La conseguenza della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18477/2010,è che, in base a tale sentenza, anche per la tabella A – generale, prima detta anche della proprietà, non sarà più necessario, per approvare modifiche o variazioni alla ripartizione dei millesimi, il consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’articolo 1136, secondo comma, c.c. e cioè la maggioranza dei presenti in assemblea che raggiungano 500/1000.La tabella da lui stilata è stata approvata in assemblea (assente il proprietario interessato) che poi è stato impugnata dallo stesso proprietario.
Ora se allo stato di fatto nella mansarda che magari era catalogata C2 (magazzino, luogo di deposito), ed aveva ottenuta la abitabilità come C2, ora c'è un appartamento, se questo rispecchia i criteri (altezze e ampiezze dei locali, e loro rapporti aeroilluminanti) di abitabilità comunali, o i criteri di recupero dei sottotetti, il vostro consulente ha fatto bene a calcolarlo come nuova abitazione altrimenti ha sbagliato.