ritornando all'argomento; ho capito che non è corretto dividere per i millesimi dei condòmini rimasti allacciati il costo dell'importo speso per il riscaldamento e che bisogna vedere i mc registrati durante la gestione.
E' emerso che mc consumati sono in funzione del volume rimasto da riscaldare, del potere calorifico del metano immesso nella rete ma anche in funzione delle temperature esterne e sopratutto dei giorni di funzionamento del riscaldamento. Quindi bisognerebbe trovare dei coefficienti, purtroppo empirici, per rendere omogenei tra loro i mc consumati nelle varie gestioni. Poi questi mc vanno moltiplicati per il costo a mc pagato nei vari anni presi per la comparazione, costo a mc attualizzato Istat rispetto all' anno più recente considerato. Dopo di che i costi risultanti potranno essere paragonati tra loro e si potrà appurare se il distacco ha comportato il, ormai famigerato, "aggravio di spesa".
Comenque c'è ancora una sentenza sulle liti del distacco
http://www.altalex.com/documents/ne...sazione-precisa-le-condizioni-per-il-distacco
riporto solo questo pezzo:
Assume particolare rilievo il fatto che la Suprema Corte l’aggettivo qualificativo “notevoli” debba essere riferito solo agli “squilibri” nel funzionamento dell’impianto, per cui il condominio sarà tenuto a sopportare quegli squilibri che non siano “notevoli”, mentre “gli aggravi di spesa” prescindono dalla loro consistenza.