Dimaraz

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Vero, purtroppo quando ci sono di mezzo dei diritti di proprietà dovesse mai essere impugnato il regolamento (che deve ricalcare anche la divisione documentale delle parti comuni ed una loro precisa attribuzione a questo o a quello)

Ok che a pensar male tanto volte ci si azzecca...ma qui stiamo parlando di unità derivate da una trasformazione di locali facenti parte di 2 Condomini già esistenti...dubito che se chi ha ralizzato la modifica avesse "usurpato" la proprietà di altri (con la realizzazione della rampa) i danneggiati non avrebbero già dato fuoco alle polveri.
Altrettanto non posso pensare che una pluralità di atti (rogiti dei nuovi garage) registrati forse da diversi notai...abbiano omesso di verificare la liceità di quanto venduto.

Quindi "accantonata" la questione chi era proprietario e chi non lo è...la questione da risolvere è la "gestione amministrativa".
Intanto i nuovi condomini (quanti hanno acquistato garages senza essere già parte delal compagine) sono a tutti gli effetti comproprietari anche delel altre parti comuni e in quanto tali obbligati a partecipare alle spese di manutenzione di tetti, muri maestri etc etc.
Ne consegue che i 2 amministratori non possono "permettersi" di ignorare la necessità di adeguarsi alle mutate compagini con tutte le incombenze derivanti.

L'unica variabile sarebbe se l'area delle rampe appartenesse ad uno solo dei 2 Condomini...ne deriverebbe però una servitù che alla fin fine comporta la stessa modalità di ripartizione delle spese.

In realtà non è nemmeno acclarato se i 2 Condomini distinti fossero già da considerarsi un Supercondominio.
 

basty

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qui stiamo parlando di unità derivate da una trasformazione di locali facenti parte di 2 Condomini già esistenti...
Questo è solo il punto di partenza della domanda del postante: che lasciava trasparire una certa indeterminazione e superficialità per quanto concerne la definizione di ciò che è comune a tutti, a +B o solo a ciascun fabbricato.
dubito che se chi ha ralizzato la modifica avesse "usurpato" la proprietà di altri
Per la verità nessuno l'ha messo in dubbio.
Intanto i nuovi condomini (quanti hanno acquistato garages senza essere già parte delal compagine) sono a tutti gli effetti comproprietari anche delel altre parti comuni e in quanto tali obbligati a partecipare alle spese di manutenzione di tetti, muri maestri etc etc.
Appunto, e ciò differisce dall'ipotesi del postante di considerare i proprietari dei box come entità a se stante.
Ne consegue che i 2 amministratori non possono "permettersi" di ignorare la necessità di adeguarsi alle mutate compagini con tutte le incombenze derivanti.
Già ripetutamente affermato: deve convincersene solo più il postante.
L'unica variabile sarebbe se l'area delle rampe appartenesse ad uno solo dei 2 Condomini...
Qui toglierei il condizionale e la variabile: che l'area della rampa appartenga al (sia amministrata dal) condominio A è stato affermato al post #1.
Ecco il perchè della dissertazione su chi sia effettivamente il proprietario di questa parte comune: comune al solo A o a tutti? Non cambierebbe come dici la gestione, vista la presenza della servitù: ma implicitamente fa capire che non è molto chiaro come siano state assegnate le porzioni delle due particelle di suolo originarie al momento della vendita separata, e cosa effettivamente sia rimasto in comune a tutti, al di la della scelta amministrativa (due condomini)
In realtà non è nemmeno acclarato se i 2 Condomini distinti fossero già da considerarsi un Supercondominio.
Questa non la capisco, nel senso letterale: cosa vuoi intendere?
.
 

Daniele 78

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Professionista
Grazie @basty io ho cercato proprio di far capire a @Dimaraz proprio questa cosa qua
Non cambierebbe come dici la gestione, vista la presenza della servitù: ma implicitamente fa capire che non è molto chiaro come siano state assegnate le porzioni delle due particelle di suolo originarie al momento della vendita separata, e cosa effettivamente sia rimasto in comune a tutti, al di la della scelta amministrativa (due condomini)
Insomma quando non è molto chiara la divisione delle proprietà agli atti potrebbero venir fuori contenziosi a non finire per le spese, senza considerare i contenziosi che potrebbero venir fuori se ciò che eventualmente è stato allegato ad un atto (La Planimetria catastale con la sua visura oltre all'Agibilità) non corrispondessero con quanto esiste in realtà.

