raflomb
Membro Assiduo
L'antica definizione del mediatori di oggi, ovvero il sensale mi ha in qualche modo affascinato e pertanto ho ritenuto giusto approfondirla.
Nell'antichità il sensale era una professione seria e controllata e non tutti potevano accedervi, forse più regolata di oggi.
Oggi il sensale è anche l'agente immobiliare.
Per quanto cocerne la professionalità dell'A. I, ritengo, a differenza di Cervino, che non può essere solo demandata alla autoresponsabiltà e autodeterminazione, ma che il legislatore provveda a modificarne il percorso d'accesso alla professione, visti i rilevanti interessi economici che questa figura tratta.
A chi interessa capire e approfondire la figura del sensale:
Oggi si chiamano mediatori.
Un tempo erano i sensali. Il sensale, una tra le più antiche figure professionali della storia dell’uomo, era già conosciuto dai
persiani e dagli arabi dove rispettivamente era denominato “sapsar” e “simsar”, mentre nell’antica Grecia la figura del sensale era conosciuta con il termine proxenètes, dal quale trae origine la parola “proxenèta”, utilizzata
sia in epoca romana che nel periodo medievale. Inizialmente la sua funzione consisteva nel mettere in contatto persone del luogo per soddisfare esigenze anche diverse da quelle di carattere commerciale. Infatti, nell’antica Roma il “proxenèta” assunse la figura di “intermediario di matrimoni” e di “conciliatore di dissidi familiari”. Solo successivamente, grazie allo sviluppo dell’impero romano, la sua figura assunse la più importante funzione di “mediatore in affari commerciali”. Già ai tempi dei Romani la figura del proxenèta era giuridicamente conosciuta e codificata: a testimoniarlo è il Corpus Iuris
Civilis o Corpus Iuris Iustinianeum. Dovranno trascorrere circa settecento anni, però, per trovare con la nascita dei Comuni nuovi riferimenti giuridici relativi alla figura e alle attività del sensale, la cui opera, grazie al rapido incremento dei commerci, divenne utile ad agevolare le contrattazioni assumendo in molti casi la funzione di pubblico ufficiale.
Tra le molteplici funzioni svolte dal sensale, due, per la loro particolarità, meritano di essere ricordate: il sensale di commesse, il quale raccoglieva a Firenze le scommesse sul nominativo di colui che sarebbe stato eletto Papa o Cardinale,
e il sensale di prodotti farmaceutici. Ma non solo. A Roma, ad esempio, esisteva un sensale chiamato “Sensale di Nostro Signore”, la cui funzione era quella di assaggiare e di acquistare, prima di qualsiasi altro acquirente, il vino destinato al Palazzo Apostolico che, trasportato con le
barche lungo il fiume Tevere, veniva venduto ai Porti di Ripa e Ripetta.
LE ORIGINI
Già la stessa etimologia del termine dall’arabo simsar (con lo stesso significato di mediatore) ci dice che la figura specifica, se non proprio le funzioni, furono introdotte nell’Italia meridionale con la conquista araba tra il 600 e l’800 d.C. Non è che prima non esistesse tale funzione, ma essa era ricondotta dalla tradizione giuridica romana alla figura più generale del procurator. Come appare immediatamente visibile, le due figure sono assolutamente differenti anche se, nella pratica e nella teoria, le sovrapposizioni non dovevano mancare. Mentre il procurator dello ius civile è l’alter ego di una parte, il simsar invece lavorava per sé: era cioè un libero professionista. Durante il primo Medioevo, caratterizzato da sconvolgimenti politici di varia entità e dal consolidarsi dei regni romanobarbarici,non abbiamo nulla di certo sulla figura del sensale, perché per natura è vincolata allo sviluppo dei commerci ed al livello di benessere e, quindi, necessita di un quadro di riferimento “politico” di stabilità e sviluppo. Tale quadro si viene a presentare nell’Italia dell’anno Mille con la nascita del libero Comune. I liberi Comuni, infatti, legavano la loro speranza di crescita, economica e dunque politica, allo sviluppo delle attività commerciali. In tale quadro di favore per le attività commerciali si svilupparono anche quelle ausiliarie del commercio, come appunto quella del sensale - denominazione che già possiamo considerare acquisita dall’anno Mille in poi - che, come tutti gli aspetti della vita comunale, inizia ad essere puntualmente regolata dalle norme degli Statuti delle corporazioni e civici.
