Cari avvocati e Cari Giudici e Cari interessati tutti,
finalmente sono in grado di comunicarVi l'esito dello sforzo profuso con lo studio e la proposizione dell'eccezione di legittimità costituzionale sottotrascritta e che molti di Voi hanno già avuto modo di leggere. Il Tribunale di Roma ha rigettato la suddetta eccezione ritenendola manifestamente infondata. Tuttavia, e questo è importante, ho ottenuto il risultato di farla pubblicare sulla banca dati giuridica LEX24 (del Sole 24 Ore) e di poterla finalmente pubblicare per tutti Voi. Affinché il dibattito (anche interiore) suscitato dalla Vs. ragione, coscienza e (sostenuto dalla) conoscenza possa illuminare un pò Questo Diritto. Spero, soprattutto, in qualche (sopravvissuto) Costituzionalista.
L'Ordinanza del Tribunale di Roma, depositata il 16/7/2012, come detto, è di rigetto dell'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 co. 8 D.Lgs. 2011 n. 23, sollevata dal sottoscritto. Come potrete accertare dalla lettura, il Giudice dimostra onestà intellettuale nella sintesi di quanto dal sottoscritto richiesto ma, a sommesso parere dello scrivente, fallisce nel rispondere ai quesiti posti dal sottoscritto, con particolare riferimento alle denunciate violazioni dell'art. 76 Cost. e degli artt. 3, 42 e 97 Cost.
Gradirei che il dibattito si snodi intorno alle criticità del ragionamento scientifico-giuridico e economico-sociale sotteso alla motivazione, significative anche di un certo condizionamento (che non si può neanche definire ideologico) del pensiero e del senso comune (individuale ma forse collettivo) davvero preoccupante.
Due gli spunti, principali, che lo scrivente ritiene di trarre dalla motivazione dell'Ordinanza e che intende porre all'attenzione e alla discussione di giuristi, in particolare dei Costituzionalisti, e non giuristi.
Una cosa, tuttavia, dovrebbe essere fuor di dubbio, a prescindere dalla prospettiva esperienziale, d'interesse, assiologica e ideologica da cui il ragionamento muove: il meccanismo sanzionatorio introdotto con l'art. 3 co. 8 D.Lgs. 2011 n. 23, costituisce un'inedita, nel nostro Ordinamento, punizione di diritto civile di una parte contrattuale (in regime di vigenza del contratto), incidente sul fondamentale diritto assoluto di proprietà, costituzionalmente tutelato, e assoggettabile a limiti al solo fine di assicurarne la funzione sociale.
Lascio che il dibattito, come spero e credo, porti a risultati fecondi in ordine sia alla valutazione relativa alla capacità e possibilità del meccanismo denunciato di assicurare una funzione sociale della proprietà sia alla capacità e strumentalità del meccanismo per il fine della concretizzazione teleologica dei valori di coesione sociale e solidarietà sociale nonché buon andamento dell'amministrazione pubblica, costituenti dettami fondamentali della Carta Costituzionale, non solo programmaticamente esplicitati negli artt. 2, 3 e 97 Cost., che fondano il consenso volontario del singolo al rispetto del cd. "Contratto Sociale".
Intendo solo porre l'accento sul fatto che, nella motivazione dell'Ordinanza, il Tribunale di Roma, dopo aver sintetizzato con assoluta onestà intellettuale la spiegata eccezione nei suoi presupposti giuridico-sistematici, disattende, senza alcuna giustificazione, l'indicazione del, possibile ma polarmente distante, collegamento - tra la legge delega e la norma denunciata, individuato [nell'art. 2 comma 2 lett. d) L. 2009 n. 42 e art. 26 comma 1 lett. b) L. 2009 n. 42 (Principi direttivi da attuarsi nei decreti delegati in materia di contrasto all'evasione fiscale da parte dei livelli istituzionali della cd. struttura del Federalismo Fiscale e in particolare dei livelli di cui all'art. 119 Cost. nella loro relazione biunivoca con lo Stato, inteso quale Ente Nazionale persona e Complesso dell’Amministrazione pubblica dello Stato)], e, posto nell'eccezione di illegittimità costituzionale, per inferirne l'illegittimità della norma - per, poi, enucleare un preteso altro collegamento di fondamento tra la norma denunciata e la Legge Delega, e cioè l'art. 2 comma 2 lett. c) L. 2009 n. 42 (razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei princìpi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212), che, a parere dello scrivente, costituisce ipo-tesi che sconta non solo un errore concettuale che la pone, come tale, nella condizione di assoluta alienità ai principi teoretico-scientifici della Scienza delle Finanze, ma anche una non conforme applicazione della Giurisprudenza Costituzionale in ordine alla qualità, estensione e limiti dell'attuazione e interpretazione (governativa e giurisprudenziale) della delega parlamentare.
Inoltre, ritengo doveroso, nell’esercizio del diritto di critica, affermare di ritenere sussistente, nella predetta Ordinanza, una preoccupante inversione dell’ordine del ragionamento logico, e sociale , laddove il Tribunale di Roma afferma che il meccanismo sanzionatorio denunciato “lungi dall’apparire fonte di rottura della coesione sociale, si configura come un comportamento pienamente attuativo del principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost.”.
Mi rendo conto che qui si travalica lo stretto confine del diritto, ma proprio per questo ritengo l’Ordinanza del Tribunale di Roma di rilevantissimo interesse sociale e politico, al fine di ponderare dove la nostra sensibilità civile e sociale è approdata o, forse, riapprodata.
Avv. A.P.
