Però si è "dimenticato", forse per una svista, di estendere ai bonus minori quanto previsto dall'art. 119, c. 15 del Decreto Rilancio per il Superbonus:
Non ce n'è bisogno.
Per prassi costante, uniformemente applicata, la detrazione spetta per le spese sostenute, anche prima dell’inizio dei lavori, per:
- la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse comunque richieste dal tipo di lavori;
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- l’acquisto dei materiali;
- l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e la dichiarazione di inizio lavori;
- gli oneri di urbanizzazione;
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati.
L’elencazione riportata non ha valore tassativo in quanto è riferita ai costi ulteriori, rispetto a quelli espressamente menzionati, connessi all’intervento edilizio, tra cui, ad esempio, le spese relative allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori e la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile.
Non sono agevolabili i costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori.
Inoltre, non è agevolabile il compenso straordinario dell’amministratore di condominio, non trattandosi di un costo caratterizzato da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, in quanto gli adempimenti amministrativi rientrano tra gli ordinari obblighi posti a carico dell'amministratore da imputare alle spese generali di condominio.