purtroppo il quesito originario trova proprio risposta nella tassativa indicazione dei casi nei quali trova applicazione l'istituto della rappresentazione:
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 28 ottobre 2009, n. 22840
(omissis..)
[[ Tali principi sono stati ribaditi da Cass., n. 5077 del 1990, secondo cui "L'indicazione dei soggetti a favore dei quali ha luogo la successione per rappresentazione, quale preveduta dagli articoli 467 e 468 c.c., e' tassativa, essendo il risultato d'una scelta operata dal legislatore, sicche' non e' data rappresentazione quando la persona cui ci si vuole sostituire non e' un discendente, fratello o sorella del defunto, ma il coniuge di questi", e da Cass. n. 3051 del 1994.
Riporto di nuovo quanto riportato da Arcierone in merito ad un quesito posto ed a cui ha dato risposta l'Avv.to Renato Savoia:
Alla morte della vedova, gli immobili di propietà esclusiva del padre (andati al 50% in proprietà alla vedova)vanno in eredità ai figli o anche al "figliastro" della vedova?Grazie.
Risposta > Avv. Renato Savoia (avvocato in Verona)
In questa ipotesi il figlio di prime nozze erediterà per rappresentazione (art. 467 e art. 468 codice civile) la quota che sarebbe spettata al padre/marito della vedova.
E' CHIARO CHE IL CASO IN QUESTIONE NON E' QUELLO DI UN CONIUGE CHE ESERCITA LA RAPPRESENTAZIONE (CASO NON CONTEMPLATO E QUINDI NON RICONOSCIUTO DAL C.C. - vedasi sentenza sopra citata) MA QUELLO DI UNA FIGLIA (DISCENDENTE IN LINEA RETTA) CHE RAPPRESENTA IL PADRE DE CUIUS ALLA MORTE DELLA MATRIGNA, IN PRATICA LA QUOTA DI LEGITTIMA CHE SPETTEREBBE AL MARITO (2/3) IN ASSENZA DI ALTRI FIGLI ANDREBBE ALLA DI LUI FIGLIA.