paolino55

Membro Junior
Segnalo la coraggiosa (ed incoraggiante) sentenza del Tribunale di Palermo, Giudice Sciortino, resa nel dicembre 2012, che sancisce la irretroattività del vituperato decreto 23/2011 e condanna l'inquilino a corrispondere le somme non pagate con la autoriduzione del canone. Purtroppo svolgo l'attività di avvocato a Roma dove la situazione è piuttosto diversa e i giudici sono ciecamente schierati a favore degli inquilini...
P.C.
 

dsawoods

Membro Ordinario
Segnalo la coraggiosa (ed incoraggiante) sentenza del Tribunale di Palermo, Giudice Sciortino, resa nel dicembre 2012, che sancisce la irretroattività del vituperato decreto 23/2011 e condanna l'inquilino a corrispondere le somme non pagate con la autoriduzione del canone. Purtroppo svolgo l'attività di avvocato a Roma dove la situazione è piuttosto diversa e i giudici sono ciecamente schierati a favore degli inquilini...
P.C.

Senta ma le chiedo se tra 2 anni (alla prima scadenza) do' disdetta al tizio perche' mi serve l'immobile per uso personale mi viene certamente rilasciato oppure lui si puo' opporre
 
S

stemar

Ospite
Irretroattività

Segnalo la coraggiosa (ed incoraggiante) sentenza del Tribunale di Palermo, Giudice Sciortino, resa nel dicembre 2012, che sancisce la irretroattività del vituperato decreto 23/2011 e condanna l'inquilino a corrispondere le somme non pagate con la autoriduzione del canone. Purtroppo svolgo l'attività di avvocato a Roma dove la situazione è piuttosto diversa e i giudici sono ciecamente schierati a favore degli inquilini...
P.C.

Gent.mo Avv.
potrebbe pubblicare questa sentenza con le motivazioni del giudice Sciortino di Palermo. si tratta di una sentenza o di una ordinanza poichè già il giudice De Gregorio di Palermo in un paio di ordinanze che sono pubblicate in questo forum ma di rilascio provvisorio di immobile ha motivato con la irretroattività della legge il rilascio provvisorio in fase sommaria del giudizio. Se questa è una vera e propria sentenza cerchi di pubblicarla a dia indicazioni più puntuali poichè la mia udienza e il 19/3/2013 e abbiamo invocato la irretroattività alla VI sez. Tribunale di Roma ma abbiamo bisogno di documenti a supporto.
La ringrazio ci faccia sapere
 
S

stemar

Ospite
importante: sentenza che conferma la irretroattività della 23/2011

Gent.mo Avv.
potrebbe pubblicare questa sentenza con le motivazioni del giudice Sciortino di Palermo. si tratta di una sentenza o di una ordinanza poichè già il giudice De Gregorio di Palermo in un paio di ordinanze che sono pubblicate in questo forum ma di rilascio provvisorio di immobile ha motivato con la irretroattività della legge il rilascio provvisorio in fase sommaria del giudizio. Se questa è una vera e propria sentenza cerchi di pubblicarla a dia indicazioni più puntuali poichè la mia udienza e il 19/3/2013 e abbiamo invocato la irretroattività alla VI sez. Tribunale di Roma ma abbiamo bisogno di documenti a supporto.
La ringrazio ci faccia sapere
Grazie Avvocato
HO TROVATO LA SENTENZA ALLEGO IL LINK !!! Fate girare l'informazione per allegarla alle vostre cause!!

IL CASO - Locazioni, disciplina ex art. 3 d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 (c.d. cedolare secca), nullità e conseguente sostituzione automatica delle clausole; disciplina transitoria e applicabilità ai contratti pregressi


Tribunale di Palermo, sent. 21 dicembre 2012 (est. D. Sciortino)
Tribunale Palermo, 21 dicembre 2012 - - Est. Dora Sciortino.

Locazioni - Disciplina ex art. 3 d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 (c.d.“cedolare secca”) - Nullità e conseguente sostituzione automatica delle clausole - Disciplina transitoria - Applicabilità ai contratti pregressi - Esclusione.

Locazioni - Risoluzione del contratto - Grave inadempimento del conduttore - Imputabilità - Necessità.

Disciplina ex art. 3 d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 (c.d. “cedolare secca”) - Inapplicabilità ai contratti pregressi - Errore del conduttore - Scusabilità - Risoluzione del contratto per inadempimento - Esclusione.

Locazioni - Disciplina ex lege n. 311 del 30 dicembre 2004 (c.d. Finanziaria 2005) - Registrazione - Natura - Condizione legale di efficacia del contratto.

Locazioni - Disciplina ex art.3 d.l.gs. n. 23 del 14 marzo 2011 (c.d. “cedolare secca”) - Disciplina ex lege n. 311 del 30 dicembre 2004 (c.d. Finanziaria 2005) - Registrazione - Perfezionamento negozio giuridico - Attività o inadempimenti successivi del locatore - Irrilevanza ai fini civilistici.

