Si sono scritte talmente tante stupidate che non so nemmeno da che parte cominciare....non me se ne voglia se replico:
(Aggiungo che la delibera va IMPUGNATA ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DELLA SUA RICEZIONE, altrimenti s'intende approvata senza riserve e diviene di fatto operativa)
Qualsiasi delibera (e quindi la nuova tabella)
è comunque immediatamente operativa...fintanto che non ne viene decretata l'annullamento da parte di un Giudice.
Ma occorre distinguere la annullabilità di una delibera dalla impugnazione di un Tabella errata per la quale al più va valutata la prescrizione
Secondo me, se la tabella millesimale è stata fatta calcolando anche la soffitta inabitabile come abitazione c'è un errore di valutazione che può essere portato in giudizio in qualsivoglia momento.
Sembra che il consulente del condominio abbia assecondato la volontà di alcuni condomini, ma ha sbagliato o per ignoranza o per accondiscendenza.
Condivido l'assunto sulla possibile azione legale per far rettificare l'errore...ma non che vi sia un errore.
Non esiste alcuna specifica Legge che fissi un criterio per determinare i rapporti millesimali ...dal combinato di alcuni articoli è assodato che non contano il livello delle finiture/prezzo di mercato ma solo la supercicie/cubatura rettificate da esposizione o altezza piano.
Nulla impone che si proporzioni secondo i valori catastali...quindi nessun errore da parte del tecnico incaricato.
l'abuso emergerà solo se viene dichiarato e venduto come unità abitabile.
Anche no. Ed in ogni caso viene rilevato ma non significa denuncia automatica.
La destinazione d'uso non influisce sulla compilazione delle tabelle millesimali.
Invece si.
Il cambio non autorizzato di destinazione d'uso influisce sull'agibilità dell'intero palazzo, basta chiedere ai vigili affinché si rechino in loco per una "visita di cortesia".
Da dove una tale convinzione?
un condomino ha ricavato una unità immobiliare abusiva per se stesso non ci sono prove che abbia affittato a terzi,
Irrilevante
Ha montato le finestre Velux senza chiedere l'autorizzazione.
Formalmente non gli serve l'autorizzazione del Condominio...ma quella Comunale ...
che potrebbe (ipotetico) pretendere quella degli altri comproprietari.
Penso peraltro che la compagnia assicurativa del palazzo non risponderà se scoppiasse la caldaia della soffitta per esempio.
Perchè non dovrebbe?
La Compagnia deve rifondere e poi si rivarrà su chi ha commesso l'irregolarità.
Premesso che per partecipare alle liti passive/attive la assemblea condominiale deve deliberare con la maggioranza dei partecipanti che abbiano 500/1000. In quella assemblea si autorizza l'amministratore a rappresentare il condominio e si nomina il legale. Alle spese parteciperanno tutti i condomini, tranne gli avversari, quindi anche gli astenuti e i contrari.
Il "dissenso alla lite" va comunicato all'amministratore per Raccomandata con ricevuta di ritorno ( o PEC su PEC) entro 30 giorni dalla delibera se era presente (anche per delega) e deve essere tra gli astenuti o contrari; oppure entro 30 giorni dal ricevimento del verbale dell'assemblea se era assente. Il condomino dissenziente però non potrà sottrarsi al pagamento delle spese legali dell'avvocato del condominio.
La questione è più complessa e meriterebbe una trattazione a parte.
L'amministratore è comunque il "rappresentante" e in alcuni casi non necessità di autorizzazione (passive).
e se la parte contumace è pure soccombente e deve pagare oltre alle spese di giudizio, quelle legali della parte vittoriosa, deve rifondere dei danni la parte vincitrice?
Lo stabilisce il Giuidice...ma se è "contumace" perche è sparita si arriverebbe al paradosso che le spese le paga la parte vittoriosa.
POi se ci riesce avrà facoltà di rivalsa.
oppure a circostanze sopravvenute relative alla consistenza dell’edificio o delle sue proporzioni, che incidano in modo rilevante sull’originaria proporzione dei valori, escludendo valutazioni di carattere soggettivo, qual è la possibile destinazione dell’immobile.
In ogni caso non comportano la revisione o la modifica delle tabelle millesimali i mutamenti successivi alla loro adozione dei criteri di stima della proprietà immobiliare, pur se abbiano determinato una rivalutazione disomogenea delle singole unità dell’edificio o alterato, comunque, il rapporto originario fra il valore delle singole unità e tra queste e l’edificio (Cass. civ., sez. II, 04/10/2016, n. 19797).
Sentenza citata in modo incoerente.
Le Tabelle millesimali devono riportare il valore proporzionale delle varie unità...ed una
variazione di almeno 1/5 dell'unità impone la modifica della Tabella a spese di chi ha fatto la modifica.
Modificare la destinazione d'uso di una soffitta rendendola abitazione giocofacile che si superi il limite.