arcierone

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e non si riesce a dimostrare che trattasi di donazioni indirette che di fatto hanno sotratto al legittimo ereditario quanto gli spettava? se non altro per il 50%?
Di fatto è una situazione che per certi aspetti assomiglia alla mia, almeno però nel mio caso esistono altri due figli e il patrimonio era cointestato al 50% tra la moglie e mio padre. Per il resto ci aggiorniamo.

era molto difficile, la figlia avrebbe dovuto sobbarcarsi delle spese notevoli e forse non venire a capo di nulla perchè, così a suo tempo disse un avvocato, una volta monetizzato il tutto è facile farlo sparire, è complesso farlo apparire come donazione perchè non vi è traccia di questo. Uno avrebbe dovuto chiedere spiegazioni del capitale che magicamente apparì nelle mani di questa matrigna, ma qui si andava alle calende greche, ci disse. per quanto riguarda danilo13, ormai la storia è prescritta. Questa storia della rappresentazione credo sia l'unica strada percorribile.
 

brun

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non mi sembra tanto un cavillo. Sono due articoli di legge che a quanto ne so non vengono molto utilizzati dagli avvocati e non capisco il perchè.... .
provo a risponderti io, dopo aver richiamato nuovamente l'art.467 cc :
Capo IV: Della rappresentazione
Art. 467 Nozione
La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può (c.4, 463) o non vuole accettare l’eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando ....(omissis)..

Noterai che nel testo di Giuseppina vi é una piccola omissione, l'inciso (c.4, 463), che però sta ad indicare un espressamente previsto caso di indegnità all'eredità. Il "non può (c.4, 463)" viene letto come "non può in quanto indegno ai sensi dell'art. 463 c.4" e non semplicemente "non può, non importa quale ne sia il motivo".
ciao.
 

giuseppina fogli

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Nel mio caso sono già passati 3 anni dall'apertura della successione ed a tutt'oggi non mi hanno ancora dato niente nonostante continuino ad avere un'attività in corso e immobili a disposizione; a dire il vero sono in procinto di iniziare la mediazioe obbligatoria su tutta la succesione che andrà a comprendere anche la richiesta di interessi sull'utilizzo degli immobili adibiti ad attività commerciale nonchè sull'uso degli alloggi che utilizzano e/o affittano in note località turistiche. Ma perchè dici 5 anni per ottenere i miei diritti? perchè si estinguono? Puoi spiegarmi meglio il discorso della nuda proprietà? Pensa che i miei coeredi sono arrivati anche a negarmi il rimborso delle spese mediche per le cure di mio padre dicendo che le hanno pagate con soldi loro e quindi io non rientro tra gli aventi diritto al rimborso dell'assicurazione, per non dire che hanno preteso il pagamento di 70 euro per le fotocopie di alcuni documenti che gli ho richiesto e che mi dovevano, per arrivare a chiedermi il rimborso invece delle spese funerarie, quelle invece devo pagarle anch'io. Hai ragione sul dire che l'avv.to lo vuoi indirizzare tu visto che lo paghi, il mio problema è che io abito distante dal luogo del contentere (Alba di Cuneo) e non ho nemmeno delle grosse disponibilità economiche, ma non demordo...
 

arcierone

Nuovo Iscritto
provo a risponderti io, dopo aver richiamato nuovamente l'art.467 cc :


Noterai che nel testo di Giuseppina vi é una piccola omissione, l'inciso (c.4, 463), che però sta ad indicare un espressamente previsto caso di indegnità all'eredità. Il "non può (c.4, 463)" viene letto come "non può in quanto indegno ai sensi dell'art. 463 c.4" e non semplicemente "non può, non importa quale ne sia il motivo".
ciao.

