S

stemar

Ospite
Gent.mo Avv. L'eccezione di incostituzionalità è stata presentata nella memoria difensiva (riportando anche il caso di Salerno) come anche l'irretroattività come anche la mediazione non andata a buon fine, ma nell'udienza di ottobre c'è stato solo un rinvio a oggi e oggi ancora di qualche settimana ... quindi non so il giudice cosa farà, se sospenderà o andrà a sentenza ma l'avvocato è sicuro che andrà a sentenza (però sull'esito non è altrettanto sicuro). Io da profano sono d'accordo con Lei sull'esito molto rischioso in questo momento .. infatti preferirei un lungo rinvio e gliel'ho fatto presente ma ognuno è gesloso delle proprie idee e quindo ... potrò giudicare il suo operato solo alla fine di questa brutta situazione. Vediamo

Purtroppo queste cose me le dice a voce e non si sogna proprio di fornirmi scritti e documenti ... purtroppo devo fare solo atti di fede ... l'unica cosa che potrò fare e dirvi come andrà a finire la mia di causa

Se il tuo avvocato ti da i riferimenti................
Sarebbe di primaria importanza per tutti noi.


Purtroppo queste cose me le dice a voce e non si sogna proprio di fornirmi scritti e documenti ... purtroppo devo fare solo atti di fede ... l'unica cosa che potrò fare e dirvi come andrà a finire la mia di causa

Fonte: (11) Denunciati ai sensi DL 23/2011 8° comma : che azioni avete intrapreso ? | Pagina 148 | propit.it - Forum per la Casa
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Purtroppo queste informazioni me le dice a voce e non mi lascia mai documenti scritti....pertanto faccio un atto di fede

Non conosco i dettagli della tua causa, ma di certo andare a sentenza adesso con il decreto 23/2011 operativo e senza situazioni particolari da eccepire è assai rischioso, specialmente a Roma. La sicurezza del tuo avvocato dipende dal fatto che se l'eccezione di incostituzionalità non la presenta lui il giudice di certo non se ne prende la briga e, quindi, la causa va a sentenza. Comunque, anche se l'esito della causa non è favorevole, puoi fare appello sperando che, nelle more di questo, esca la sentenza della Corte.
Paolino55
Per curiosità qual'è la scadenza per fare applello?
 

Tawdee

Membro Attivo
Proprietario Casa
Gent.mo Avv. L'eccezione di incostituzionalità è stata presentata nella memoria difensiva (riportando anche il caso di Salerno) come anche l'irretroattività come anche la mediazione non andata a buon fine, ma nell'udienza di ottobre c'è stato solo un rinvio a oggi e oggi ancora di qualche settimana ... quindi non so il giudice cosa farà, se sospenderà o andrà a sentenza ma l'avvocato è sicuro che andrà a sentenza (però sull'esito non è altrettanto sicuro). Io da profano sono d'accordo con Lei sull'esito molto rischioso in questo momento .. infatti preferirei un lungo rinvio e gliel'ho fatto presente ma ognuno è gesloso delle proprie idee e quindo ... potrò giudicare il suo operato solo alla fine di questa brutta situazione. Vediamo

Purtroppo queste cose me le dice a voce e non si sogna proprio di fornirmi scritti e documenti ... purtroppo devo fare solo atti di fede ... l'unica cosa che potrò fare e dirvi come andrà a finire la mia di causa




Purtroppo queste cose me le dice a voce e non si sogna proprio di fornirmi scritti e documenti ... purtroppo devo fare solo atti di fede ... l'unica cosa che potrò fare e dirvi come andrà a finire la mia di causa

Fonte: (11) Denunciati ai sensi DL 23/2011 8° comma : che azioni avete intrapreso ? | Pagina 148 | propit.it - Forum per la Casa
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Purtroppo queste informazioni me le dice a voce e non mi lascia mai documenti scritti....pertanto faccio un atto di fede


Per curiosità qual'è la scadenza per fare applello?


In riferimento agli articoli 325, 326 e 327 del codice di procedura civile. Per quanto riguarda i termini per impugnare in appello, una sentenza di primo grado, il codice di rito prevede un termine breve di 30 giorni, a partire dalla notifica della sentenza, e un termine lungo di sei mesi, in mancanza di notifica della sentenza, decorrente dalla pubblicazione della sentenza medesima, ai sensi dell'articolo 327 del codice di procedura civile. Poiché la sentenza ti è stata notificata dalla controparte, a mezzo posta, la stessa doveva essere impugnata in appello entro 30 giorni dalla notifica. Non sei più nei termini per presentare appello contro la sentenza.

