basty

Membro Storico
Proprietario Casa
all’inizio ho letto diverse inesattezze poi leggermente corrette nel prosieguo.
Forse qualche inesattezza si può rilevare anche nella tua complessivamente interessante risposta.
l'asseverazione della congruità dei prezzi E' un controllo sul computo metrico e dei prezzi usati per contabilizzare i lavori,
Dubito fortemente che venga fatto (o debba essere fatto) il controllo anche del computo metrico: mi pare venga richiesta sostanzialmente la congruità dei prezzi applicati .
in merito alla detraibilità degli onorari per .... sono d'accordo che siano detraibili,
Siamo d'accordo tutti: ma speriamo lo sia (sarà) anche il legislatore nella conversione/precisazione del contenuto del DL, che per ora pare abbia dimenticato di precisarlo in relazione ai cosiddetti "altri bonus"
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Dubito fortemente che venga fatto (o debba essere fatto) il controllo anche del computo metrico: mi pare venga richiesta sostanzialmente la congruità dei prezzi applicati .
"congruità dei prezzi" è un "tecnicismo" che implica cominciare a monte, proprio dal computo metrico....a conferma vengono chiamati in causa i prezzari riconosciuti Regionali.
lo hai scritto anche te al plurale "dei" non del prezzo finale......
del resto, in che modo verificheresti la congruità dei prezzi se non controllandone prima voci e categorie dei lavori e poi i relativi prezzi unitari (o non) per essi applicati nel computo ?
Quindi chi vuol fare tale asseverazione deve cominciare proprio dal computo metrico definito per quantificare il "peso" dei dei costi dei lavori/finanziamento
 
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basty

Membro Storico
Proprietario Casa
lo hai scritto anche te al plurale "dei" non del prezzo finale......
Certo: ma rimango della mia idea.

Non sono del settore, ma ho maneggiato diversi computi metrici: che come dice il nome riportano metricamente i lavori da eseguire: quindi misure e voci: nascono senza prezzi, che di solito sono aggiunti , come prezzi unitari e totali, alle varie voci. dalle imprese cui vengono sottoposti per i preventivi.

Dubito fortemente che il certificatore metta in discussione l'elenco delle voci e relative misurazioni: si limiterà a raffrontare il prezzo richiesto coi preziari indicati dalla legge.

Credo che fuor di equivoci, adesso ne convenga anche tu.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Il DL antifrodi in parola: 11 novembre 2021, n. 157, all’art. 1 alla lettera b) finale recita:
< b) i tecnici abilitati asseverano la congruita' delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis.>

poi l’articolo 119, comma 13-bis del DL 19 maggio 2020, n. 34 .....recita:

< Ai fini dell'asseverazione della congruita' delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a) ((, nonche' ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica)). Nelle more dell'adozione ((dei predetti decreti)), la congruità' delle spese e' determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. >


Quello che indichi è riportato nella parte finale
<........ in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi >
con in difetto, si vuol indicare che sarà attuato la parte finale ove difettano i riferimenti (prezzari) dati in precedenza.
Il problema STA proprio qui, ossia nei bonus ove prima non erano obbligatorie le asseverazioni nella molteplicità dei casi i costi erano determinati come indichi > computo e preventivo del prezzo applicabile ai luoghi.
Invece ORA .......almeno per i lavori ancora in corso di completamento, probabilmente i prezzi si dovranno adeguare a prezzari.
Motivo per cui alcune categorie professionali sono contrariate.... vedi gli Arch.
 
Ultima modifica:

robi65

Membro Attivo
Proprietario Casa
Leggo che,
....
"
l'Agenzia delle Entrate ritiene che possa essere escluso dall’obbligo di asseverazione e visto di conformità anche il contribuente che, pur non avendo ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate entro l’11 novembre, abbia però:

  • esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario,
  • o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente al 12 novembre.
In tali ipotesi, si ritiene non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e dell’asseverazione. "
...
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Per quanto riguarda la detraibilità dei costi per asseverazioni e visti, @Nemesis aveva scritto che è certa in quanto
Per prassi costante, uniformemente applicata, la detrazione spetta per le spese sostenute, anche prima dell’inizio dei lavori, per:

Ora mi sorge il dubbio, avendo letto in un articolo che i commercialisti sollecitano chiarimenti: potrebbe/dovrebbe esprimersi in merito il Servizio del bilancio del Senato.

L'articolo è questo:
(ultimo paragrafo)
 

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