...credo invece che ci stiamo allontanando dal nostro quesito originario e cioè
se il vincolo di parentela di affinità di 1° grado quale per l'appunto matrigna - figlia, e quindi non discendente diretta, dia giuridicamente il riconoscimento a far valere la rappresentazione alla morte della matrigna per l'appunto.
purtroppo il quesito originario trova proprio risposta nella tassativa indicazione dei casi nei quali trova applicazione l'istituto della rappresentazione:
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 28 ottobre 2009, n. 22840
(omissis..)
[[ Tali principi sono stati ribaditi da Cass., n. 5077 del 1990, secondo cui "L'indicazione dei soggetti a favore dei quali ha luogo la successione per rappresentazione, quale preveduta dagli articoli 467 e 468 c.c., e' tassativa, essendo il risultato d'una scelta operata dal legislatore, sicche' non e' data rappresentazione quando la persona cui ci si vuole sostituire non e' un discendente, fratello o sorella del defunto, ma il coniuge di questi", e da Cass. n. 3051 del 1994.
In quest'ultima pronuncia, la Corte, dopo aver ricostruito le origini dell'istituto della rappresentazione, ha osservato come sia conseguente alla evoluzione strutturale dell'istituto anche il variare, nel tempo, del suo fondamento sociale, rilevando che "superata la tesi iniziale - che ancorava la ratio della rappresentazione a ragioni di tutela di una volonta' presunta del de cuius - la dottrina prevalente, prima della citata sentenza n. 79 del 1969, aveva finito (...) con l'individuare lo scopo dell'istituto nella protezione della famiglia legittima e, piu' precisamente, della stirpe legittima del de cuius. Ma e' stata poi la stessa Corte Costituzionale a rilevare - con la riferita statuizione - che, quale che sia la natura della rappresentazione, "in concreto questa tutela gli interessi della famiglia del mancato erede, impedendo che i beni le siano tolti sol perche' il genitore non vuole o non puo' accettarli". La Corte, peraltro, ha osservato che, pur se la ratio dell'istituto si e' progressivamente spostata dalla tutela della famiglia del defunto alla tutela di quella del mancato successore, tuttavia non e' venuto meno il carattere eccezionale della rappresentazione, nel sistema successorio. "Questa opera infatti in deroga ai principi generali sull'ordine dei successibili, anteponendo nelle ipotesi di cui agli articoli 467 e 468 c.c., i discendenti del chiamato, che non voglia o non possa accettare, a quegli che sarebbero stati - altrimenti - chiamati in linea ulteriore. Ed e' evidente che il margine di estensibilita' di una tale deroga, che esprime una valutazione squisitamente discrezionale del legislatore, non puo' essere divaricato senza impingere in quella discrezionalita'. Il che neppure al Giudice delle leggi e' consentito, dovendo anche i piu' sofisticati strumenti decisori a sua disposizione (sentenze additive, manipolative etc.) rispettare la nota linea di confine che separa la funzione sindacatoria della Corte Costituzionale da quella propriamente normativa riservata al Parlamento". ]]
(omissis..)
ciao