giuseppina fogli

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purtroppo il quesito originario trova proprio risposta nella tassativa indicazione dei casi nei quali trova applicazione l'istituto della rappresentazione:

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 28 ottobre 2009, n. 22840

(omissis..)
[[ Tali principi sono stati ribaditi da Cass., n. 5077 del 1990, secondo cui "L'indicazione dei soggetti a favore dei quali ha luogo la successione per rappresentazione, quale preveduta dagli articoli 467 e 468 c.c., e' tassativa, essendo il risultato d'una scelta operata dal legislatore, sicche' non e' data rappresentazione quando la persona cui ci si vuole sostituire non e' un discendente, fratello o sorella del defunto, ma il coniuge di questi", e da Cass. n. 3051 del 1994.

Riporto di nuovo quanto riportato da Arcierone in merito ad un quesito posto ed a cui ha dato risposta l'Avv.to Renato Savoia:
Alla morte della vedova, gli immobili di propietà esclusiva del padre (andati al 50% in proprietà alla vedova)vanno in eredità ai figli o anche al "figliastro" della vedova?Grazie.

Risposta > Avv. Renato Savoia (avvocato in Verona)

In questa ipotesi il figlio di prime nozze erediterà per rappresentazione (art. 467 e art. 468 codice civile) la quota che sarebbe spettata al padre/marito della vedova.

E' CHIARO CHE IL CASO IN QUESTIONE NON E' QUELLO DI UN CONIUGE CHE ESERCITA LA RAPPRESENTAZIONE (CASO NON CONTEMPLATO E QUINDI NON RICONOSCIUTO DAL C.C. - vedasi sentenza sopra citata) MA QUELLO DI UNA FIGLIA (DISCENDENTE IN LINEA RETTA) CHE RAPPRESENTA IL PADRE DE CUIUS ALLA MORTE DELLA MATRIGNA, IN PRATICA LA QUOTA DI LEGITTIMA CHE SPETTEREBBE AL MARITO (2/3) IN ASSENZA DI ALTRI FIGLI ANDREBBE ALLA DI LUI FIGLIA.
 

brun

Membro Ordinario
Proprietario Casa
posso io sorella rappresentare mio fratello deceduto prima di nostro padre nella successione di quest'ultimo?
Non credo proprio.... nell' l'art. 468 cc si parla solo di discendenti dei figli (linea retta) e discendenti dei fratelli e sorelle del defunto (linea collaterale)
Art. 468 Soggetti
La rappresentazione ha luogo, nella linea retta (75) a favore dei discendenti dei figli legittimi (23 i e seguenti), legittimati (280 e seguenti) e adottivi (291 e seguenti), nonché dei discendenti dei figli naturali (250 e seguenti) del defunto, e, nella linea collaterale (75), a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
 

arcierone

Nuovo Iscritto
Voglio aggangiarmi a questa sentenza per porre all'ora un'altro quesito a Brum ed espongo il caso:
..omissis..
Quindi per riassumere posso io sorella rappresentare mio fratello deceduto prima di nostro padre nella successione di quest'ultimo?

Io credo proprio di sì, senza ombra di dubbio essendo tuo fratello legittimo, l'unico problema da valutare è se l'istituto della rappresentanza vale anche per i fratellastri, figli dello stesso padre generati con un'altra donna. Io però vorrei chiederti ragguagli sull'ultimo tuo post. Brun porta a favore della sua tesi una precisa sentenza della cassazione, sentenza che effettivamente lascia diverse interpretazioni. Sig.ra Giuseppina come sei riuscita a dare questa lettura favorevole alla figlia di un marito che dovrebbe, stando a Brun, essere escluso dalla rappresentanza della successione? ( mi sembra che questo post stia dando davvero dei frutti notevoli!) grazie a tutti per il modo di come vengono poste le risposte.
 

arcierone

Nuovo Iscritto
Aggiungo per specificare meglio il mio pensiero che essendo state considerate le linee collaterali, discendenti dei fratelli e sorelle del de cuius, i figli, ovvero i fratelli, sono ancor più tutelati da tutti gli altri articoli sulla successione.
 

giuseppina fogli

Nuovo Iscritto
Ok, è il presupposto che cambia e forse ha ragione Brun. Da mio fratello effettivamente quando è deceduto io ho ereditato la mia quota, l'art. 468 intende che qualora io fosse deceduta prima di lui mio figlio avrebbe avuto diritto a rappresentarmi (nipote collaterale); nel mio ragionamento attuale invece io chiederei la rappresentazione non come discendente collaterale ma come "collaterale diretta" di mio fratello; ed è proprio qui il nodo da scioglere, così come quello di Arcierone: secondo il parere dell'avv.to Savoia che di nuovo riporto se "....alla morte della vedova, gli immobili di proprietà esclusiva del padre (andati al 50% in proprietà alla vedova) vanno in eredità ai figli o anche al "figliastro" della vedova?
Risposta > Avv. Renato Savoia (avvocato in Verona)

In questa ipotesi il figlio di prime nozze erediterà per rappresentazione (art. 467 e art. 468 codice civile) la quota che sarebbe spettata al padre/marito della vedova.

