Quindi, come supponevo, in questo caso non avrebbe alcun doverel’amministratore non ha poteri d’intervento.
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Quindi, come supponevo, in questo caso non avrebbe alcun doverel’amministratore non ha poteri d’intervento.
Sull’amministratore grava il dovere di attivarsi a tutela delle parti comuni dell’edificio, secondo l’art 1130 come evidenziato da Nemesis. a prescindere da specifica autorizzazione dei condomini e nei casi di atti urgenti. Ma non avere potere riguardo interventi sulle singole unità private è vero in parte. D’accordo, ognuno nella sua proprietà fa quello che vuole. Detto ciò, il termine “parti comuni” citato nell’articolo 1130 non è circoscritto ai soli elementi fisici dell’edificio. Le modifiche introdotte dalla riforma del 2012 , si intende per parti comuni verso i quali l’amministratore ha un obbligo di vigilanza, ogni bene giuridico condominiale. Quest’ultimo violato più volte dal proprietario della soffitta con opere lesive nei confronti del condominio. L’amministratore non interviene per abusi all’interno di un appartamento privato, ma non è il vostro caso. Siamo in presenza di opere prive di autorizzazioni, illegali e abusive, cambio destinazione d’uso in nuova residenza autonoma. L’obbligo dell’amministratore di denunciare l’abuso edilizio non è fine a se stesso (in quanto su proprietà privata), ma in quanto opere lesive degli interessi (bene giuridico) condominiale. Quali?Dove sta scritto tale “dovere”?
Buongiorno, aggiungo qualche spunto di riflessione in coda a questo post oramai nutrito di commenti.Tornando a questo annoso problema, il condominio ha finalmente sollecitato il proprietario del sottotetto abusivamente trasformato in appartamento di regolarizzare la situazione entro 60 gg. L'avvocato del proprietario ci chiede di revocare immediatamente la delibera in quanto il suo assistito non era presente all'assemblea e soprattutto perché la discussione era inclusa tra le "varie ed eventuali". Premesso che l'avvocato abbia ragione per ns vizio di forma, se viene revocata la delibera ci impedisce di procedere comunque con la denuncia? Inoltre, il proprietario può impedire che i vigili entrino nel sottotetto per verificare la situazione?
Certamente la visione di un avvocato differisce da quella di un ingegnere. Mi limito a commentare la frase citata: personalmente riterrei che si genererebbe una sorta di far-west, se ad ogni modifica interna alle varie unità immobiliari, venisse richiesta la modifica delle tabelle millesimali.Suggerisco tuttavia di non lasciar correre la cosa (come parrebbe intenzionato a fare il vostro Condominio) in quanto si crea un precedente pericoloso che potrebbe poi essere utilizzato anche da altri condòmini per fare modifiche importanti alle loro unità, pretendendo che il valore dei millesimi rimanga invariato. Si genera cioè il rischio di un 'far west' condominiale...
Essendo tutti quelli elencati vani abitabili, non hanno un “peso” differente tra loro per quanto riguarda la predisposizione delle tabelle millesimali.sia alquanto opinabile pesare la destinazione dei vani interni abitabili (bagni, corridoi, cucine)
Per “modifiche importanti” immagino si riferisse a modifiche della destinazione d’uso di locali non abitabili , non certo, ad esempio, allo spostamento della cucina o alla creazione di un nuovo bagno nel ripostiglio in fondo al corridoio…se ad ogni modifica interna alle varie unità immobiliari, venisse richiesta la modifica delle tabelle millesimali.
Mica del tutto vero: nei manuali delle giovani marmotte vengono differenziati i coefficienti per i vani-servizio:Essendo tutti quelli elencati vani abitabili, non hanno un “peso” differente tra loro per quanto riguarda la predisposizione delle tabelle millesimali.
Non direi: visto che la soffitta è già stata tramutata in mansarda, cosa vuoi che resti di importante per gli altri condomini?Per “modifiche importanti” immagino si riferisse a modifiche della destinazione d’uso di locali non abitabili , non certo, ad esempio, allo….
quando vengono predisposte le tabelle millesimali solitamente si adottano specifici coefficienti per computare al ribasso il valore dei vani privi di funzione abitativa / commerciale, quali ad esempio vani di servizio, soffitte, cantine, ripostigli, terrazze, balconi, etc
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