Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
È altrettanto ovvio che l'aggravio non lo misuri sul totale complessivo ma sulla quota ripartita.
mi sono arenato come una balenottera spiaggiata.
Visto che la ripartizione viene fatta sulla base della tabella millesimale del riscaldamento, vuoi dire, usando il caso ipotizzato:
a) gestione ante distacco 300 mc : 1000/1000 = 0,300 mc a millesimo x 57,25 (millesimi del condomino Tizio) = 17,175 mc
b) gestione post distacco 299 mc: 844,54 (m/m post distacco) = 0,354 a millesimo x 57,25 (millesimi del condomino Tizio) = 20,27 mc quindi sarebbe verificato l'aggravio di spesa.
In sostanza se prima si consumavano 300 mc, dopo bisogna consumarne non più di (0,300 x 844,54) = 254 (ma diciamo anche 260) mc altrimenti c'è "aggravio di spesa".
Questo è valido se i giorni di erogazione del servizio sono gli stessi: già se uno degli anni è bisestile bisogna tenere conto del giorno in più o in meno; se poi come nel caso in questione il riscaldamento è partito con 18 giorni di ritardo ci sono 18 giorni in cui si è consumato zero o comunque il servizio si è erogato per 148 giorni su 166.
Quindi bisognerebbe introdurre il consumo per giorno di erogazione del riscaldamento.
Poi limitandoci alla logica e non alla analisi del testo, insisterei nel ripetere che il significato di aggravio di spesa non possa riferirsi alla spesa effettiva, ma al consumo effettivo.
certo che il legislatore anziché cavarsela con un generico "aggravio di spesa", che può dar adito a diverse interpretazioni, poteva usare "aggravio di consumi ripartiti sulla quota millesimale ( o sulla quota dei mc da riscaldare) dei rimasti allacciati".
 

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