Il Medioevo ha due caratteristiche mentalità, che si riverberano in tutte le sue manifestazioni e sono diametralmente opposte tra loro: da un lato la mentalità universalistica propria della Chiesa di Roma, mutuata dall’Impero Romano, dall’altra una mentalità assolutamente particolaristica che è alla base dell’Idea di libero Comune e che all’interno di questo crea le corporazioni come parti costitutive del Comune stesso.
In questo ordine di idee la figura del sensale è inizialmente normata dagli Statuti della corporazione dei mercanti, della quale fa parte di diritto, poi, con l’assorbimento delle corporazioni all’interno della vita pubblica del Comune, dagli Statuti comunali stessi. Nel periodo comunale l’importanza dei sensali è tale che il loro collegio è numerus clausus e ad esso si accede solo essendo in possesso di particolari requisiti sia civili che morali. Ad esempio, gli Statuti di mercanzia più antichi pervenutici specificano che il sensale deve essere di elevate doti morali che non può essere stato dichiarato mai fallito e che, anche se figlio di sensale, deve dare prova delle sue qualità morali e professionali pena l’espulsione dalla corporazione cui appartiene.
Proprio questa severità fa capire la posizione del sensale nella società del suo tempo: una figura degna di particolare fiducia e, come teste in giudizio, la sua deposizione era assistita da fede privilegiata tanto che, a differenza di altre figure professionali, non poteva essere sottoposto a tortura nel caso di deposizione in un procedimento criminale. A causa della struttura della società medioevale, il campo di azione del sensale, che poi lo rese famoso in letteratura e musica e ne tramandò in modo imperituro il nome, fu quella di procacciatore di matrimoni, attività nella quale erano esaltate le doti professionali: il sensale doveva avere una qualità non comune, quella di essere riservato, discreto, doveva tener conto della suscettibilità umana in tutti i risvolti di natura psicologica ed emotiva, insomma aveva il compito di favorire il matrimonio combinato, ma senza far apparire gli interessi nascosti.
Neppure l’agente delle tasse era aggiornato, come il sensale, sulla consistenza patrimoniale di certe famiglie.
Il giovedì prima del matrimonio i parenti erano invitati alla casa degli sposi per ispezionare i regali, ma soprattutto la consistenza del corredo e, perché no, anche la carta dotale, dalla quale si rilevava, non solo la quantità dei beni, ma anche se la disponibilità del patrimonio era dal “primo giorno” e libera da vincoli.
Questa attività richiedeva doti non comuni al sensale che avesse deciso di esercitarla. Il fatto poi che tale attività fosse disciplinata abbastanza rigorosamente aveva un suo ragionevole fondamento.
Con il tramonto del periodo medioevale la professione del sensale non tramontò, anzi, trovò nuova linfa negli Stati italiani pre unitari, i quali, nel riadattare per i propri usi e tradizioni il Code Napoleon, dettarono nuove norme sulla professione del sensale. A titolo di esempio riportiamo alcune norme tratte dal “Codice per lo regno delle due Sicilie” del 1819: gli art.70/86, che disciplinavano proprio le professioni di agente di cambio e di sensale di commercio, di noli marittimi e terrestri e di assicurazioni; l’art.70 che stabiliva che il sensale fosse nominato dal Governo su proposta della Camera di Commercio del luogo; l’art. 71 che sanciva che solo sensali ed agenti di cambio potessero trattare la negoziazione di effetti pubblici e di tutti gli altri effetti che potessero essere iscritti nelle liste mercantili, ad essi era esclusivamente riservato il diritto di trattare la vendita ed il commercio di materie metalliche; l’art.72 che determinava che in tutti i luoghi fossero presenti sensali; l’art.73 che imponeva che essi soli, unitamente agli agenti di cambio, esercitassero la senseria delle materie metalliche; l’art.74 che essi “…in concorrenza coi notai…” stendessero polizze assicurative e contratti e ne attestassero con la loro firma la veridicità oltre a determinare i premi per i viaggi per mare e per terra; gli art.75,76,77 che elencavano i loro compiti specifici nei vari campi del commerci. E ancora più importanti erano gli art.78/86, secondo i quali per svolgere la professione di sensale occorreva un’apposita autorizzazione governativa, non poteva essere sensale chi fosse stato dichiarato fallito, i sensali non potevano agire in conflitto d’interessi, dovevano tenere dei registri appositamente vidimati e firmati dall’Autorità governativa ed erano obbligati ad esibirli ad ogni richiesta dei giudici o degli arbitri e delle parti; non potevano formare tra di loro o per mezzo di prestanome società commerciali o bancarie e non potevano né agire né vendere alcunché a coloro il cui fallimento fosse stato già conosciuto. Ogni violazione delle regole era punita con l’espulsione dalla categoria e con severe pene pecuniarie
Da tali norme emerge il quadro di una professione importante e delicata per la comunità e pertanto adeguatamente regolamentata, tutelata ed all’occorrenza punita. Ancora, la Gazzetta Ufficiale del Regno di Napoli porta negli anni 1820 e seguenti l’istituzione e la destinazione di sensali presso l’istituita Camera di Commercio di Palermo (1820) e Foggia, mentre nel 1823 viene pubblicato il divieto di essere membri di una Camera di Commercio per padre e figlio, e nel 1826 risulta istituito il Tribunale di Commercio di Napoli presso la locale Camera di Commercio.
