COMPLIMENTI A QUESTO GIUDICE!!!Questo è ciò che è stato aggiunto!!
qui addirittura si parla di ESORBITANZA dai principi e criteri direttivi della legge delega!!!
Reg. ord. n. 49 del 2013
Ordinanza del Tribunale di Palermo del 15/11/2012
Notifica del 15/01/2013
Tra:
Oggetto:
Locazione di immobili urbani - Contratti di locazione ad uso abitativo, comunque stipulati, non registrati entro il termine stabilito dalla legge - Disciplina applicabile a decorrere dalla (tardiva) registrazione - Determinazione della durata legale del contratto in quattro anni, con rinnovo automatico alla scadenza, e fissazione del canone annuo in misura pari al triplo della rendita catastale (oltre adeguamento ISTAT) in sostituzione del maggior importo eventualmente convenuto dalle parti - Previsioni introdotte [contestualmente al regime della cedolare secca sugli affitti] da decreto legislativo in materia di federalismo fiscale - Denunciata esorbitanza dai principi e criteri direttivi della legge n. 42 del 2009 e contrasto con le finalità proprie di essi - Inosservanza di disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente assunte come principi generali dell'ordinamento tributario - Eccesso di delega - Compressione delle facoltà insite nel diritto di proprietà, per effetto della riduzione del canone locatizio ben al di sotto dei valori di mercato - Disparità di trattamento tra contratti di locazione di immobili ad uso abitativo e ad uso commerciale, nonché fra conduttore e locatore coobbligati all'adempimento fiscale omesso o ritardato - Irragionevole applicabilità delle previsioni censurate anche nel caso in cui il contratto registrato indichi un importo inferiore a quello effettivo - Equiparazione in tale ipotesi dell'evasione parziale dei tributi a quella totale, con riduzione dell'entrata tributaria, nocumento per l'erario e vantaggio solo per il conduttore.
Ad alcuni darà fastidio, ma questi tizi si sono mai chiesti perché gli inquilini, con contratto firmato, non lo abbiano mai registrato se non dopo questa legge?