Franci63

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No,perché il vostro accordo a rogito non coinvolge il condominio,che è libero di deliberare quello che vuole,con le dovute maggioranze(se non contrario alla legge).
 

Dimaraz

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il venditore può intentare causa contro di me o contro il condominio, per essere stato danneggiato dalla delibera revocante, che gli impedisce ora il recupero delle detrazioni? E ha delle probabilità che vinca la causa?

Le "cause" le puoi sempre intentare...anche quando è palese che non hai ragione alcuna!!!

Dire se possa "vincere"...è quasi come chiedere un "terno secco".
Non posso escludere che un Giudice di primo grado possa dare interpretazione "suggestiva"...ma fino al 3° grado difficilmente commettono errori grossolani (purtroppo non mancano le eccezzioni di "sviste" clamorose anche della Cassazione).
 

basty

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Al fisco non interessa se e quando il condòmino abbia pagato la propria quota (potrebbe essere stata anche una finanziaria) ma quando il Condominio abbia saldato.
NI.
Visto che qui le questioni sono di lana caprina, penso sia opportuno correggere il tiro.
Al fisco interessano tre cose:
1) la prima è l'importo e la data dei pagamenti effettuati dal condominio, nell'anno fiscale solare. (es. nel 2017)
2) la seconda è la quota proporzionale di quanto pagato, di spettanza del condòmino
3) la terza è che la sopradetta quota sia stata versata dal condòmino entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi corrispondente all'anno fiscale relativo ai pagamenti dell'amministratore (cioè del condominio): cioè versati all'amministratore entro giugno 2018.

Se poi al condòmino si sostituisce una finanziaria, quanto detto del condòmino varrà per la finanziaria.
 

Luigi Criscuolo

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3) la terza è che la sopradetta quota sia stata versata dal condòmino entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi corrispondente all'anno fiscale relativo ai pagamenti dell'amministratore (cioè del condominio): cioè versati all'amministratore entro giugno 2018.
non è tanto quando il condòmino ha pagato ma quando il condomimio ha fatto i pagamenti. Se il condòmino è moroso al 31.12.2017 l'amministratore non gli manda alcuna certificazione. Se l'amministratore non emette i bonifici entro il 31.12 non può rilasciare alcuna certificazione per l'anno in corso.
 

basty

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Se il condòmino è moroso al 31.12.2017 l'amministratore non gli manda alcuna certificazione.
Credo sia non corretto: le ultime istruzioni dicono che il condomino ha diritto alle detrazioni se versa all'amministratore prima della data di versamento dei redditi 2017, quindi tipicamente giugno 2018. In questo caso l'amministratore, sia pure tardivamente è tenuto a certificare.
La seconda condizione che citi è implicita in quanto ho scritto al punto 1
 

Dimaraz

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Credo sia non corretto: le ultime istruzioni dicono che il condomino ha diritto alle detrazioni se versa all'amministratore prima della data di versamento dei redditi 2017, quindi tipicamente giugno 2018. In questo caso l'amministratore, sia pure tardivamente è tenuto a certificare.
La seconda condizione che citi è implicita in quanto ho scritto al punto 1

Ti sfugge una possibilità: il condomino è moroso...ma il Condominio paga comunque l'impresa. In pratica il Condominio si "sostituisce" come una finanziaria. Agenzia delle Entrate non chiede riscontro di chi e come, tra i condomini, abbia pagato le proprie quote.
Nello specifico poi siamo nel caso opposto: (ex)condomino che paga ben prima che inizino i lavori.
 

basty

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Nello specifico poi siamo nel caso opposto: (ex)condomino che paga ben prima che inizino i lavori.
Mi pareva di aver premesso che rispondevo alla regola generale.
Ma in generale se il condòmino non versa nei tempi previsti, perde il diritto. (per quel che ricordo)
Nella comunicazione che gli amministratori dovevano inviare all'inizio dell'anno mi pare fosse previsto la indicazione se i versamenti erano pervenuti e se erano allineati con i pagamenti.
campi 20 e 21) Non trovo il SW della Agenzia delle Entrate ma ne avevamo già discusso , spece se avviene la situazione inversa: il condòmino ha anticipato i suoi versamenti, ma l'amministratore non ha ancora fatto acconti alla ditta. Ho trovato solo le specifiche tecniche.
 
