Nemesis

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Gli art.467 e 468 non furono dichiarati incostituzionali?
Nel 1969 era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 467 e 468 c.c., limitatamente alla parte in cui escludevano dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare, non lasciava o non avesse discendenti legittimi.
Con la stessa sentenza, era stata anche dichiarata l'illegittimità costituzionale (totale) dell'art. 577 c.c., che ammetteva alla successione ab intestato il figlio naturale del figlio del de cuius, ma solo se quest'ultimo non lasciava né coniuge né parenti entro il terzo grado. Quell'articolo rispondeva a un sistema successorio che contrasta con il diritto di rappresentazione del figlio naturale.
Successivamente, la riforma del diritto di famiglia del 1975 è andata oltre il giudicato costituzionale del 1969 e ha aggiunto ai discendenti legittimi, quali soggetti in cui favore opera la rappresentazione, i discendenti naturali, a prescindere dall'assenza di discendenti legittimi. Vi è stata quindi l'equiparazione dei figli naturali (ora: figli nati fuori dal matrimonio) a quella dei figli legittimi (ora: figli nati nel matrimonio) e l'inclusione dei primi tra le categorie di successibili per rappresentazione, pur in presenza dei secondi.
Più recentemente (nel 2006) un'ordinanza della Corte aveva dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 467 e 468 c.c. Ha ritenuto legittima l'esclusione del coniuge superstite dalla successione per rappresentazione. La circostanza che il coniuge superstite sia annoverato sia nei legittimari, sia nei successibili, non impone ex se la ricomprensione del coniuge fra le categorie indicate dall’art. 468 c.c. (tra i soggetti capaci di succedere per rappresentazione). Tale "ricomprensione" spetta esclusivamente al legislatore.
 
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quiproquo

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Nel 1969 era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 467 e 468 c.c., limitatamente alla parte in cui escludevano dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare, non lasciava o non avesse discendenti legittimi.
Con la stessa sentenza, era stata anche dichiarata l'illegittimità costituzionale (totale) dell'art. 577 c.c., che ammetteva alla successione ab intestato il figlio naturale del figlio del de cuius, ma solo se quest'ultimo non lasciava né coniuge né parenti entro il terzo grado. Quell'articolo rispondeva a un sistema successorio che contrasta con il diritto di rappresentazione del figlio naturale.
Successivamente, la riforma del diritto di famiglia del 1975 è andata oltre il giudicato costituzionale del 1969 e ha aggiunto ai discendenti legittimi, quali soggetti in cui favore opera la rappresentazione, i discendenti naturali, a prescindere dall'assenza di discendenti legittimi. Vi è stata quindi l'equiparazione dei figli naturali (ora: figli nati fuori dal matrimonio) a quella dei figli legittimi (ora: figli nati nel matrimonio) e l'inclusione dei primi tra le categorie di successibili per rappresentazione, pur in presenza dei secondi.
Più recentemente (nel 2006) un'ordinanza della Corte aveva dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 467 e 468 c.c. Ha ritenuto legittima l'esclusione del coniuge superstite dalla successione per rappresentazione. La circostanza che il coniuge superstite sia annoverato sia nei legittimari, sia nei successibili, non impone ex se la ricomprensione del coniuge fra le categorie indicate dall’art. 468 c.c. (tra i soggetti capaci di succedere per rappresentazione). Tale "ricomprensione" spetta esclusivamente al legislatore.
Molto bene...chiarissimo. A questo punto la domanda si sposta sul tempo...E
concretamente analizziamo passo per passo. I tre fratelli notificano per iscritto
in Cancelleria la loro rinunzia all'eredità del padre. In coerenza con il diritto di rappresentazione potrebbero subentrare i loro discendenti e/o legittimari che sono:
tre mogli e 6 figli tutti conviventi con i rispettivi genitori....quindi: anche loro devono recarsi in cancelleria e sottoscrivere un atto di rinunzia al diritto di
subentro per rappresentazione??? In mancanza di tale azione come si dovrebbe interpretare il silenzio conseguente? Come accettazione tacita o come rinunzia tacita? In altre parole il loro diritto di sostituirsi ai genitori va esplicitato, pena
rinunzia implicita...oppure no. In caso affermativo potrebbero sottoscrivere la denunzia delegando i genitori per la consegna in cancelleria? E infine: quanto tempo a disposizione avrebbero per farlo o non farlo? Non so se sia chiaro...
Rileggiando il tutto la pesantezza alla testa aumenta e invidio chi come te,Olly ed altri riescono ad approfondire con leggerezza senza perdere la testa come quiproquo.
 

