Rispondo a Ncolitti sui riferimenti normativi.
La norma di riferimento è il Dlgs 192/2005, come modificato dalla Legge 90/2013.
L'art. 6 comma 3 del Dlgs 192/2005 è stato poi modificato dal Dl 145/2013 che ha abrogato l'obbligo di allegazione dell'Ape. E' sufficiente che nel contratto di locazione soggetto a registrazione venga inserita una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e documentazione relative alla prestazione energetica dell'immobile.
Però rimane l'obbligo per il locatore di informare il conduttore sulla prestazione energetica, così come la si deduce dal relativo attestato che deve essere messo a disposizione dell'inquilino dal momento in cui iniziano le trattative, quindi ancora prima della stipulazione del contratto. Quest'obbligo deriva dal comma 2 del citato art. 6 Dlgs 192/2005 così come modificato dalla Legge 90/2013.
In sostanza: nel momento in cui il proprietario decide di concedere a terzi il godimento dell'immobile, anche per un periodo breve come la locazione inferiore a 30 giorni che non è soggetta a registrazione, deve mettere a disposizione dell'inquilino la documentazione sulla prestazione energetica. Di conseguenza deve avere l'Ape.
Non bisogna confondere l'obbligo (tutt'ora in vigore) di dotare di Ape l'immobile ceduto a terzi, con l'obbligo di allegare l'Ape a pena di nullità del contratto (che è stato abrogato dal Dl 145/2013).
Questo è il pare ottenuto dagli agenti immobiliari che ho contattato, i quali mi dicono essersi rivolti agli uffici legali della loro categoria.
Anche a me sembra complicato e mi chiedo se e in che modo vengano fatti i controlli e sanzionata la mancanza dell'Ape in caso di contratti di locazione non soggetti a registrazione.