Effettivamente hai ragione anche se non si riavrebbe tutto quanto hanno i figli di secondo letto ma al massimo la propria quota di legittima solo su quanto spetterebbe al coniuge se fosse morta la "matrigna" prima del genitore, ma sarebbe comunque una forma di giusto risubentro sul patrimonio del padre.
Purtroppo i miei avv.ti fino ad oggi mi hanno sempre detto che una volta definita la mia successione, per la morte appunto di mio padre, non ho più alcun diritto futuro quindi alla morte della mia "matrigna" erediteranno tutto i suoi due figli non avendo io nessun vincolo di parentela con Lei.
Io ritengo che non sia giusto ma purtroppo ne stò vedendo tante di cose che non lo sono che mi domando dove stia la giustizia ........
La rappresentazione però è un cavillo che lascia aperta una porta ........
Capo IV: Della rappresentazione
Art. 467 Nozione
La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituto non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
Art. 468 Soggetti
La rappresentazione ha luogo, nella linea retta (75) a favore dei discendenti dei figli legittimi (23 i e seguenti), legittimati (280 e seguenti) e adottivi (291 e seguenti), nonché dei discendenti dei figli naturali (250 e seguenti) del defunto, e, nella linea collaterale (75), a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
I discendenti (467) possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato (519 e seguenti) all’eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.