????? Io non ho scritto ciò.l'acquisto con patto di riservato dominio lo può chiedere soprattutto l'inquilino quando decide di acquistare l'appartamento che ora ha in affitto perchè gli piace.
Quando un soggetto vende un bene immobile, o mobile registrato (per esempio un escavatore o una automobile), o si fa pagare tutto e subito contestualmente alla firma del contratto, oppure accetta un pagamento dilazionato. Secondo la legge italiana il venditore che accetta il pagamento dilazionato dell' oggetto della vendita se ne assume il rischio della riscossione e comunque il pagamento dilazionato non procrastina il passaggio di proprietà che è contestuale con la firma del contratto.
Per questo motivo la maggior parte delle compravendite immobiliari avviene accendendo un mutuo da parte dell'acquirente che non ha tutti i soldi per saldare la cifra concordata.
Ugualmente per i beni mobili registrati ci sono forme di finanziamento (per esempio il leasing) dove il venditore riceve tutti i soldi concordati per la vendita del bene.
Se il venditore accetta una forma di pagamento dilazionata (dalle cambiali ai bonifici bancari, passando per gli assegni), senza applicare la clausola del riservato dominio, nel caso in cui l'acquirente sia insolvente, dovrà correre a perdifiato per farsi restituire ciò che gli ha venduto, e sopratutto, nel caso di gente disonesta, non potrà impedire che l'acquirente rivenda a sua volta il bene acquistato.
Quindi il patto di riservato dominio lo può chiedere la parte venditrice; se la parte acquirente è anche affittuario, non fa alcuna differenza è sempre il proprietario venditore che lo può chiedere.
Se la tua assistita ha i problemi che hai scritto l'unica soluzione è che venda a chiunque il suo appartamento e con il ricavato si compri un'altra casa il più lontano possibile dall'ex marito.