La disciplina prevista dall’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 si applica ai soli rapporti instaurati successivamente alla sua entrata in vigore, e ciò sia ai sensi dell’art. 11 delle disposizioni delle preleggi del codice civile (avendo essa natura sanzionatoria), sia in forza dei principi generali in materia di nullità. Essa prevede, infatti, una nullità ed una conseguente sostituzione automatica di clausole correlata ad un (mancato) adempimento formale, quale è, appunto, la registrazione del contratto; sicché non può che incidere sul momento genetico della fattispecie negoziale, mentre non può determinare - in assenza di una espressa disposizione di legge - la nullità sopravvenuta di un rapporto già validamente stipulato secondo la normativa ratione temporis applicabile. (Federico Russo) (riproduzione riservata)

La pronuncia di risoluzione del contratto di locazione presuppone l’imputabilità, almeno a titolo di colpa, del grave inadempimento del conduttore. Ne consegue che, ferma restando la non retroattività della disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, deve considerarsi incorso in errore scusabile, e dunque esente da colpa, il conduttore che abbia, in buona fede, corrisposto al locatore il minor importo del canone di locazione, come determinato dall’Agenzia delle Entrate (sull’errato presupposto dell’applicabilità del citato d.lgs. 23/2011 ad un contratto anteriormente stipulato). Deve conseguentemente essere disattesa la domanda di risoluzione del contratto, richiesta dal locatore per grave inadempimento del conduttore, fermo restando l’obbligo del conduttore di corrispondere al locatore le maggiori somme dovute, maggiorate degli interessi legali. (Federico Russo) (riproduzione riservata)

Ai sensi della legge n. 311 del 30.12.2004 (Finanziaria 2005) la registrazione del contratto di locazione deve essere intesa non come requisito di validità ed esistenza in senso stretto del contratto, ma come condizione legale di efficacia del contratto, di talché la registrazione condiziona sospensivamente il prodursi degli effetti propri del negozio giuridico, ma una volta avveratasi permette il prodursi di tali effetti dal momento della stipula del contratto ai sensi dell’art. 1360 c.c.. (Federico Russo) (riproduzione riservata)

Una volta registrato correttamente il contratto di locazione si perfeziona l’iter di formazione del negozio giuridico. Ne consegue che, ai sensi della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e dell’art. 3 del d.lgs. n.23 del 14 marzo 2011, debbono ritenersi rispettati, a fini civilistici, i requisiti di validità ed efficacia del contratto, senza che abbiano rilievo alcuno, sempre sotto il profilo civilistico, eventuali inattività o inadempimenti tributari successivi delle parti. Non comporta, in particolare, la nullità del contratto la sopravvenuta comunicazione al fisco dell’avvenuta risoluzione del rapporto. (Federico Russo) (riproduzione riservata)
 

delmo68

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ecco il testo integrale integrale in formato pdf della sentenza di Palermo.
P.C.
Non vorrei dirlo, ma in questa sentenza mi sembra che il contratto , essendo stato registrato nel 2009, fosse valido a tutti gli effeti , proprio perche, come dice il giudice, registrato prima dell'entrata in vigore del d lgs 23/2011. Se la locatrice invece lo avesse registrato a settembre 2011 secondo me questa sentenza sull'irretroattività non sarebbe stata pronunciata.Spero di sbagliarmi!!!
 

paolino55

Membro Junior
Irretroattività

Il concetto espresso chiaramente nella sentenza è che il decreto in questione è applicabile solo ai rapporti instaurati dopo l'entrata in vigore del decreto stesso e non può applicarsi ai contratti di locazione pregressi. E ciò in quanto, consistendo le disposizioni del decreto in una sostanziale sanzione ad un comportamento omissivo del contribuente, non possono investire rapporti validi tra privati stipulati anteriormente in base ad una pregressa e valida normativa.
Si riuscirà a farlo entrare nella testolina dei "soloni" della VI sezione del Tribunale di Roma?
P.C.
 

delmo68

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il concetto espresso chiaramente nella sentenza è che il decreto in questione è applicabile solo ai rapporti instaurati dopo l'entrata in vigore del decreto stesso e non può applicarsi ai contratti di locazione pregressi. E ciò in quanto, consistendo le disposizioni del decreto in una sostanziale sanzione ad un comportamento omissivo del contribuente, non possono investire rapporti validi tra privati stipulati anteriormente in base ad una pregressa e valida normativa.
Si riuscirà a farlo entrare nella testolina dei "soloni" della VI sezione del Tribunale di Roma?
P.C.
io mi auguro e spero di si', se entra in testa ai soloni entra in testa a tutti !!
 

dsawoods

Membro Ordinario
Non vorrei dirlo, ma in questa sentenza mi sembra che il contratto , essendo stato registrato nel 2009, fosse valido a tutti gli effeti , proprio perche, come dice il giudice, registrato prima dell'entrata in vigore del d lgs 23/2011. Se la locatrice invece lo avesse registrato a settembre 2011 secondo me questa sentenza sull'irretroattività non sarebbe stata pronunciata.Spero di sbagliarmi!!!


Penso che in questo caso il contratto era gia' nel 2009 registrato e quindi reso valido a tutti gli effetti di legge prima della norma
 

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