Il DL antifrodi in parola: 11 novembre 2021, n. 157, all’art. 1 alla lettera b) finale recita:
< b) i tecnici abilitati asseverano la congruita' delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis.».>
poi l’articolo 119, comma 13-bis del DL 19 maggio 2020, n. 34 .....recita:
< Ai fini dell'asseverazione della congruita' delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a) ((, nonche' ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica)). Nelle more dell'adozione ((dei predetti decreti)), la congruità' delle spese e' determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. >
Quello che indichi è riportato nella parte finale
<........ in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi >
con in difetto, si vuol indicare che sarà attuato la parte finale ove difettano i riferimenti (prezzari) dati in precedenza.
Il problema STA proprio qui, ossia nei bonus ove prima non erano obbligatorie le asseverazioni nella molteplicità dei casi i costi erano determinati come indichi > computo e preventivo del prezzo applicabile ai luoghi.
Invece ORA .......almeno per i lavori ancora in corso di completamento, probabilmente i prezzi si dovranno adeguare a prezzari.
Motivo per cui alcune categorie professionali sono contrariate.... vedi gli Arch.