Non si è ancora capito che questi atti stanno agli immobili quanto il libretto di circolazione sta ai veicoli, perché ormai è così.
 

basty

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senza considerare i contenziosi che potrebbero venir fuori se ciò che eventualmente è stato allegato ad un atto (La Planimetria catastale con la sua visura oltre all'Agibilità) non corrispondessero con quanto esiste in realtà.
... io cercavo anche di aggiungere che contenziosi potrebbero venire fuori anche quando la titolarità indicata a catasto (soprattutto su beni comuni censibili e non censibili) o indicata in un ipotetico RdC, non corrispondesse alla realtà descritta sui rogiti.
 

Dimaraz

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Qui toglierei il condizionale e la variabile: che l'area della rampa appartenga al (sia amministrata dal) condominio A è stato affermato al post #1.
2 - L'unica rampa di accesso al locale ed ai box appartiene al solo condominio A (regolazione transiti con semaforo automatico).

Io lascerei il Condizionale perchè non è da un semplice rilievo visivo che si può affermare a chi appartenga cosa.
Ovviamente sitamo "brancolando" senza aver ancora visto uno straccio di planimetria...ma se il costruttore ha potuto fare la rampa significa che tale superficie era di sua esclusiva proprietà...oppure che gli altri comproprietari (Condominio A) gli hanno "regalato" diritto in tal senso.
Ciò non sposta di una virgola la ripartizione amministrativa di tale area che è di competenza dei soli proprietari di garage. Anche fossero un solo Condominio si tratterebbe di utilizzare la formula del Condominio Parziale.

d'altra parte ci sono tutti i corridoi di manovra che ricadono in parte in un condominio e in parte in un altro (nessun box, per fortuna, si trova a cavallo tra i due condomini: sono tutti o da una parte o dall'altra della rampa, che, in pratica, divide un condominio dall'altro).

Questa non la capisco, nel senso letterale: cosa vuoi intendere?

Mi riferisco a quanto detto qui
le Particelle, a seconda dell'ubicazione dei box, sono quelle su cui insistono i due condomini (si tratta di due particelle su cui insistono entrambi i condomini, ciascuno per una parte, per cui alcuni box hanno una particella e altri un'altra, indipendentemente dal condominio sotto cui si trovano)

Significa che i 2 stabili sono stati costruiti a cavallo di 2 lotti...di fatto unificandoli.
Per l'epoca della costruzione non esistenva il concetto di supercondominio e la mancanza di impianti comuni ha portato alla scelta di 2 entità separate.
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
... io cercavo anche di aggiungere che contenziosi potrebbero venire fuori anche quando la titolarità indicata a catasto (soprattutto su beni comuni censibili e non censibili) o indicata in un ipotetico RdC, non corrispondesse alla realtà descritta sui rogiti.

Ripeto: sono stati realizzati e compravenduti (recentemente) box auto...ovvero quanti professionisti hanno dovuto mettere la firma sulla correttezza del'opera e della compravendita?
 

basty

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Ripeto: sono stati realizzati e compravenduti (recentemente) box auto...ovvero quanti professionisti hanno dovuto mettere la firma sulla correttezza del'opera e della compravendita?
E daie: nessuno mette in discussione la correttezza dell'opera.
Qui si parla e si cerca di capire come sia lo stato di fatto.
 

basty

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Proprietario Casa
Io lascerei il Condizionale perchè non è da un semplice rilievo visivo che si può affermare a chi appartenga cosa.
Appunto: allora servono indagini più o meno approfondite. Non te la prendere se per descriverle si è scritto un tomo tipo Guerra e Pace.
se il costruttore ha potuto fare la rampa significa che tale superficie era di sua esclusiva proprietà...oppure che gli altri comproprietari (Condominio A) gli hanno "regalato" diritto in tal senso.
Qui mi pare che vai fuori tema: mi pare lecito supporre che la rampa sia sempre esistita, che il costruttore sia stato unico per tutto il complesso A+B e che ne fosse all'origine il solo proprietario: che la rampa esistesse da sempre lo fa supporre il fatto che il locale a cui dava accesso fosse inizialmente un magazzino, successivamente frazionato in tanti box individuali rivenduti.

