..... il post, ...... ruoti intorno all'inerzia del catasto che si rifiuta di annotare le variazioni.
Qui però il problema di fondo è un ufficio pubblico che non fa il suo dovere.
Francamente io non la vedo in questo modo, intanto.
- non si tratta di annotare ma di presentare una voltura catastale che dovrebbe prevedere da una parte la cancellazione del rinunciatario, e contemporaneamente l'incremento delle quote dei comproprietari restanti. E comunque manca la
trascrizione in conservatoria degli accrescimenti
poi
- l'ufficio pubblico sta proprio facendo il suo dovere, ha richiesto che l'accrescimento sia accettato dai restanti comproprietari.
Ma fa questo non per vezzo personale ma per un espressione di diritto
Quale diritto ?
È estremamente sintetizzato (e implicito) nel #68
Ma la discussione riguarda una rinuncia solamente abdicativa. Infatti l'atto formato manca della recettizietà.
Che richiama (purtroppo non citato) il “
1334 Efficacia degli atti unilaterali”, del codice C.
Come interpreto il contesto, l’atto di rinuncia posto in essere produrrà il suo effetto in seguito alla conoscenza da parte dei restanti comproprietari.
La richiesta di accettazione dell’accrescimento non è altro (o non sarebbe altro) che lo strumento che legittimerebbe tale venuta a conoscenza.
In sostanza, in applicazione dell’art. 1334, l’atto di rinuncia della proprietà potrebbe anche perdere la sua efficacia …..come infatti sta avvenendo.
Infatti >
E' vero che è stato trascritto l’atto di rinuncia e quindi il rinunciatario eliminato dalla conservatoria, ma
di contro NON è avvenuto l’incremento di quote in conservatoria dei comproprietari rimasti.