Fino al 1857 risultano pubblicati per semestre tutte le variazioni del numero dei sensali autorizzati in ogni località sede di Camera di Commercio e le loro vicende.
Non possiamo non notare che tale disciplina era già all’epoca molto moderna e che solo oggi, con la cd “mediazione obbligatoria”, si sta riscoprendo qualcosa di simile ai Tribunali di Commercio del regno di Napoli.
DAGLI STATI ITALIANI AL 1866
Con la nascita degli Stati Italiani la legislazione del sensale assunse nei vari Stati delle regole ben precise, a volte molto simili. Nel Regno d’Italia il 17 luglio 1808 “Napoleone, per la Grazia di Dio e per le Costituzioni, l’Imperatore dei Francesi, Re d’Italia e Protettore della Confederazione del Reno” decretò e ordinò l’entrata in vigore a partire dall’1 settembre dello stesso anno del “Codice di Commercio di terra e di mare pel Regno d’Italia”. I sensali vennero divisi in quattro sezioni in funzione dei compiti a loro attribuiti: sensali di mercanzia, di assicurazioni, sensali interpreti e regolatori di bastimenti, sensali di trasporto per terra e per acqua.
Nel Regno Lombardo-Veneto, invece, con Dispaccio Aulico del 27 luglio 1824 entrò in vigore il “Codice di Commercio di terra e di mare” che faceva proprio, con alcune variazioni, il Codice Napoleonico.
I sensali potevano essere nominati solamente nelle città nelle quali esisteva una Borsa di Commercio, ovvero Milano e Venezia: la nomina era attribuita al governo e il numero era chiuso. I sensali di mercanzie potevano essere 40, numero successivamente aumentato per Venezia a 80 e diminuito a Milano a 36.
Nel Regno delle Due Sicilie Ferdinando I, il 26 marzo 1819, approvò il “Codice per lo Regno delle Due Sicilie” e anche qui i sensali erano suddivisi secondo i dettami di Napoleone, mentre, nel Granducato di Toscana, la professione era regolata attraverso bandi e provvisioni. Nel Regno Piemontese, che comprendeva anche gli Stati Sardi, troviamo tracce dei primi decreti a partire dal 1615. Successivamente la professione del sensale venne regolata dal “Codice Albertino” del 1842.
DAL REGNO D’ITALIA AD OGGI
Poi nacque il Codice di Commercio del Regno d’Italia, che andò in esecuzione in tutte le province del Regno a cominciare dall’1 gennaio 1866. I sensali divennero “mediatori” e vennero distinti in due categorie: quelli pubblici, i quali erano muniti di mandato, e i “mediatori in altre specie di mediazione”, ovvero i sensali di merci, di assicurazione, per noleggio navi e quelli per trasporto per terra e acqua. La mediazione era libera, il mediatore doveva iscriversi nei ruoli camerali. Esistevano inoltre degli organi di vigilanza per i pubblici mediatori. Si susseguirono altri Decreti Reali, per poi arrivare alla leggedel 20 marzo 1913 (n.272), che sancì che la professione di mediatore fosse libera e senza necessità di iscrizione ai Ruoli della Camera di Commercio, eccezion fatta per gli agenti di cambio e coloro che svolgevano incarichi pubblici. Novità di questa legge, il fatto che prevedeva la costituzione del “Sindacato dei mediatori”, che aveva compiti di vigilanza delle attività dei sensali e di eventuali denunce di abusi.
Nel 1958 venne quindi reintrodotto l’obbligo dell’iscrizione al Ruolo della Camera di Commercio: agli iscritti per la prima volta venne attribuita la qualifica di “agenti di affari in mediazione”.
