Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
l'alternativa e quella di rimandare di udienza in udienza fino alla nomina di un avvocato d'ufficio con la parte convenuta contumace.
Premesso che la contumacia di una parte non impedisce il regolare svolgimento del processo, né comporta un automatico accoglimento delle istanze della parte costituita, sull'attore rimasto in giudizio continua a gravare l'onere della prova.
Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata come sopra, il giudice ne dichiara la contumacia.
Se l'ordine di rinnovazione della citazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue.
I Carabinieri rimarranno in caserma. E non verrà nominato un avvocato d'ufficio.
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
sull'attore rimasto in giudizio continua a gravare l'onere della prova.
in questo caso l'attore contesta le nuove tabelle millesimali: l'onere della prova è la Consulenza del CTP e la presentazione dell'istanza con i riferimenti normativi. Se non si presenta la parte convenuta con la memoria di costituzione del proprio avvocato l'onere della prova dove la si trova?
Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla
in sostanza l'attore deve presentare nel primo atto di citazione l'elenco dei proprietari degli appartamenti del condominio con le loro residenze saranno poi i citati in giudizio che comunicheranno il domicilio dove mandare le comunicazioni. Se si presentano.
Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice ne dichiara la contumacia.
e quindi? il procedimento va avanti senza uno straccio di avvocato per i contumaci?
 

sjg

Membro Attivo
all'invito a partecipare alla Mediazione potete anche non presentarvi, ma verrà redatto un verbale di mancata partecipazione
Mi spiego meglio. Dopo l'impugnazione della delibera di aumentare la quota millesimale dell'interessato, l'amministratore ci ha convocato d'urgenza e si è deciso di tentare un compromesso per evitare la Mediazione. L'interessato ha rifiutato qualsiasi aumento della sua quota millesimale. Adesso l'amministratore ci convoca di nuovo per accogliere o no un ritorno alla situazione precedente alla lite o procedere alla Mediazione.
 

sjg

Membro Attivo
Il rifiuto dell'interessato di accettare qualsiasi compromesso e' di mercoledì. E' di ieri la convocazione d'urgenza, fissata per il 30 settembre.
Finora ho focalizzato sulla questione della legittimità di assegnare una quota millesimale più alta alla soffitta convertita in appartamento, mi rendo conto ora che forse il problema più urgente sia quello dell'abusivismo edilizio.
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Finora ho focalizzato sulla questione della legittimità di assegnare una quota millesimale più alta alla soffitta convertita in appartamento, mi rendo conto ora che forse il problema più urgente sia quello dell'abusivismo edilizio.
Diciamo anche che il problema dell'abuso è ( o dovrebbe essere) una forte leva perché il proprietario della soffitta accetti di pagare il dovuto senza fare la voce grossa , essendo dalla parte del torto.
Sarebbe anche utile capire chi ha dato impulso all modifica delle tabelle, prima di approfondire il discorso abuso.
 

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