Gianco

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L'erede testamentario resta tale fintanto che non ci rinunci, altrimenti è un semplice cittadino. Mentre il legittimario ha diritto alla sua quota di eredità, posto che ne manifesti il godimento o l'accetti entro dieci anni dall'apertura della successione.
 

Nemesis

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ci sarebbe da approfondire solo per pura curiosità culturale se vi sia differenza fra eredi e legittimari
Un chiamato all'eredità (sia nella successione legittima sia nella successione testamentaria) diventa erede solamente se accetta l'eredità (e l'accettazione avviene anche in altre forme, non solamente quando è "espressa").
Quindi l'acquisto della qualità di erede è subordinato all'accettazione. Peraltro, l'accettazione retroagisce al momento dell'apertura della successione.
Mentre il legittimaro è un COSO legato da parentela in linea retta col decuius e per conquistare il titolo di erede lo deve o dichiarare o comportarsi in modo da renderlo palese...ma un erede nominato in testamento...anche se vi rinuncia, resta sempre un erede.
I legittimari sono le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione. Tra queste persone, v'è anche il coniuge.
Un nominato in testamento (chiamato all'eredità), se rinuncia all'eredità, non diviene erede.
 
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quiproquo

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Un chiamato all'eredità (sia nella successione legittima sia nella successione testamentaria) diventa erede solamente se accetta l'eredità (e l'accettazione avviene anche in altre forme, non solamente quando è "espressa").
Quindi l'acquisto della qualità di erede è subordinato all'accettazione. Peraltro, l'accettazione retroagisce al momento dell'apertura della successione.
I legittimari sono le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione. Tra queste persone, v'è anche il coniuge.
Un nominato in testamento (chiamato all'eredità), se rinuncia all'eredità, non diviene erede.
Grazie Nemesis. Niente da ridire. E' così. Io penso ai legittimari senza testamento
che per il volgo sono eredi ancora prima che il decuius voli nell'adilà...Io come futuro decuius quando parlo delle mie due figlie mi scappa...le mie eredi...
Mentre se non c'è l'accettazione, come ci riporti, non lo dovrei dire...E questo
mi stride nell'anima e nella capoccia. Di nuovo grazie. Mia figlia a proposito della rinuncia di suo marito e dei due cognati mi obietta che subentrono di diritto i loro
discendenti fino al sesto grado...ti sembra possibile??? Se fosse così l'ipotesi rinuncia andrebbe azzerata...Salvo la possibilità di rinuncia a favore del coerede...Cosa mi puoi dire? Cordiali saluti. Quiproquo.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Mia figlia a proposito della rinuncia di suo marito e dei due cognati mi obietta che subentrono di diritto i loro
discendenti fino al sesto grado.
Art. 467 c.c.:
La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.

Art. 468 c.c.:
La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.

Art. 469 c.c.:
La rappresentazione ha luogo in infinito (*), siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.
La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe.
Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi.
Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.

(*) perciò, se i discendenti chiamati in rappresentazione non possono o non vogliono accettare, subentreranno i loro discendenti, e così di seguito (senza limitazione di "grado").
Se fosse così l'ipotesi rinuncia andrebbe azzerata...Salvo la possibilità di rinuncia a favore del coerede.
Non esiste la possibilità di rinunciare all'eredità in favore di una determinata persona. Nel concorso tra coniuge e tre figli, la rinuncia di uno dei tre figli, salvo il diritto di rappresentazione, determina l'accrescimento della sua parte a vantaggio dei suoi due fratelli.
 
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O

Ollj

Ospite
se vi sia differenza fra eredi e legittimari che, credo sia un'altra spaccatura del capello dei nostri legislatori...
Nessuna spaccatura di capello, ma aspetti ben distinti a seguito di quanto può accadere nella vita:
- erede: chi succede a titolo universale o pro quota nei rapporti giuridici del de cuius.
- legittimario: colui al quale, in funzione di un rapporto di parentela e/o di coniugo col de cuius, è riservato per legge il diritto ad una quota del asse ereditario
Ergo, in presenza di testamento, è ben possibile che il chiamato all'eredità non sia il legittimario; questi mai diverrà erede e a suo favore l'erede dovrà riconoscere quanto di legge.
 

quiproquo

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Art. 467 c.c.:
La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.

