Nemesis

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Proprietario Casa
Non ha sbagliato.
Ha sbagliato. Perché si discuteva della rinuncia effettuata dalla genitrice di figlia minore. E non della rinuncia che successivamente avrebbe potuto fare anche la figlia minore.
Come ha poi (ma senza fondamento) ribadito, scrivendo:
"Il genitore non può rinunciare alla sua quota di proprietà in presenza di figlio minorenne se non autorizzato dal Giudice".
 
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Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Se entrava, ex tunc, alla successione, le sarebbe toccata la quota del padre pari al 16,66%,
Io, quando si parla di quote ereditarie, gradisco sempre parlare in termini frazionari perché si fa un solo arrotondamento nel momento della quantificazione del valore monetario. Mentre esprimendo la quota in termini percentuali, sopratutto in presenza di un congruo numero di eredi, dopo diversi passaggi si fanno due o più arrotondamenti: gli arrotondamenti portono a resti che inevitabilmente andranno a qualcuno a scapito di qualcun altro. Poi si faranno ulteriori arrotondamenti nel passaggio che porterà a concretizzare la percentuali in valore monetario.
Tu stesso hai scritto che se la sorella di @vernavola non avesse rinunciato all'eredità le quote sarebbero state: 66,66% alla madre vedova + 16,66% a @vernavola + 16,66% alla sorella di @vernavola prova a fare la somma e vedi se ti viene 100%. Se invece esprimi le quote in termini frazionari la somma delle quote, se si sa lavorare con le frazioni e quindi le quote sono giuste, il risultato da sempre l'unità cioé 1 che poi per comodità comunemente si dice 100%
 

vernavola

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Proprietario Casa
ringrazio davvero tutti per la partecipazione, le vostre osservazioni mi sono di grande aiuto. a questo punto, vista l'incomunicabilità, penso che dirimente possa essere la visione dell'atto di rinuncia, che immagino debba giacere in qualche archivio ufficiale.
al momento, l'opinione che grazie ai vostri suggerimenti mi sono fatta è la seguente:
1. mia sorella, divorziata, aveva la tutela della minore.
2.non volendo gravarsi di ingenti spese per un immobile che non le interessava e che necessitava di onerose ristrutturazioni decise per la rinuncia.
3. probabilmente il notaio le fece presente la situazione della minore, ma considerando lo scarso valore dell'immobile, le numerose spese da affrontare, i buoni rapporti tra le parti interessate, in un qualche modo accettò la richiesta
4. in questi quasi 40 anni , io e mia madre abbiamo provveduto alla totale ristrutturazione dello stabile e al suo ampliamento
5. a questo punto l'immobile non costituisce più un "onere", ma ha acquistato notevole valore e mia sorella ha deciso di utilizzare la figlia, che non ha mai mostrato interesse per la proprietà in questione e che è sempre stata al corrente della rinuncia, per potersi in qualche modo riappropriare della quota cui rinunciò e dividerne la proprietà al 50%.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
3. probabilmente il notaio le fece presente la situazione della minore, ma considerando lo scarso valore dell'immobile, le numerose spese da affrontare, i buoni rapporti tra le parti interessate, in un qualche modo accettò la richiesta
Occorre ribadire che il notaio (così come il cancelliere del tribunale) non poteva rifiutarsi di ricevere la dichiarazione di rinuncia.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
3. probabilmente il notaio le fece presente la situazione della minore, ma considerando lo scarso valore dell'immobile, le numerose spese da affrontare, i buoni rapporti tra le parti interessate, in un qualche modo accettò la richiesta
se tu avvalori questa circostanza tua sorella con sua figlia avranno ragione quindi ti conviene fare a metà in forma forzosamente bonaria: ti risparmierai le spese degli avvocati (il tuo e quello di tua sorella), della CTU e quelle di giudizio.
Tu comunque a scopo deterrente puoi ventilare l'ipotesi di richiesta di compartecipazione alle spese sostenute per la manutenzione e conservazione dell'immobile. @Ollj ti può dire gli articoli esatti, visto che con lui ho avuto una lunga discussione in un altro post dove la postante era rimasta nella casa famigliare assieme ai genitori, era rimasta in casa anche dopo il matrimonio, anzi per l'occasione l' aveva sistemata per benino. Mai pagato affitti ai genitori che erano i proprietari, con la morte del padre era diventata proprietaria di 2/18 della casa , con la successiva morte della madre al momento di spartirsi l'eredità ha chiesto agli altri 2 fratelli, che essendosi sposati non abitavano più in quella casa da decenni avendo formato delle loro famiglie, di compartecipare alle spese da lei sostenute per la conservazione dell'immobile. Siccome il proprietario maggioritario, la madre con 12/18, non poteva saldare il conto la somma è stata messa in detrazione del valore della casa. Ovviamente la signora aveva conservato per più di un decennio tutte le ricevute e le fatture dei lavori effettuati e le ha portati in detrazione nella quantificazione della eredità: che mente strategica.
 
U

User_43522

Ospite
Grazie. Ma ci troviamo in presenza di chi ti farebbe perdere una causa. Dalle parti mie un detto popolare suona: "friuli' friulo', loche scj e ncape no'".
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
se tu avvalori questa circostanza tua sorella con sua figlia avranno ragione
Nessuna circostanza potrà mai dare fondamento legale alle pretese:
- della sorella, che ha espressamente rinunciato all'eredità a cui era chiamata;
- della nipote, che non ha accettato la stessa eredità, a cui era successivamente chiamata per rappresentazione della propria madre, nel termine prescrizionale previsto dalla legge.
 
Ultima modifica:
U

User_43522

Ospite
Non ha sbagliato.
Il Giudice non concederà mai l'autorizzazione alla rinuncia sic et sempliciter:
- i genitori possono accettare con beneficio d'inventario
- per dimostrare il danno al minore si dovrebbe quantomeno prima farsi autorizzare per la redazione dell'inventario; solo dopo farsi autorizzare alla rinuncia.
Il giudice autorizzerà la rinuncia solo se ciò si rivelasse a favore del minore (cosa che nel caso di specie mai è stata sollevata) e non solo per ragioni economiche.
Grazie. Chi se Nemesis condivide!
 
O

Ollj

Ospite
Ha sbagliato. Perché si discuteva della rinuncia effettuata dalla genitrice di figlia minore.
Non ha errato per nulla quanto al tema della discussione:
In caso ci siano minorenni si devono presentare entrambi i genitori in loro rappresentanza e spiegare al Giudice il motivo della rinuncia; poiché nel caso trattato motivi gravi non sussistono, mi son permesso di dire che il Giudice non consentiva la rinuncia.
infatti, riferendo del caso trattato, intede discutere della rinuncia del minore (diversamente non avrebbe citato il caso).
Che poi sia ipotesi diversa da questa:
genitore non può rinunciare alla sua quota di proprietà in presenza di figlio minorenne se non autorizzato dal Giudice.
è altra cosa e su ciò non ho espresso alcun parere
 

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