Vero, purtroppo quando ci sono di mezzo dei diritti di proprietà dovesse mai essere impugnato il regolamento (che deve ricalcare anche la divisione documentale delle parti comuni ed una loro precisa attribuzione a questo o a quello)
Ok che a pensar male tanto volte ci si azzecca...ma qui stiamo parlando di unità derivate da una trasformazione di locali facenti parte di 2 Condomini già esistenti...dubito che se chi ha ralizzato la modifica avesse "usurpato" la proprietà di altri (con la realizzazione della rampa) i danneggiati non avrebbero già dato fuoco alle polveri.
Altrettanto non posso pensare che una pluralità di atti (rogiti dei nuovi garage) registrati forse da diversi notai...abbiano omesso di verificare la liceità di quanto venduto.
Quindi "accantonata" la questione chi era proprietario e chi non lo è...la questione da risolvere è la "gestione amministrativa".
Intanto i nuovi condomini (quanti hanno acquistato garages senza essere già parte delal compagine) sono a tutti gli effetti comproprietari anche delel altre parti comuni e in quanto tali obbligati a partecipare alle spese di manutenzione di tetti, muri maestri etc etc.
Ne consegue che i 2 amministratori non possono "permettersi" di ignorare la necessità di adeguarsi alle mutate compagini con tutte le incombenze derivanti.
L'unica variabile sarebbe se l'area delle rampe appartenesse ad uno solo dei 2 Condomini...ne deriverebbe però una servitù che alla fin fine comporta la stessa modalità di ripartizione delle spese.
In realtà non è nemmeno acclarato se i 2 Condomini distinti fossero già da considerarsi un Supercondominio.