Ultima modifica:

Luigi Criscuolo

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In questo caso l'amministratore, sia pure tardivamente è tenuto a certificare.
guarda che la certificazione viene mandata dall'amministratore ai condòmini a fine marzo/aprile per consentire loro di presentare al CAF o al professionista che cura la dichiarazione dei redditi, quando ci andranno, tale documento ed usufruire delle detrazioni. Ma i pagamenti del condominio devono essere fatti entro il 31.12 dell'anno al quale si riferisce la dichiarazione dei redditi.
Nel caso specifico di questa discussione il condominio non ha fatto alcun pagamento, neanche in acconto, alla impresa scelta per fare i lavori, che, forse per questo motivo, non sono neanche iniziati. Poi l'asso l'ha giocato la delibera di annullamento dei lavori. Non vedo attraverso quali artifici, qualora questi lavori fossero rideliberati, il condòmino venditore possa usufruire dei benefici fiscali.
Certo l'amministratore può anche dichiarare, assumendosene la responsabilità, che la delibera di fare i lavori era quella alla cui data il venditore era ancora condòmino e che per vicissitudini varie i lavori sono terminati e completamente pagati alla data alla quale si riferisce la certificazione.
 

Dimaraz

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Se poi al condòmino si sostituisce una finanziaria, quanto detto del condòmino varrà per la finanziaria.

Agenzia delle Entrate non chiede riscontro di chi e come, tra i condomini,

Ma in generale se il condòmino non versa nei tempi previsti, perde il diritto. (per quel che ricordo)

Preciso specie con riferimento all'evidenziato:

Il vulnus della questione è legato alla dichiarazione che rilascia l'amministratore.

Direi che:
-se il pagamento alla ditta viene fatto solo per le quote relative a detta spesa effettivamente incassate...allora il problema non si pone: il moroso perde la possibilità di detrazione (salvo non paghi a posteriori entro la data di dicharazione dei redditi)

-se il moroso accede ad un finanziamento.. significa che paga per intero ma non è la finanziaria a subentrare

-se il pagamento alla ditta viene fatto per intero ma usufruendo di disponibilità finanziarie del Condominio, il moroso che comunque è "comprorietario in quota sufficente" di tali fondi può godere del beneficio.
Anche a prescindere dalla totale "comproprietà" dubito che l' Agenzia delle Entrate arrivi a contestare la questione. Ovviamente il Condominio dovrà essere unanimamente concorde a che la ditta venga saldata con fondi diversi.
 

basty

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@Luigi Criscuolo : credo di aver più volte ricordato che gli ultimi post non si riferivano specificatamente al caso specifico di questo topic
@Dimaraz: in poche righe, andando a memoria, intendevo precisare un aspetto, non trattare tutte le possibili casistiche: comunque dei tre punti da te elencati:
1) qui stiamo dicendo la medesima cosa (che @Luigi Criscuolo contesterebbe)
2) qui non ho inteso fare una disanima di tipo giuridico: ovvio che se chiedo un prestito, non è la banca a subentrare; verso il condominio compaio solo io.

Ma se vogliamo trovare il pelo nell'uovo, ci sono casi opposti contemplati anche di recente da un provvedimento (165110/2017) ; cioè la cessione del credito corrispondente alla detrazione, o al fornitore dei beni e servizi necessari all'intervento di riqualificazione, o a soggetti privati, o a istituti di credito

Non sto ad esaminare, al 200_esimo post, se il caso specifico qui lungamente trattato, poteva configurarsi, attraverso corrette modalità operative, come un caso di tale casistica.
 

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