Il resto è attualità che arriva fino ai giorni nostri.
Nell'antichità il sensale era una professione seria e controllata e non tutti potevano accedervi, forse più regolata di oggi.
Oggi il sensale è anche l'agente immobiliare.
Per quanto cocerne la professionalità dell'A. I, ritengo, a differenza di Cervino, che non può essere solo demandata alla autoresponsabiltà e autodeterminazione, ma che il legislatore provveda a modificarne il percorso d'accesso alla professione, visti i rilevanti interessi economici che questa figura tratta.
A chi interessa capire e approfondire la figura del sensale:
Oggi si chiamano mediatori.
Un tempo erano i sensali. Il sensale, una tra le più antiche figure professionali della storia dell’uomo, era già conosciuto dai
persiani e dagli arabi dove rispettivamente era denominato “sapsar” e “simsar”, mentre nell’antica Grecia la figura del sensale era conosciuta con il termine proxenètes, dal quale trae origine la parola “proxenèta”, utilizzata
sia in epoca romana che nel periodo medievale. Inizialmente la sua funzione consisteva nel mettere in contatto persone del luogo per soddisfare esigenze anche diverse da quelle di carattere commerciale. Infatti, nell’antica Roma il “proxenèta” assunse la figura di “intermediario di matrimoni” e di “conciliatore di dissidi familiari”. Solo successivamente, grazie allo sviluppo dell’impero romano, la sua figura assunse la più importante funzione di “mediatore in affari commerciali”. Già ai tempi dei Romani la figura del proxenèta era giuridicamente conosciuta e codificata: a testimoniarlo è il Corpus Iuris
Civilis o Corpus Iuris Iustinianeum. Dovranno trascorrere circa settecento anni, però, per trovare con la nascita dei Comuni nuovi riferimenti giuridici relativi alla figura e alle attività del sensale, la cui opera, grazie al rapido incremento dei commerci, divenne utile ad agevolare le contrattazioni assumendo in molti casi la funzione di pubblico ufficiale.
Tra le molteplici funzioni svolte dal sensale, due, per la loro particolarità, meritano di essere ricordate: il sensale di commesse, il quale raccoglieva a Firenze le scommesse sul nominativo di colui che sarebbe stato eletto Papa o Cardinale,
e il sensale di prodotti farmaceutici. Ma non solo. A Roma, ad esempio, esisteva un sensale chiamato “Sensale di Nostro Signore”, la cui funzione era quella di assaggiare e di acquistare, prima di qualsiasi altro acquirente, il vino destinato al Palazzo Apostolico che, trasportato con le
barche lungo il fiume Tevere, veniva venduto ai Porti di Ripa e Ripetta.
LE ORIGINI
Già la stessa etimologia del termine dall’arabo simsar (con lo stesso significato di mediatore) ci dice che la figura specifica, se non proprio le funzioni, furono introdotte nell’Italia meridionale con la conquista araba tra il 600 e l’800 d.C. Non è che prima non esistesse tale funzione, ma essa era ricondotta dalla tradizione giuridica romana alla figura più generale del procurator. Come appare immediatamente visibile, le due figure sono assolutamente differenti anche se, nella pratica e nella teoria, le sovrapposizioni non dovevano mancare. Mentre il procurator dello ius civile è l’alter ego di una parte, il simsar invece lavorava per sé: era cioè un libero professionista. Durante il primo Medioevo, caratterizzato da sconvolgimenti politici di varia entità e dal consolidarsi dei regni romanobarbarici,non abbiamo nulla di certo sulla figura del sensale, perché per natura è vincolata allo sviluppo dei commerci ed al livello di benessere e, quindi, necessita di un quadro di riferimento “politico” di stabilità e sviluppo. Tale quadro si viene a presentare nell’Italia dell’anno Mille con la nascita del libero Comune. I liberi Comuni, infatti, legavano la loro speranza di crescita, economica e dunque politica, allo sviluppo delle attività commerciali. In tale quadro di favore per le attività commerciali si svilupparono anche quelle ausiliarie del commercio, come appunto quella del sensale - denominazione che già possiamo considerare acquisita dall’anno Mille in poi - che, come tutti gli aspetti della vita comunale, inizia ad essere puntualmente regolata dalle norme degli Statuti delle corporazioni e civici.
