettaglio fondamentale, per la sentenza da te citata non ha diritto a percepire la provvigione.
- Il tuo caso, presumo non rientri in questa fattispecie in quanto non hai risolto il preliminare, ma anzi, l'hai sottoscritto a posteriori dalla conoscenza della difformità sottoponendolo a condizione sospensiva. (preciso sono mie deduzioni in quanto non ho letto la sentenza per esteso).
Conclusioni: fai pesare, come giusto che sia, al mediatore la sua grave negligenza, elencadogli analiticamente tutti i disagi, sofferenze e danni subiti da detta omissione, per questi motivi sconta a più non posso, e paga al rogito.
Ti saluto.
1) innanzitutto devo chiarire che nel nostro ordinamento la sentenza della Cassazione non fa legge, ma precedente autorevole, cosa diversa è nel sistema del common law, ovvero quello anglosassone, dove le sentenze della Corte Suprema vincolano il giudice di grado inferiore. Infatti, nel nostro sistema, talvota succede che gli stessi temi trattati da due diverse sezioni della Cassazione abbiano esiti divergenti tra loro; in questi casi, al fine di porre chiarezza interviene la Cassazione a sezioni riunite.
2) Dopo quanto premesso, prima di scrivere, ho cercato nel web la sentenza da te citata, al fine di leggerla per "esteso" e non limitarmi alla "massima", ma ho reperito, purrtroppo solo massime.
E' giustissimo il fatto che il mediatore, per le alte/esose percentuali richieste dovrebbe dare il massimo della professionalità, e, secondo il mio modesto parere, dovrebbe portarti fino dal notaio, e solo a rogito perfezionato essere pagato. Tutto questo dopo avere reso trasparenti e collaborato attivamente su tutto il percorso delle trattative, ma è anche vero che in riferimento alla massima da te citata mi sorgono delle riserve se applicata al tuo caso concreto, e cercherò di spiegarti il perchè:
- devi innanzitutto sapere che nel nostro sistema, purtroppo, il diritto alla provvigione del mediatore sorge con il perfezionarsi del preliminare, e talvolta anche prima a seconda come è formulata l'accettazione alla promessa d'acquito, detto questo se una delle parti successivamente a questo prematuro sorgere del firitto alla provvigione decide di tirarsi indietro, il mediatore ha comunque il diritto alla provvigione. Ora, se il venditore recede in qunto scopre successivamente al preliminare che l'immobile non è conforme a quanto dichiarato, e il mediatore doveva conoscere questo dettaglio fondamentale, per la sentenza da te citata non ha diritto a percepire la provvigione.
- Il tuo caso, presumo non rientri in questa fattispecie in quanto non hai risolto il preliminare, ma anzi, l'hai sottoscritto a posteriori dalla conoscenza della difformità sottoponendolo a condizione sospensiva. (preciso sono mie deduzioni in quanto non ho letto la sentenza per esteso).
Conclusioni: fai pesare, come giusto che sia, al mediatore la sua grave negligenza, elencadogli analiticamente tutti i disagi, sofferenze e danni subiti da detta omissione, per questi motivi sconta a più non posso, e paga al rogito.
Ti saluto.