Art. 468 c.c.:
La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.

Art. 469 c.c.:
La rappresentazione ha luogo in infinito (*), siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.
La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe.
Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi.
Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.

(*) perciò, se i discendenti chiamati in rappresentazione non possono o non vogliono accettare, subentreranno i loro discendenti, e così di seguito (senza limitazione di "grado").
Non esiste la possibilità di rinunciare all'eredità in favore di una determinata persona. Nel concorso tra coniuge e tre figli, la rinuncia di uno dei tre figli, salvo il diritto di rappresentazione, determina l'accrescimento della sua parte a vantaggio dei suoi due fratelli.
Grazie Nemesis. Mia figlia quindi ha ragione nel dire che la rinuncia collettiva dei tre fratelli con l'intento di accorpare tutto nelle mani della madre vedova al fine di evitare una divisione di beni infimi svanisce per la difficoltà di far rinunciare tutti
i discendenti dei tre fratelli che allo stato sono almeno una decina...E quindi
è meglio desistere come già avevi adombrato nel tuo primo intervento. Ora, solo
per cautela, ti chiedo: Gli art.467 e 468 non furono dichiarati incostituzionali???
E se così fosse quali sarebbero le conseguenze??? Oppure lo furono solo in parte?
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Nessuna spaccatura di capello, ma aspetti ben distinti a seguito di quanto può accadere nella vita:
- erede: chi succede a titolo universale o pro quota nei rapporti giuridici del de cuius.
- legittimario: colui al quale, in funzione di un rapporto di parentela e/o di coniugo col de cuius, è riservato per legge il diritto ad una quota del asse ereditario
Ergo, in presenza di testamento, è ben possibile che il chiamato all'eredità non sia il legittimario; questi mai diverrà erede e a suo favore l'erede dovrà riconoscere quanto di legge.
Ha ragione Olly...Nella mia forsennata caccia alle storture legislative, qualche volta esagero e non controllo bene quel che dico...tuttavia nel prosieguo del post n.30 il corto circuito fra l'asserzione iniziale e quelle successive mi sembra
evidente. Grazie comunque. qpq.
 
O

Ollj

Ospite
qualche volta esagero e non controllo bene quel che dico...
Nessuna esagerazione la sua: il mio intervento è stato fatto per spiegare al meglio le due "figure" e tener il tutto distinto dall'istituto dell'accettazione che a nulla rileva.

Quindi ricollegandomi a questo suo:
..Mentre il legittimaro è un COSO legato da parentela in linea retta col decuius e per conquistare il titolo di erede lo deve o dichiarare o comportarsi in modo da renderlo palese...
deve esser sottolineato che non necessariamente il legittimario è nella potenzialità d'essere erede; infatti, se estromesso per testamento, non lo diverrà mai e a nulla rileverà la sua volontà d'accettazione.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Nessuna esagerazione la sua: il mio intervento è stato fatto per spiegare al meglio le due "figure" e tener il tutto distinto dall'istituto dell'accettazione che a nulla rileva.

Quindi ricollegandomi a questo suo:

deve esser sottolineato che non necessariamente il legittimario è nella potenzialità d'essere erede; infatti, se estromesso per testamento, non lo diverrà mai e a nulla rileverà la sua volontà d'accettazione.
Di solito lo è, salvo il raro caso di estromissione testamentaria...ricordo solo per un migliore approfondimento dei quesiti postati che ci troviamo in quella che si annuncia una successione "senza" testamento. Non mi resta che lamentarmi che anche qui la legge sia pure col nobile intento di proteggere
i discendenti in qualche modo "angolizza" (n.c.z.) il rinunciatario...Ma tant'è e quiproquo nulla può.
 

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