Art. 325 del codice di procedura civile. Termini per le impugnazioni

Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'art. 404, secondo comma, e' di trenta giorni. E' anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro le sentenze delle corti di appello.
Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di giorni sessanta.
Art. 326 del codice di procedura civile. Decorrenza dei termini

I termini stabiliti nell'articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui e' stato scoperto il dolo o la falsita' o la collusione o e' stato recuperato il documento o e' passata in giudicato la sentenza di cui al n. 6 dell'art. 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza.
Nel caso previsto nell'art. 332, l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti.
Art. 327 del codice di procedura civile. Decadenza dall'impugnazione

Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullita' della citazione o della notificazione di essa, e per nullita' della notificazione degli atti di cui all'art. 292.


http://www.legaleconsulenza.it/diri...rmine-breve-e-termine-lungo.html#.UUhT7tbdeUM
 
S

stemar

Ospite
Non conosco i dettagli della tua causa, ma di certo andare a sentenza adesso con il decreto 23/2011 operativo e senza situazioni particolari da eccepire è assai rischioso, specialmente a Roma. La sicurezza del tuo avvocato dipende dal fatto che se l'eccezione di incostituzionalità non la presenta lui il giudice di certo non se ne prende la briga e, quindi, la causa va a sentenza. Comunque, anche se l'esito della causa non è favorevole, puoi fare appello sperando che, nelle more di questo, esca la sentenza della Corte.
Paolino55
Faccio un'ipotesi in caso di sentenza di primo grado sfavorevole e in caso di rinuncia all'appello (che mi sembra debba essere fatto entro 30 gg come da messaggio precedente), se la corte dovesse dire successivamente che la legge è incostituzionale ciò varrebbe anche per me non avendo fatto appello? in pratica l'incostituzionalità di una legge vale con retroattività anche su sentenze definitive precedenti?
 
M

mariaconcetta

Ospite
All'Agenzia delle Entrate non sanno che pesci prendere. Comunque le tasse vanno pagate sul contratto registrato dal proprietario. Addirittura ci sono casi in cui nella stessa giornata inquilino e proprietario registravano il contratto in due Agenzia delle Entrate diverse della città e in base al n° di protocollo si stabilisce chi lo ha registrato per prima. Sono sconcertata perchè è una legge fatta con i piedi e solo per far mettere in contrasto inquilino e proprietario.
 

delmo68

Membro Attivo
Proprietario Casa
Questo è ciò che è stato aggiunto!!
qui addirittura si parla di ESORBITANZA dai principi e criteri direttivi della legge delega!!!

Reg. ord. n. 49 del 2013
Ordinanza del Tribunale di Palermo del 15/11/2012
Notifica del 15/01/2013
Tra:
Oggetto:
Locazione di immobili urbani - Contratti di locazione ad uso abitativo, comunque stipulati, non registrati entro il termine stabilito dalla legge - Disciplina applicabile a decorrere dalla (tardiva) registrazione - Determinazione della durata legale del contratto in quattro anni, con rinnovo automatico alla scadenza, e fissazione del canone annuo in misura pari al triplo della rendita catastale (oltre adeguamento ISTAT) in sostituzione del maggior importo eventualmente convenuto dalle parti - Previsioni introdotte [contestualmente al regime della cedolare secca sugli affitti] da decreto legislativo in materia di federalismo fiscale - Denunciata esorbitanza dai principi e criteri direttivi della legge n. 42 del 2009 e contrasto con le finalità proprie di essi - Inosservanza di disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente assunte come principi generali dell'ordinamento tributario - Eccesso di delega - Compressione delle facoltà insite nel diritto di proprietà, per effetto della riduzione del canone locatizio ben al di sotto dei valori di mercato - Disparità di trattamento tra contratti di locazione di immobili ad uso abitativo e ad uso commerciale, nonché fra conduttore e locatore coobbligati all'adempimento fiscale omesso o ritardato - Irragionevole applicabilità delle previsioni censurate anche nel caso in cui il contratto registrato indichi un importo inferiore a quello effettivo - Equiparazione in tale ipotesi dell'evasione parziale dei tributi a quella totale, con riduzione dell'entrata tributaria, nocumento per l'erario e vantaggio solo per il conduttore.
 

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