Ciò non sposta di una virgola la ripartizione amministrativa di tale area che è di competenza dei soli proprietari di garage.
Posso dire dipende? La rampa , preesistente, era di proprietà del solo magazzino o era definita P.C. a tutto l'edificio A ?

Anche fossero un solo Condominio si tratterebbe di utilizzare la formula del Condominio Parziale.
Questo è quello che amministrativamente fanno: ma devono intendersi su come gestire box, rampa e che so d'altro : come parti separate o parti appartenenti a ciascun condominio? Mi pare che tu stia rismontando una tua stessa ipotesi.

Significa che i 2 stabili sono stati costruiti a cavallo di 2 lotti...di fatto unificandoli.

Questo "di fatto" è da esaminare con le sue implicazioni: tant'è che catastalmente non sembra abbiano assunto una singola nuova particella catastale al catasto fabbricati, magari distinta dalle denominazioni al Catasto Terreni. Così che essendo gli edifici A e B, entrambi a cavallo delle due particelle X e Y, è stato scritto che anche gli alloggi hanno assunto come nr di particella X o Y : venendosi a quanto pare a trovare che ciascun edificio, A o B, raccoglie sia u.i. X che Y.
Cosa quindi in questo caso si sia riunificato o separato, delle parti comuni , mi sembra un quesito da approfondire.
A prescindere da quale comportamento catastale oggi sarebbe richiesto.

Per l'epoca della costruzione non esistenva il concetto di supercondominio e la mancanza di impianti comuni ha portato alla scelta di 2 entità separate.
Continuo a non capire perchè accenni ad un "fantomatico" concetto di supercondominio: intanto questa è una definizione che non esiste: il codice civile ha solo preso atto possano esistere realtà in cui più condomini o edifici abbiano parti in comune (art 1117bis, e art. 67 d.a.). realtà che esistono da sempre e di cui c'era una specie di vuoto normativo, colmato (forse) dai due articoli citati.
Nella sostanza quindi non è questione di denominazioni, ma di cosa appartenga a chi e a cosa.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Appunto: allora servono indagini più o meno approfondite.

Liberi di fare tutte le indagini che volete se avete tempo e soldi da perdere...ma non servono a nulla per la questione qui posta.

Continuo a non capire perchè accenni ad un "fantomatico" concetto di supercondominio: intanto questa è una definizione che non esiste:

Nemmeno opinabile....neghi e ti autosmentisci.
Gli articoli che hai citato "normano" ...il termine è coniato direttamente dalla Giurisprudenza:
Cassazione Civile, sez. II, sentenza 14/11/2012 n° 19939

Mi pare di aver già detto tutto.
Proseguire diventa la solita inutile discussione.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Liberi di fare tutte le indagini che volete se avete tempo e soldi da perdere...ma non servono a nulla per la questione qui posta.
Noi non facciamo alcuna indagine: magari abbiamo tempo da "spendere" ma non spendiamo nemmeno una lira.

Che le indagini suggerite non servano a nulla per la questione qui posta è un tuo parere, non dimostrato, e contestato
...il termine è coniato direttamente dalla Giurisprudenza:
... che fa giurisprudenza, ma non crea nessun concetto: al massimo prende atto del "fenomeno" esistente e lo denomina con un neologismo da lei inventato.
Il fenomeno/concetto esisteva da prima che la cassazione ne attribuisse un nome.
Mi pare di aver già detto tutto.
Proseguire diventa la solita inutile discussione.
Ipse dixit....

Dobbiamo forse chiederti il permesso se nel caso ritenessimo opportuno continuare in questo dialogo a distanza?
 

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