La
ripartizione della spesa tra usufruttuario e nudo proprietario deve tenere presente la caratteristica della spesa tale da legittimare la presenza in assemblea dell'uno piuttosto che l'altro, con la relativa attribuzione del
diritto di voto e conseguentemente di approvazione della spesa di propria competenza.
La correttezza del procedimento di partecipazione all'assemblea è l'unico ostacolo che si può interporre al pagamento delle spese.
Il principio di
solidarietà stabilito dalla legge di riforma in materia condominiale, obbliga infatti entrambi al pagamento, pertanto nessuno dei due potrà eccepire la legittimità della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, qualora non sia stata proposta alcuna impugnazione della delibera di approvazione della spesa oggetto d'ingiunzione.
D'altro canto è stata riconosciuta all'usufruttuario la possibilità di impugnare delle delibere di spese straordinarie, proprio in virtù dell'obbligazione solidale che lo lega al nudo proprietario.
Fonte:
L'obbligazione dell'usufruttuario per le spese condominiali