Il Medioevo ha due caratteristiche mentalità, che si riverberano in tutte le sue manifestazioni e sono diametralmente opposte tra loro: da un lato la mentalità universalistica propria della Chiesa di Roma, mutuata dall’Impero Romano, dall’altra una mentalità assolutamente particolaristica che è alla base dell’Idea di libero Comune e che all’interno di questo crea le corporazioni come parti costitutive del Comune stesso.
In questo ordine di idee la figura del sensale è inizialmente normata dagli Statuti della corporazione dei mercanti, della quale fa parte di diritto, poi, con l’assorbimento delle corporazioni all’interno della vita pubblica del Comune, dagli Statuti comunali stessi. Nel periodo comunale l’importanza dei sensali è tale che il loro collegio è numerus clausus e ad esso si accede solo essendo in possesso di particolari requisiti sia civili che morali. Ad esempio, gli Statuti di mercanzia più antichi pervenutici specificano che il sensale deve essere di elevate doti morali che non può essere stato dichiarato mai fallito e che, anche se figlio di sensale, deve dare prova delle sue qualità morali e professionali pena l’espulsione dalla corporazione cui appartiene.
Proprio questa severità fa capire la posizione del sensale nella società del suo tempo: una figura degna di particolare fiducia e, come teste in giudizio, la sua deposizione era assistita da fede privilegiata tanto che, a differenza di altre figure professionali, non poteva essere sottoposto a tortura nel caso di deposizione in un procedimento criminale. A causa della struttura della società medioevale, il campo di azione del sensale, che poi lo rese famoso in letteratura e musica e ne tramandò in modo imperituro il nome, fu quella di procacciatore di matrimoni, attività nella quale erano esaltate le doti professionali: il sensale doveva avere una qualità non comune, quella di essere riservato, discreto, doveva tener conto della suscettibilità umana in tutti i risvolti di natura psicologica ed emotiva, insomma aveva il compito di favorire il matrimonio combinato, ma senza far apparire gli interessi nascosti.
Neppure l’agente delle tasse era aggiornato, come il sensale, sulla consistenza patrimoniale di certe famiglie.
Il giovedì prima del matrimonio i parenti erano invitati alla casa degli sposi per ispezionare i regali, ma soprattutto la consistenza del corredo e, perché no, anche la carta dotale, dalla quale si rilevava, non solo la quantità dei beni, ma anche se la disponibilità del patrimonio era dal “primo giorno” e libera da vincoli.
Questa attività richiedeva doti non comuni al sensale che avesse deciso di esercitarla. Il fatto poi che tale attività fosse disciplinata abbastanza rigorosamente aveva un suo ragionevole fondamento.
Con il tramonto del periodo medioevale la professione del sensale non tramontò, anzi, trovò nuova linfa negli Stati italiani pre unitari, i quali, nel riadattare per i propri usi e tradizioni il Code Napoleon, dettarono nuove norme sulla professione del sensale. A titolo di esempio riportiamo alcune norme tratte dal “Codice per lo regno delle due Sicilie” del 1819: gli art.70/86, che disciplinavano proprio le professioni di agente di cambio e di sensale di commercio, di noli marittimi e terrestri e di assicurazioni; l’art.70 che stabiliva che il sensale fosse nominato dal Governo su proposta della Camera di Commercio del luogo; l’art. 71 che sanciva che solo sensali ed agenti di cambio potessero trattare la negoziazione di effetti pubblici e di tutti gli altri effetti che potessero essere iscritti nelle liste mercantili, ad essi era esclusivamente riservato il diritto di trattare la vendita ed il commercio di materie metalliche; l’art.72 che determinava che in tutti i luoghi fossero presenti sensali; l’art.73 che imponeva che essi soli, unitamente agli agenti di cambio, esercitassero la senseria delle materie metalliche; l’art.74 che essi “…in concorrenza coi notai…” stendessero polizze assicurative e contratti e ne attestassero con la loro firma la veridicità oltre a determinare i premi per i viaggi per mare e per terra; gli art.75,76,77 che elencavano i loro compiti specifici nei vari campi del commerci. E ancora più importanti erano gli art.78/86, secondo i quali per svolgere la professione di sensale occorreva un’apposita autorizzazione governativa, non poteva essere sensale chi fosse stato dichiarato fallito, i sensali non potevano agire in conflitto d’interessi, dovevano tenere dei registri appositamente vidimati e firmati dall’Autorità governativa ed erano obbligati ad esibirli ad ogni richiesta dei giudici o degli arbitri e delle parti; non potevano formare tra di loro o per mezzo di prestanome società commerciali o bancarie e non potevano né agire né vendere alcunché a coloro il cui fallimento fosse stato già conosciuto. Ogni violazione delle regole era punita con l’espulsione dalla categoria e con severe pene pecuniarie
Da tali norme emerge il quadro di una professione importante e delicata per la comunità e pertanto adeguatamente regolamentata, tutelata ed all’occorrenza punita. Ancora, la Gazzetta Ufficiale del Regno di Napoli porta negli anni 1820 e seguenti l’istituzione e la destinazione di sensali presso l’istituita Camera di Commercio di Palermo (1820) e Foggia, mentre nel 1823 viene pubblicato il divieto di essere membri di una Camera di Commercio per padre e figlio, e nel 1826 risulta istituito il Tribunale di Commercio di Napoli presso la locale Camera di Commercio.
