Non credo che l'arroganza faccia aumentare l'autorevolezza
scusa mi sono accorto di aver scritto "incominciamo" ma volevo dire "incominciano" se leggi la frase con il secondo verbo il significato cambia ed è quello che pensavo di scrivere.
Lungi da me l'intenzione di essere arrogante.
Quando la legge dice "senza aggravio di spesa" è ovvio che intenda senza aggravio di consumi
su questa affermazione non sono d'accordo: perché mi sembra ovvio che riducendo i volumi da riscaldare, e riducendo di conseguenza il volume di fluido termovettore da scaldare, si devono ridurre i consumi; pensare di consumare di più è quanto meno bizzarro.
Io interpreto "senza aggravio di spesa" che il legislatore intendesse dire che la ripartizione del costo della gestione complessiva del riscaldamento non solo deve essere inferiore alle gestioni precedenti, ma il minor costo si deve trascinare percentualmente la ripartizione millesimale del distaccato.
"Infatti con la sentenza n. 9526 del 30 aprile 2014, la Suprema Corte pone
l’accento sulle novità in materia introdotte con la L. 220/2012 evidenziando che “[…], un orientamento giurisprudenziale che ha assunto, adesso, veste di diritto positivo in ragione del quarto comma del nuovo art. 1118 c.c. […] il quale, ha, espressamente, ammesso la possibilità del singolo condomino di distaccarsi dall’ impianto centralizzato di riscaldamento o di raffreddamento qualora dimostri che dal
distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento od aggravi di spesa per gli altri condòmini”.
“
In altri termini, e in sintesi, […], continuano ad essere obbligati a partecipare alle spese di consumo del carburante o di esercizio […] perché se il costo di esercizio dell’impianto (rappresentato anche dall’ acquisto di carburante necessario per l’esercizio dell’impianto) dopo il distacco non è diminuito e se la quota non sarebbe posta a carico del condomino distaccante, gli altri condòmini sarebbero aggravati nella loro posizione dovendo farsi carico anche della quota spettante al condomino
distaccato”.
Un richiamo alla suddivisione delle spese di riscaldamento in una “quota fissa” da deliberarsi in assemblea in una “quota a consumo”, si rinviene anche nel Decreto della Giunta Provinciale di Bolzano n. 573 del
15 aprile 2013 che al n. 5 dell’Allegato “A”, in vigore da gennaio 2015, impone da quella data la
contabilizzazione dei costi per il riscaldamento e il raffrescamento secondo “una quota fissa per coprire
le spese fisse per la gestione dell’impianto, determinata in sede di assemblea condominiale, ripartita tra
le utenze in funzione dei millesimi” e “una quota variabile, ripartita tra le utenze in base al consumo
individuale determinato dagli strumenti”. Definizioni di “quota fissa” e “quota variabile” mutuate dalla norma UNI 10200:2005 che oggi, nella versione più recente sono meglio definite in “consumo involontario” e “consumo volontario”.
Da ciò appare evidente come qualsiasi distacco dall’impianto centralizzato comporta un aggravio di spesa per gli altri condòmini.
da
http://www.altalex.com/documents/news/2014/10/03/riscaldamento-cen...