Carlo27

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Mah, io rimango dell'idea che tutte queste soluzioni (tipo rinuncia) mirate a risparmiare qualche cosa oggi, hanno le gambe corte.
Il problema si ripresenterà un domani, per cui tanto vale affrontarlo ora di petto, con un chiaro piano, e anche con delle compravendita a favore di chi è più interessato alla proprietà.
Ci sono dei costi, ma i costi ci saranno anche in futuro, forse maggiori di oggi.
Tra l'altro con il rischio di suddividere e complicare ancora di più la proprietà (senza voler portar male a nessuno...).
Per quanto riguarda i costi di successione questo è il periodo in cui i costi di successione sono i più bassi. Prima erano maggiori ed è probabile che torneranno a salire.
Il M5S prometteva il reddito di cittadinanza nel caso fossero andati al governo. E' poi venuto fuori un loro studio in cui si prevedeva di pagarlo portando al 50% la tassa di successione. Dopo quella rivelazione di reddito di cittadinanza se ne parla molto meno.
Per quanto riguarda i costi di compravendita, con la riforma del catasto anche questi aumenteranno.
 

rita dedè

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Per semplificare, se ipotizziamo ad esempio che un padre destini una somma di circa un milione di euro a suo figlio, oggi quest’ultimo pagherebbe:

  • in Germania circa 75 mila euro di imposte;
  • in Francia circa 195 mila euro di imposte;
  • in Gran Bretagna circa 250 mila euro di imposte;
  • in Italia pagherebbe zero (grazie all’abbattimento dovuto alla franchigia).
Appare dunque legittimo aspettarsi una revisione in futuro dell’attuale sistema di tassazione che, in caso di aumento delle aliquote o di diminuzione delle franchigie, porterebbe di sicuro a ritenere più conveniente una pianificazione immediata, tramite donazione dei propri beni a favore dei prossimi congiunti.

Cosa dire poi della base di calcolo della componente immobiliare? È fondata su un sistema di rendite catastali in molti casi bassissime; proprio per questo, a più riprese, si è vociferato di una futura riforma del catasto che andrebbe ad aggiornare tali valori rendendoli quanto più vicini possibili al loro reale valore immobiliare.
 

quiproquo

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Per semplificare, se ipotizziamo ad esempio che un padre destini una somma di circa un milione di euro a suo figlio, oggi quest’ultimo pagherebbe:

  • in Germania circa 75 mila euro di imposte;
  • in Francia circa 195 mila euro di imposte;
  • in Gran Bretagna circa 250 mila euro di imposte;
  • in Italia pagherebbe zero (grazie all’abbattimento dovuto alla franchigia).
Appare dunque legittimo aspettarsi una revisione in futuro dell’attuale sistema di tassazione che, in caso di aumento delle aliquote o di diminuzione delle franchigie, porterebbe di sicuro a ritenere più conveniente una pianificazione immediata, tramite donazione dei propri beni a favore dei prossimi congiunti.

Cosa dire poi della base di calcolo della componente immobiliare? È fondata su un sistema di rendite catastali in molti casi bassissime; proprio per questo, a più riprese, si è vociferato di una futura riforma del catasto che andrebbe ad aggiornare tali valori rendendoli quanto più vicini possibili al loro reale valore immobiliare.
Unisco il tuo post con quello di Carlo 27 per complimentarmi con entrambi. totò direbbe che quiproquo ha proposto delle
quisquigliate e...avrebbe anche ragione. Credo che farò adottare il vostro
consiglio che comunque sarà sottoposto al mio notaio che ha delle buone credenziali di mostrarsi al di sopra delle parti...anche la sua...naturalmente.
Di nuovo grazie ad entrambi e cordiali saluti. Qpq.
P.S. Da contestatore non posso non contestare il principio che anima anche i legislatori
europei e chiederei loro: se l'erede dell'immobile da unmilione di euro non ha il denaro sufficiente per pagare così enormi imposte cosa gli fate???
Ne abbiamo già discusso a lungo con tanti propisti, fra cui Adriano Giacomelli che qui saluto, e sintetizzo che l'unica giusta e umana tassazione sarebbe come quella della vecchia
INVIM, sconsideratamente azzerata, perchè quando "vendo" l'immobile avrò il danaro per
pagare imposte anche di quel livello. C'è anche da dire che quando si vende qui in Italia le
imposte le paga l'acquirente. Resta come fattore superiore l'immoralità della "ritassazione"
all'infinito su un bene già tassato di suo sin dalla nascita. Alla fine il denaro per pagare
le imposte viene solo dal reddito e il possesso del "mattone" non è identificativo con la
vera ricchezza, mancandogli l'attributo della liquidità immediata. E voi tutti sapete
cosa significa la mancanza di denaro...e quante angosce produce...Vi risaluto...
 