Fino al 1857 risultano pubblicati per semestre tutte le variazioni del numero dei sensali autorizzati in ogni località sede di Camera di Commercio e le loro vicende.
Non possiamo non notare che tale disciplina era già all’epoca molto moderna e che solo oggi, con la cd “mediazione obbligatoria”, si sta riscoprendo qualcosa di simile ai Tribunali di Commercio del regno di Napoli.
DAGLI STATI ITALIANI AL 1866
Con la nascita degli Stati Italiani la legislazione del sensale assunse nei vari Stati delle regole ben precise, a volte molto simili. Nel Regno d’Italia il 17 luglio 1808 “Napoleone, per la Grazia di Dio e per le Costituzioni, l’Imperatore dei Francesi, Re d’Italia e Protettore della Confederazione del Reno” decretò e ordinò l’entrata in vigore a partire dall’1 settembre dello stesso anno del “Codice di Commercio di terra e di mare pel Regno d’Italia”. I sensali vennero divisi in quattro sezioni in funzione dei compiti a loro attribuiti: sensali di mercanzia, di assicurazioni, sensali interpreti e regolatori di bastimenti, sensali di trasporto per terra e per acqua.
Nel Regno Lombardo-Veneto, invece, con Dispaccio Aulico del 27 luglio 1824 entrò in vigore il “Codice di Commercio di terra e di mare” che faceva proprio, con alcune variazioni, il Codice Napoleonico.
I sensali potevano essere nominati solamente nelle città nelle quali esisteva una Borsa di Commercio, ovvero Milano e Venezia: la nomina era attribuita al governo e il numero era chiuso. I sensali di mercanzie potevano essere 40, numero successivamente aumentato per Venezia a 80 e diminuito a Milano a 36.
Nel Regno delle Due Sicilie Ferdinando I, il 26 marzo 1819, approvò il “Codice per lo Regno delle Due Sicilie” e anche qui i sensali erano suddivisi secondo i dettami di Napoleone, mentre, nel Granducato di Toscana, la professione era regolata attraverso bandi e provvisioni. Nel Regno Piemontese, che comprendeva anche gli Stati Sardi, troviamo tracce dei primi decreti a partire dal 1615. Successivamente la professione del sensale venne regolata dal “Codice Albertino” del 1842.
DAL REGNO D’ITALIA AD OGGI
Poi nacque il Codice di Commercio del Regno d’Italia, che andò in esecuzione in tutte le province del Regno a cominciare dall’1 gennaio 1866. I sensali divennero “mediatori” e vennero distinti in due categorie: quelli pubblici, i quali erano muniti di mandato, e i “mediatori in altre specie di mediazione”, ovvero i sensali di merci, di assicurazione, per noleggio navi e quelli per trasporto per terra e acqua. La mediazione era libera, il mediatore doveva iscriversi nei ruoli camerali. Esistevano inoltre degli organi di vigilanza per i pubblici mediatori. Si susseguirono altri Decreti Reali, per poi arrivare alla leggedel 20 marzo 1913 (n.272), che sancì che la professione di mediatore fosse libera e senza necessità di iscrizione ai Ruoli della Camera di Commercio, eccezion fatta per gli agenti di cambio e coloro che svolgevano incarichi pubblici. Novità di questa legge, il fatto che prevedeva la costituzione del “Sindacato dei mediatori”, che aveva compiti di vigilanza delle attività dei sensali e di eventuali denunce di abusi.
Nel 1958 venne quindi reintrodotto l’obbligo dell’iscrizione al Ruolo della Camera di Commercio: agli iscritti per la prima volta venne attribuita la qualifica di “agenti di affari in mediazione”.
Il resto è attualità che arriva fino ai giorni nostri.