Nel 1969 era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 467 e 468 c.c., limitatamente alla parte in cui escludevano dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare, non lasciava o non avesse discendenti legittimi.Gli art.467 e 468 non furono dichiarati incostituzionali?
Con la stessa sentenza, era stata anche dichiarata l'illegittimità costituzionale (totale) dell'art. 577 c.c., che ammetteva alla successione ab intestato il figlio naturale del figlio del de cuius, ma solo se quest'ultimo non lasciava né coniuge né parenti entro il terzo grado. Quell'articolo rispondeva a un sistema successorio che contrasta con il diritto di rappresentazione del figlio naturale.
Successivamente, la riforma del diritto di famiglia del 1975 è andata oltre il giudicato costituzionale del 1969 e ha aggiunto ai discendenti legittimi, quali soggetti in cui favore opera la rappresentazione, i discendenti naturali, a prescindere dall'assenza di discendenti legittimi. Vi è stata quindi l'equiparazione dei figli naturali (ora: figli nati fuori dal matrimonio) a quella dei figli legittimi (ora: figli nati nel matrimonio) e l'inclusione dei primi tra le categorie di successibili per rappresentazione, pur in presenza dei secondi.
Più recentemente (nel 2006) un'ordinanza della Corte aveva dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 467 e 468 c.c. Ha ritenuto legittima l'esclusione del coniuge superstite dalla successione per rappresentazione. La circostanza che il coniuge superstite sia annoverato sia nei legittimari, sia nei successibili, non impone ex se la ricomprensione del coniuge fra le categorie indicate dall’art. 468 c.c. (tra i soggetti capaci di succedere per rappresentazione). Tale "ricomprensione" spetta esclusivamente al legislatore.
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