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Nemesis

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I tre fratelli notificano per iscritto in Cancelleria la loro rinunzia all'eredità del padre. In coerenza con il diritto di rappresentazione potrebbero subentrare i loro discendenti e/o legittimari che sono:
tre mogli e 6 figli tutti conviventi con i rispettivi genitori
No. La rappresentazione fa subentrare i soli discendenti dei fratelli (e non i loro legittimari).
anche loro devono recarsi in cancelleria e sottoscrivere un atto di rinunzia al diritto di subentro per rappresentazione?
Sì (o da un notaio), se vogliono rinunciare all'eredità alla quale sono chiamati.
In mancanza di tale azione come si dovrebbe interpretare il silenzio conseguente? Come accettazione tacita o come rinunzia tacita? In altre parole il loro diritto di sostituirsi ai genitori va esplicitato, pena rinunzia implicita...oppure no.
La rinuncia, a differenza dell'accettazione, non può avvenire in forma tacita. Se accetteranno (espressamente o tacitamente) l'eredità, diverranno eredi.
potrebbero sottoscrivere la denunzia delegando i genitori per la consegna in cancelleria?
No.
Se il rinunciante è un soggetto incapace l'atto di rinuncia dovrà essere debitamente autorizzato da parte dell'autorità tutoria (chi ha la legale rappresentanza del soggetto incapace dovrà ottenere l'autorizzazione del giudice tutelare, come dovrebbe farsi anche nel caso di accettazione).
quanto tempo a disposizione avrebbero per farlo o non farlo?
Il diritto di accettare (o di rinunciare) si prescrive in dieci anni.
 

basty

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Ogni opinione è lecita ed ha la sua ragion d'essere.

Personalmente non vedo l'opportunità di fare rinunce

1) Per il contratto di locazione non mi preoccuperei delle modalità di pagamento (frazionamento ai rispettivi comproprietari): a fronte di una delega a riscuotere il conduttore potrebbe continuare a versare ad uno solo dei comproprietari.
2) Se i figli hanno discendenti la cosa diventa estremamente complessa: e poi basta che uno non accetti e tutto va a gambe all'aria.
3) Oggi la franchigia in pratica azzera la tassa di successioen
4) Le tasse ipocatastali oggi sono relativamente basse per cvia delle rendite bassse e dell'abbuono sulla casa di abitazione. Domani non si sa.

Nulla vieta alla madre di corrispondere ai figli brevi manu un abbuono per l'incremento di tassazione. Senza compliacrsi la vita.
 

quiproquo

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Dal complesso delle risposte possiamo essere tutti d'accordo che la rinuncia è meglio non farla. In effetti e sotto, sotto...si voleva evitare, date le condizioni molte precarie e l'età avanzata della madre vedova, una successione dietro
l'altra. Ma se i tre eredi con il mio aiutino riusciranno ad evitare il notaio alla fine
avranno speso quattro palanche in tutto...A questo punto ringrazio tutti con Nemesis in testa per aver partecipato con tanta disponibilità. E nel contempo esprimo contentezza per la riconferma della grande utilità del sito Propit al quale
tutti dobbiamo portare riconoscenza. Grazie e cordiali saluti a tutti gli intervenuti e
anche a quelli che ci hanno solo letto...(quanti saranno stati???). Quiproquo.
 

rita dedè

Membro Attivo
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Si,devo dire che i tuoi quesiti sono delle quisqugliate,però meglio rompersi la testa prima di decidere,di agire
Anziché avere i problemi dopo quando che è troppo tardi !

In effetti se gli eredi vanno abbastanza d accordo tra loro,non sarà così drammatico,gestire tutti insieme una comunione ereditaria,o no?
Quindi io consiglio,;
Consegna dichiarazione successione,pagare le imposte, rimanere in comunione ereditaria,pagare insieme le spese,che gli immobili producono,dividere in base alle quote spettanti gli introiti!

La dichiarazione di successione,la puoi far compilare da un geometra,e la volturazione pure la può fare il geometra!
Il notaio,io cercherei di evitarlo!

@quiproquo, le imposte di successione,per quello che so io si possono rateizzare!
 

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