uva

Membro Storico
Proprietario Casa
@jaco
Riporto i primi 3 commi dell'art. 6 Dlgs 192/205:

Art. 6. Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione(articolo così sostituito dall'art. 6 della legge n. 90 del 2013)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile.

2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.

3. Nei contratti di vendita negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento di cui al comma 12, L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti. L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.(comma così modificato dall'art. 6 della legge n. 90 del 2013 in seguito alla modifica operata dall'art. 1, comma 139, legge n. 147 del 2013)

3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 7, decreto-legge n. 145 del 2013)
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Concordo con Tovrm:

L'Ape deve essere disponibile, indipendentemente dalla durata della locazione, come disposto dal comma 2.

Il comma 3 si riferisce all'obbligo di inserire la clausola nei contratti di locazione registrati, essendo abrogato l'obbligo di allegazione dell'Ape.

Ovviamente ogni proprietario può decidere di affittare senza Ape in caso di contratti inferiori a 30 giorni, se ritiene che il rischio di subire controlli è molto limitato.
 

casanostra

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Debbo affittare un immobile dal 01/04/2014 in cedolare secca, per la cedolare e per la certificazione energetica ho inserito questi passi, sono sufficienti? Grazie.

DICHIARAZIONE OPZIONE CEDOLARE SECCA

Premesso che il locatore intende avvalersi dell’art.3 D.L. n. 23 del 14/03/2011 “Opzione per la cedolare secca” ne comunica al conduttore, con il presente atto, la propria intenzione. Ciò comporta, da parte del locatore, la rinuncia a qualsiasi aumento compresi gli incrementi ISTAT, fatta salva la possibilità per il locatore di ritornare alla tassazione ordinaria IRPEF a propria discrezione dandone comunicazione al conduttore tramite raccomandata A.R.
Oltre a ciò informa il conduttore che per tutta la durata dell’opzione viene sospeso il pagamento dell’imposta di registro anche per gli anni successivi, nonché l’imposta di bollo sul contratto.

CONSEGNA CERTIFICAZIONE ENERGETICA (APE)

Con la firma del presente atto il conduttore dichiara di essere stato informato sulle prestazioni energetiche dell’immobile oggetto della locazione. A tale scopo il locatore consegna al conduttore copia dell’attestato di prestazione energetica (APE) che il conduttore è tenuto a conservare con la massima cura e che verrà riconsegnato alla fine della locazione. Ulteriore copia del certificato (APE) viene allegata al presente atto per la registrazione.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Debbo affittare un immobile dal 01/04/2014 in cedolare secca, per la cedolare e per la certificazione energetica ho inserito questi passi, sono sufficienti? Grazie.

DICHIARAZIONE OPZIONE CEDOLARE SECCA

Premesso che il locatore intende avvalersi dell’art.3 D.L. n. 23 del 14/03/2011 “Opzione per la cedolare secca” ne comunica al conduttore, con il presente atto, la propria intenzione. Ciò comporta, da parte del locatore, la rinuncia a qualsiasi aumento compresi gli incrementi ISTAT, fatta salva la possibilità per il locatore di ritornare alla tassazione ordinaria IRPEF a propria discrezione dandone comunicazione al conduttore tramite raccomandata A.R.
Oltre a ciò informa il conduttore che per tutta la durata dell’opzione viene sospeso il pagamento dell’imposta di registro anche per gli anni successivi, nonché l’imposta di bollo sul contratto.

CONSEGNA CERTIFICAZIONE ENERGETICA (APE)

Con la firma del presente atto il conduttore dichiara di essere stato informato sulle prestazioni energetiche dell’immobile oggetto della locazione. A tale scopo il locatore consegna al conduttore copia dell’attestato di prestazione energetica (APE) che il conduttore è tenuto a conservare con la massima cura e che verrà riconsegnato alla fine della locazione. Ulteriore copia del certificato (APE) viene allegata al presente atto per la registrazione.
Io so che in sede di registrazione l'APE non va allegato al contratto.
La frase 'anche per gli anni successivi' è pleonastica.
Anche la frase 'nonché l'imposta di bollo sul contratto' è pleonastica, perché il bollo, se dovuto, è presente sul contratto già prima che il conduttore firmi: c'è poco da informare.
So anche che all'inquilino basta dare una copia dell'attestato.
Sballo?
 

casanostra

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Va bene Jaco, allora tolgo "anche per gli anni successivi" e "nonchè l'imposta di bollo sul contratto". Quindi non allego nessun APE al contratto ed al conduttore consegno una semplice fotocopia del certificato.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Va bene Jaco, allora tolgo "anche per gli anni successivi" e "nonchè l'imposta di bollo sul contratto". Quindi non allego nessun APE al contratto ed al conduttore consegno una semplice fotocopia del certificato.
Non prendere quel che ho detto per oro incollato: è solo una mia modesta opinione.
Inoltre penso che una copia dell'APE vada alla regione ove è sito l'immobile: la legislazione in materia è infatti in parte di competenza regionale.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto