Leggo in parecchi post che gli inquilini che si sono autoridotti il canone in base all'art. 3 commi 8 e 9 del Dlgs. 14 Marzo 2011, n. 23 non pagano più nemmeno le utenze.
Ciò significa che le utenze non sono intestate agli inquilini bensì ai proprietari, i quali provvedono a pagare le bollette e poi richiedono ai primi il rimborso (che magari viene negato).
Vorrei dire che in caso di conflitto tra proprietario e inquilino questa è un'arma terribile in mano dell'inquilino, strumento che rischia di procurare ancora più danni di quanti già l'applicazione della norma in questione ne provochi.
Ritengo che in situazioni del genere i proprietari in questione possano, con un minimo preavviso (8 giorni) inviato tramite raccomandata all'inquilino, recarsi dai gestori e disdire le utenze.
Così facendo almeno gli inquilini dovranno rifare i contratti di fornitura a loro nome, cosa che provocherà loro l'impossibilità di sottrarsi al pagamento dei consumi ed eviterà di provocare ulteriori danni economici ai proprietari.
Ciò significa che le utenze non sono intestate agli inquilini bensì ai proprietari, i quali provvedono a pagare le bollette e poi richiedono ai primi il rimborso (che magari viene negato).
Vorrei dire che in caso di conflitto tra proprietario e inquilino questa è un'arma terribile in mano dell'inquilino, strumento che rischia di procurare ancora più danni di quanti già l'applicazione della norma in questione ne provochi.
Ritengo che in situazioni del genere i proprietari in questione possano, con un minimo preavviso (8 giorni) inviato tramite raccomandata all'inquilino, recarsi dai gestori e disdire le utenze.
Così facendo almeno gli inquilini dovranno rifare i contratti di fornitura a loro nome, cosa che provocherà loro l'impossibilità di sottrarsi al pagamento dei consumi ed eviterà di provocare ulteriori danni economici ai proprietari.