Sì, hai ragione anche tu, eppure, e ne girano tante di "letture", leggiamo anche questa per capirci meglio:
Dispositivo dell'art. 467 Codice Civile
Fonti → Codice Civile → LIBRO SECONDO - DELLE SUCCESSIONI → Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni (Artt. 456-564) → Capo IV - Della rappresentazione

La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può [463] o non vuole accettare l'eredità o il legato (2). Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto (3) per il caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale (4).
Note

(2) Presupposto della rappresentazione è che la persona chiamata a succedere non sia in grado di accettare l'eredità o il legato perché è morta prima dell'apertura della successione [v. 456] oppure è stata dichiarata indegna [v. 463] o assente [v. 49] oppure ancora ha perso il diritto di accettarli [v. 481] ovvero non voglia accettarli, come nel caso in cui vi abbia rinunziato [v. 519].

perchè dovunque vado a sbattere la testa sottolineano il fatto del "il successore o il legato che non può essere chiamato a succedere perchè morto" e quindi viene rappresentato dai diretti discendenti? E' questo il nodo da sciogliere. Gordiano o no da qui si deve partire per risovere il problema. Ecco chwe siamo giunti al bivio: da dove tutti tirano fuori il fatto che, visto che il legittimo erede o il legato è morto e quindi non può ricevere la successione, devono subentrare per rappresentazione i suoi discendenti?
 

giuseppina fogli

Nuovo Iscritto
L' eredità è un diritto che comprende l' universalità dei beni ereditati, e fino a chè non intervenga la divisione ( giudiziale o contarttuale tra le parti) il diritto sulla tuo quota è in astratto ( ovvero comprende tutto il bene).
La prescrizione dei tuoi diritti ( tipo l' affitto / e il danno sulla tua porzione non definita che recano gli altri eredi) si estinguono dopo 5 anni.
Per cui, anzichè provare la starda della rappresentazione ( dico non sono afferrato e non la conosco), io inizierei a pretendere questi diritti. ( è l' unica arma che abbiamo noi figli di primo letto).
Questi diritti oggi sono favorevoli in virtù della crisi economica che stà attraversando il paese.

SE puoi comincia a chiedere tarmite terzi ( processo di mediazione costo 50 euro) il pagamento dell affitto.
Questo sospende la prescrizione, ed inizia un nuovo periodo.
( P.S. prova a chiedere 30.000 euro, la parte non accetta l' invito, e quindfi fagli causa. ed ipotizza quindi che i soldi non te li dà, per cui trasformi il credito in credito la nuda propietà ed diverrà tutto tuo)
su questo sono afferrato
ciao[/QUOTE]

attendo tue indicazioni più precise su quanto sopra riportato
grazie
 

giuseppina fogli

Nuovo Iscritto
L'avv.to conferma il suo parere sulla rappresentazione, e aggiunge:
"Poi ci sono problemi pratici, nel senso che col passare dle tempo il patrimoniio può essere mangiato, "donato", "falsamente compravenduto" eccetera..."
io penso che l'affinità di primo grado più la rappresentazione quale discendente diretto del padre defunto possa essere una buona combinazione di art. del codice che potrebbe dare ragione alla tua amica soprattutto perchè la matrigna mi sembra di aver capito non abbia figli, l'avv.to Savoia ha un suo sito dove puoi tranquillamente iscriverti ed eventualmente, credo però non gratuitatamente, chiedere un parere legale.
 

giuseppina fogli

Nuovo Iscritto
l'art. 463 rappresenta i casi in cui un soggetto NON PU0' perchè indegno, vedasi ad esempio un genitore al quale è stata tolta la podestà del figlio e si trovi a dovergli succedere perchè questi decede. Questo è un caso in cui la rappresentazione non si può applicare e non la norma generale.

credo invece che ci stiamo allontanando dal nostro quesito originario e cioè
se il vincolo di parentela di affinità di 1° grado quale per l'appunto matrigna - figlia, e quindi non discendente diretta, dia giuridicamente il riconoscimento a far valere la rappresentazione alla morte della matrigna per l'appunto.
 

brun

Membro Ordinario
Proprietario Casa
...credo invece che ci stiamo allontanando dal nostro quesito originario e cioè
se il vincolo di parentela di affinità di 1° grado quale per l'appunto matrigna - figlia, e quindi non discendente diretta, dia giuridicamente il riconoscimento a far valere la rappresentazione alla morte della matrigna per l'appunto.