Tribunale Roma, Sezione 6 civile
Ordinanza 16 luglio 2012 Integrale
Locazione ad uso abitativo - Sfratto per morosità - Registrazione del contratto - Rendita catastale - Eccezione di legittimità costituzionale art. 3 DLgs 23/2011 - Rigetto
TRIBUNALE DI ROMA
VI Sezione Civile del Tribunale di Roma
Ruolo generale 70641/2011
Il Giudice,
a scioglimento della riserva che precede, sentite le parti, esaminate le loro istanze e note e segnatamente l'istanza depositata in data 7 febbraio 2012 recante eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 3. co. 8, D.L.vo n. 23/2011;
OSSERVA
- (Omissis) intimato a (Omissis) sfratto per morosità con contestuale citazione per convalida, notificata in data 4 ottobre 2011, in ordine al contratto di locazione ad uso abitativo, sottoscritto in data 25/02/1999 e non registrato, dell'immobile sito in Ro. Via (Omissis) proprietà dell'istante;
- a seguito dell'intimato sfratto, la convenuta, in data 24 ottobre 2011 registrava presso l'Agenzia delle Entrate il predetto contratto di locazione:
- nell'ambito del giudizio scaturito dall'opposizione alla predetta intimazione, la convenuta, ha spiegato domanda riconvenzionale chiedendo l'accertamento del canone mensile di Euro 150,00, ridotto rispetto a quello pattiziamente fissato, avvalendosi dell'art. 3, co. 8, del D.L.vo 14 marzo 2011 n. 23;
- parte ricorrente ha chiesto, in ogni caso, rimettersi gli atti alla Corte Costituzionale, denunciando la non conformità alla Carta Fondamentale, in quanto adottata in violazione dell'art. 76 Cost. per eccesso di delega, in violazione dell'art. 42 Cost implicando una compromissione del godimento della proprietà privata sotto forma di imposizione di un vincolo nella fruizione dei giusti frutti, in violazione dell'art. 3 Cost. in quanto il riferimento alla rendita catastale sarebbe inidoneo ad assicurare risultati ragionevoli e uniformi, in violazione dell'art. 2 e 53 Cost., in quanto introdurrebbe un meccanismo di delazione in contrasto con la coesione sociale e de! principio di proporzionalità dell'imposizione fiscale, in violazione dell'art. 3, 53 o 97 della Cost in quanto introdurrebbe un meccanismo che decrementi la base imponibile utile per il gettito fiscale;
- l'istanza appare infondata sotto tutti i profili dedotti:
- pur ravvisandosi il profilo della rilevanza della questione prospettata, essendo"stata invocata la normativa denunciata di incostituzionalità a fondamento delle domande riconvenzionali proposte dalia convenuta, difetta, ai fini delle rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, il profilo della non manifesta infondatezza della questione dedotta;
- ed invero, la disciplina introdotta dalla norma denunciata persegue obiettivi espressamente considerati come principi e criteri direttivi dalla legge delega, tra i quali figurano (cfr. ad 2, let. c, della Legge 5 maggio 2009 n. 42): "razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nei suo complesso; semplificazione dei sistema tributano, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei principi sanciti dallo statuto dei diritti dei contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212";
- nello specifico, il preciso e dettagliato meccanismo previsto dalla norma denunciata è diretto a far emergere rapporti locativi non registrati, con ciò perseguendo le predette finalità di razionalità, efficienza e trasparenza dei sistema tributano;
- per di più, collegandosi la registrazione e il pagamento del tributo ad un contratto, appare ragionevole e congruo, se non indispensabile, coinvolgere le parti nel meccanismo volto all'emersione del rapporto nascosto;
- non sono ravvisabili neppure le altre violazioni rappresentate ed in specie quella di cui ad art. 42 Cost., atteso che il meccanismo legislativo prevede la fissazione di un canone vincolato (ai sensi della lett. c del comma 8 della norma in esame "a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari ai triplo della rendita catastale", oltre l'adeguamento) solo come soluzione residuale, in ipotesi di violazione di obblighi legali, sicché non vi è un'automatica e diretta incisione nel libero godimento della proprietà e dei suoi frutti, rimanendo il locatore libero di contrattare il rapporto nel rispetto della normativa vigente, mentre il regime vincolistico interviene solo come sanzione nell'ipotesi di omessa registrazione;
- d'altro canto, l'inserzione di clausole legali nel regolamento contrattuale è autorizzato dall'art. 1339 c.c., chiara manifestazione della riserva di un potere legislativo di limitazione dell'autonomia contrattuale per interessi generali (con disposizioni anche successive alla conclusione del contratto; cfr. Cass. n. 5286/2000 in materia di applicazione della L. n, 108/1996 a pattuizione di tassi usurari intervenute precedentemente), certamente sussistente nei perseguimento di esigenze sociali e fiscali;
- sotto diverso profilo, l'incentivazione alla registrazione del contratto e alla soddisfazione degli obblighi tributari, lungi dall'apparire fonte di rottura della coesione sociale, si configura come un comportamento pienamente attuativo del principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost che si sostanzia proprio nell'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale, rispetto ai quali quelli tributari si pongono in posizione strettamente funzionale;
infine, il riferimento alla rendita catastale nella determinazione del canone appare - allo stato della normativa vigente come l'unico parametro oggettivo e ragionevole, ancorato ad una distinzione delle unità immobiliari in unità e classi, escludendo i prospettati contrasti con gli artt. 3, 53 e 97 delia Cost.;
P.Q.M.
letti gli artt 134 Cost., e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87,
RIGETTA, ritenendola manifestamente infondata, l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dall'opponente in relazione all'art. 3, co. 8. D.L.vo n. 23/2011;
Rinvia la causa per la discussione all'udienza del 14-12-2012 ore 9,30. manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.