ED E' QUI IL NOCCIOLO: SE IL PADRE (caso Arcierone) o IL FRATELLO (mio caso) sono già deceduti quelli che sono stati i di loro eredi mantengono questo titolo e subentrano per rappresentazione, io a mio fratello per il decesso di nostro padre e la signora amica di Arcierone al padre per il decesso della matrigna? Credo esistano dei pareri contrastanti, io mi rifaccio in particolare a quello dell'Avv.to Savoia che secondo me è anche
sensato e logico, ma sono consapevole che la legge è anche dell'altro.
 

arcierone

Nuovo Iscritto
mi sa che questi due casi, così simili e così controversi a quanto pare, e che a me sembrano invece molto semplici, avrebbero bisogno davvero di creare il caso per il quale il legislatore dovrebbe esprimersi. Sarebbe giusto che la Cassazione intanto tornasse sui propri passi e rivedesse i suoi giudizi proprio alla luce di questi casi. Noi possiamo nel frattempo ricercare motivi e stimoli affinchè la giustizia possa essere aiutata nel suo corso. Abbiamo due diverse posizioni e interpretazioni (non saremmo dei bravi italiani altrimenti!) cerchiamo ancora di sviscerare altre possibilità.
 

danilo13

Nuovo Iscritto
Concordo con alcuni di Voi. L' istituto della rappresentazione non opera tra il grenitore naturale e fgiglio naturale ( sentenza del 1979)
Figlio naturale è uguale a dire figliastro o figlio di 1° letto.
Quindi secondo mè è da scartare l' ipotesi.
Difatti quando si legge nel codice civile "figlio naturale" è intewso al figlio riconoscuito dall altro genitore.

IO proverei l' altra strada, quello di chiedere l' affitto ed anche i danni.
Considera che la prescrizione comincia a decorrere dal momento che si vuole far valere un diritto.
ED per interrompere la prescrizione, basta un atto di messa in mora ( è un documento che puoi fare anche tè a mezzo raccomandata)Per mè proverai questa strada che è la più semplice
ciao
 

arcierone

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il problema è che sono trascorsi più di dieci anni dalla morte del padre. e credo più di venti dal momento in cui i capitali del padre sono stati manipolati ed hanno cambiato mano. A suo tempo, come ho già scritto alla figlia un avvocato le disse, contro i suoi interessi..., che non si poteva fare nulla perchè era difficile verificare la provenienza dei soldi della matrigna e la fine dei soldi del padre. La matrigna è riuscita a monetizzare tutti gli averi del marito e far perdere coì le tracce. così si espresse l'avvcato. Insomma sono passati più di dieci anni e per questo credo che vi è come dire una prescrizione, in più i soldi sono stati fatti sparire e riapparire tramite ville e macchine e conti in banca... tu credi che ci siano possibilità, alla fine? e se quello che proponi è oramai impossibile da effettuare, pensi che l'istituto della rappresentanza non si possa far valere in questo caso?
 

danilo13

Nuovo Iscritto
secondo mè, la rappresentazione avviene per stirpi, cioè tutti provenienti dallo stesso gruppo.
Per mè i figli naturali non entrano nel patrimonio di chi non li ha riconosciuti.
Sono trascorsi più di 10 anni... certo sono tanti, bnastava una semplice raccomandata per interrompere la prescrizione, ma potresti farla valere lo stesso,......tarmite una scrittura privata,....o etc etc ( mi capisci !!!!)
Io proverei questa strada
Al Processo di mediazione, allega qualcosa.
POi è importante che non siano trascorsi più di 20 anni, pòerchè l' altra parte potrebbe fare valere un altro diritto e perderesti.

Secondo mè il problema (tuo, e scusami) è statao quello dell informazione.
Se l avresti saputi, ti saresti mossa in tempo

Dammi le date precise, e vedrò secondo le mie conoscenze cosa si puo fare
ciao
 

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