purtroppo il quesito originario trova proprio risposta nella tassativa indicazione dei casi nei quali trova applicazione l'istituto della rappresentazione:

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 28 ottobre 2009, n. 22840

(omissis..)
[[ Tali principi sono stati ribaditi da Cass., n. 5077 del 1990, secondo cui "L'indicazione dei soggetti a favore dei quali ha luogo la successione per rappresentazione, quale preveduta dagli articoli 467 e 468 c.c., e' tassativa, essendo il risultato d'una scelta operata dal legislatore, sicche' non e' data rappresentazione quando la persona cui ci si vuole sostituire non e' un discendente, fratello o sorella del defunto, ma il coniuge di questi", e da Cass. n. 3051 del 1994.

In quest'ultima pronuncia, la Corte, dopo aver ricostruito le origini dell'istituto della rappresentazione, ha osservato come sia conseguente alla evoluzione strutturale dell'istituto anche il variare, nel tempo, del suo fondamento sociale, rilevando che "superata la tesi iniziale - che ancorava la ratio della rappresentazione a ragioni di tutela di una volonta' presunta del de cuius - la dottrina prevalente, prima della citata sentenza n. 79 del 1969, aveva finito (...) con l'individuare lo scopo dell'istituto nella protezione della famiglia legittima e, piu' precisamente, della stirpe legittima del de cuius. Ma e' stata poi la stessa Corte Costituzionale a rilevare - con la riferita statuizione - che, quale che sia la natura della rappresentazione, "in concreto questa tutela gli interessi della famiglia del mancato erede, impedendo che i beni le siano tolti sol perche' il genitore non vuole o non puo' accettarli". La Corte, peraltro, ha osservato che, pur se la ratio dell'istituto si e' progressivamente spostata dalla tutela della famiglia del defunto alla tutela di quella del mancato successore, tuttavia non e' venuto meno il carattere eccezionale della rappresentazione, nel sistema successorio. "Questa opera infatti in deroga ai principi generali sull'ordine dei successibili, anteponendo nelle ipotesi di cui agli articoli 467 e 468 c.c., i discendenti del chiamato, che non voglia o non possa accettare, a quegli che sarebbero stati - altrimenti - chiamati in linea ulteriore. Ed e' evidente che il margine di estensibilita' di una tale deroga, che esprime una valutazione squisitamente discrezionale del legislatore, non puo' essere divaricato senza impingere in quella discrezionalita'. Il che neppure al Giudice delle leggi e' consentito, dovendo anche i piu' sofisticati strumenti decisori a sua disposizione (sentenze additive, manipolative etc.) rispettare la nota linea di confine che separa la funzione sindacatoria della Corte Costituzionale da quella propriamente normativa riservata al Parlamento". ]]
(omissis..)
ciao
 

giuseppina fogli

Nuovo Iscritto
Voglio aggangiarmi a questa sentenza per porre all'ora un'altro quesito a Brum ed espongo il caso:
mio fratello muore, non ha figli ma è sposato, gli eredi sono la moglie, i genitori, la sorella germana (io), due fratelli unilaterali.
Successivamente muore ns. padre che lascia testamento attribuendo la disponibile ad due figli di seconde nozze.
Chiaramente a mio fratello se fosse stato in vita quale erede legittimo sarebbe andata la sua quota ma essendo deceduto primo del padre detta quota rientra nell'eredità.
Ora paradossalmente mi ritrovo che i miei fratellastri essendo beneficiari anche della disponibile godranno del 29% cad. del patrimonio di mio padre ed io del 16,67%, percentuale questa che comprende anche quanto sarebbe stato di mio fratello.
Ora se io potessi fare, in qualità di sorella germana (vale il doppio di quello unilaterale) la rappresentazione su quella che sarebbe stata la quota a favore di mio fratello deceduto sicuramente non solo otterrei quanto giustamente mi spetterebbe ma oltremodo sono sicura che onorerei quella che se avesso potuto esprimersi sarebbe stata la volontà di mio fratello.

Quindi per riassumere posso io sorella rappresentare mio fratello deceduto prima di nostro padre nella successione di quest'ultimo?
 

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